La formazione del Personale ATA è un tema che si articola su due piani distinti, spesso sovrapposti nella percezione comune, ma molto diversi sul piano normativo e pratico. Da un lato, vi è la formazione in servizio – quella disciplinata dal contratto collettivo e dalla normativa sulla sicurezza sul lavoro – che riguarda chi già lavora nelle scuole, di ruolo o con supplenza. Dall’altro, vi è la formazione finalizzata all’inserimento e al miglioramento della posizione nelle graduatorie di terza fascia, che interessa in particolare gli aspiranti ATA che puntano a ottenere più punti in vista del prossimo aggiornamento, previsto per la primavera 2027.
Conoscere entrambi i filoni – i propri diritti e obblighi come lavoratore in servizio, e le opportunità formative spendibili in graduatoria – è essenziale per muoversi con consapevolezza nel sistema scolastico. Questa Guida li tratta entrambi, con i riferimenti normativi aggiornati e un’indicazione pratica dei percorsi più efficaci per ciascun profilo professionale.
Per approfondire la struttura del Personale ATA e i profili professionali previsti dal CCNL 2019–2021, si rimanda alla guida dedicata.
La formazione in servizio: un diritto e un dovere del personale ATA
Il quadro normativo: art. 36 CCNL 2019–2021 e Legge 107/2015
La formazione è sancita come diritto e dovere del personale scolastico dall’articolo 1, comma 124 della Legge 107/2015 (la cosiddetta “Buona Scuola”), che per la prima volta ha reso la formazione dei lavoratori della scuola strutturale, permanente e obbligatoria.
Il principio è stato successivamente recepito e sviluppato dall’articolo 36 del CCNL Istruzione e Ricerca 2019–2021, firmato il 18 gennaio 2024, che disciplina in modo organico i diritti e gli obblighi formativi del personale ATA in servizio.
Nello specifico, il contratto collettivo stabilisce che la formazione costituisce una leva strategica per lo sviluppo professionale e deve essere garantita a tutto il personale, incluso quello non docente.
Il personale ATA esercita il diritto alla formazione anche in forma di aggiornamento individuale, in coerenza con il Piano di Formazione di Istituto deliberato dal Collegio dei docenti nel rispetto del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF).
Il Piano di Formazione di Istituto: chi lo predispone e come viene deliberato
Il Piano di Formazione di Istituto è lo strumento operativo attraverso cui ogni scuola organizza le proprie iniziative formative.
Per quanto riguarda il personale ATA, le proposte formative vengono predisposte dal DSGA – il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi – in accordo con il dirigente scolastico, e vengono poi incluse nel piano complessivo deliberato dal Collegio dei docenti.
È importante sottolineare che la partecipazione alle iniziative formative previste dal piano è vincolata alle esigenze di funzionamento del servizio: il personale ATA non può assentarsi liberamente per motivi formativi senza tener conto delle necessità operative dell’istituto.
Ad ogni modo, la formazione svolta nell’ambito del Piano di Istituto è riconosciuta a tutti gli effetti come servizio e non comporta alcuna decurtazione della retribuzione.
Le quattro tipologie di percorsi formativi previsti dal contratto
L’articolo 44 del previgente CCNL 1998–2001, confermato nelle sue linee essenziali dal contratto vigente, prevede che il sistema di formazione del personale ATA possa articolarsi su quattro tipologie di percorsi:
- Formazione di base: percorsi che riguardano l’intera comunità scolastica e sono finalizzati alla condivisione di obiettivi, metodi e cultura dell’istituzione;
- Formazione tematica: corsi su specifiche aree di competenza, rivolti a gruppi di lavoratori con funzioni simili;
- Formazione specialistica: percorsi approfonditi riservati a chi svolge funzioni particolari o di responsabilità, come il DSGA o i referenti di specifici servizi;
- Formazione individuale: aggiornamento autonomo, svolto in forma individuale ma coerente con le priorità del Piano di Istituto.
La formazione si svolge in orario di servizio
A differenza di quanto talvolta si ritiene, la formazione obbligatoria del personale ATA – quando prevista dal Piano di Istituto e organizzata dalla scuola – si svolge nell’orario di servizio e non va recuperata né retribuita a parte.
Ragion per cui, un Collaboratore scolastico che partecipa a un corso antincendio di quattro ore in orario lavorativo non deve recuperare quelle ore: si tratta di attività lavorativa a tutti gli effetti.

Formazione obbligatoria sulla sicurezza: cosa deve fare il personale ATA
L’obbligo ai sensi del D.Lgs. 81/2008
Il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/2008) obbliga il datore di lavoro – nella scuola, il dirigente scolastico – a garantire una formazione adeguata a tutti i lavoratori, incluso il personale ATA. L’obbligo si articola in due livelli di formazione:
- Formazione generale: 4 ore, valida a tempo indeterminato (non richiede aggiornamento). Riguarda la cultura della sicurezza, i concetti di rischio e danno, l’organizzazione della prevenzione aziendale, i diritti e i doveri dei lavoratori;
- Formazione specifica: la scuola, in base al proprio codice ATECO, rientra nella categoria a rischio medio, per cui la formazione specifica ha una durata di 8 ore. Ha validità di 5 anni e richiede un aggiornamento di 6 ore al termine di ogni quinquennio.
Il totale minimo obbligatorio per un lavoratore ATA che entra per la prima volta in servizio è, quindi, di 12 ore (4 di formazione generale + 8 di formazione specifica).
L’obbligo deve essere assolto entro 60 giorni dall’assunzione per i lavoratori neoassunti.
Addetti antincendio e primo soccorso
Il dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro, nomina specifiche figure con compiti aggiuntivi in materia di sicurezza.
Per questi lavoratori sono previsti percorsi formativi dedicati:
- Addetti antincendio: le scuole rientrano generalmente nel livello di rischio medio (livello 2), per cui il corso ha una durata di 8 ore con aggiornamento quinquennale di 5 ore;
- Addetti al primo soccorso: le scuole rientrano nella categoria B ai sensi del DM 388/2003, per cui il corso dura 12 ore con aggiornamento triennale di 4 ore.
Tali corsi sono a carico della scuola e si svolgono, in accordo con il dirigente, nell’ambito dell’orario di servizio o con recupero compensativo.
Chi sostiene i costi
È fondamentale ricordare che tutta la formazione obbligatoria sulla sicurezza – sia quella generale che quella specifica – è interamente a carico del datore di lavoro.
Il personale ATA non sostiene alcun costo per questi percorsi, né deve fruire di ferie o permessi non retribuiti per parteciparvi.
La piattaforma Sofia del MIM: come accedere ai corsi di aggiornamento
Cos’è Sofia e come funziona
Sofia (Sistema per la Governance della Formazione) è la piattaforma online del Ministero dell’Istruzione e del Merito dedicata alla formazione del personale scolastico.
Attraverso Sofia, docenti, educatori e personale ATA – di ruolo o fuori ruolo – possono accedere a un catalogo di iniziative formative proposte dalle scuole e dagli enti accreditati o qualificati dal MIM ai sensi della Direttiva 170/2016.
L’accesso avviene tramite SPID o CIE, registrandosi sulla piattaforma disponibile all’indirizzo sofia.istruzione.it.
Una volta effettuato l’accesso, è possibile consultare il catalogo dei corsi disponibili, filtrare per profilo professionale, area tematica e modalità di erogazione (presenza, online, mista), e procedere all’iscrizione.
Enti accreditati e qualificati: come verificare la validità di un corso
Non tutti i corsi presenti sul mercato della formazione sono riconosciuti validi dal MIM.
Per essere considerato valido ai fini dell’aggiornamento professionale del personale scolastico, un corso deve essere erogato da un soggetto accreditato o qualificato dal Ministero ai sensi della Direttiva 170/2016.
La verifica può essere effettuata direttamente sul portale MIM nella sezione dedicata agli enti qualificati/accreditati.
Formazione e graduatorie ATA: i titoli culturali che danno punteggio
Chi aspira a entrare nelle graduatorie ATA di terza fascia – o a migliorare la propria posizione in vista del prossimo aggiornamento 2027 – deve conoscere con precisione quali titoli culturali sono valutabili e quanto pesano in termini di punteggio.
Le tre componenti del punteggio
Il punteggio finale in graduatoria deriva dalla somma di tre voci distinte:
- il titolo di accesso (il voto del diploma, espresso in decimi, da 6 a 10 punti) è fisso e non modificabile;
- il punteggio di servizio dipende dagli anni di supplenza già maturati e cresce con il tempo;
- i titoli culturali, invece, sono la componente su cui chi è agli inizi della carriera ATA può agire concretamente nel breve periodo, conseguendo qualifiche e certificazioni riconosciute dal MIM.
Quali titoli culturali sono valutabili: quadro aggiornato al DM 89/2024
Il Decreto Ministeriale n. 89 del 21 maggio 2024 ha definito la tabella dei titoli valutabili per il triennio 2024–2027. I principali, differenziati per profilo, sono i seguenti:
| TITOLO | PROFILO | PUNTEGGIO |
| Qualifica regionale (es. Coordinatore Amministrativo) | Assistente Amministrativo | 1,5 pt |
| Attestato di dattilografia | Assistente Amministrativo | 1,0 pt |
| Qualifica OSA / OSS / OAD | Collaboratore Scolastico, Operatore Scolastico | 1,0 pt |
| Qualifica ASACOM | Collaboratore Scolastico, Operatore Scolastico | 1,0 pt |
| Certificazione informatica aggiuntiva | Tutti i profili | 0,25 pt |
| Laurea triennale o magistrale | AA, AT e altri (non CS/OS) | 2,0 pt |
La CIAD: requisito obbligatorio per quasi tutti i profili ATA
Cos’è e per quali profili è obbligatoria
La Certificazione Internazionale di Alfabetizzazione Digitale (CIAD) è stata introdotta come requisito di accesso alle graduatorie ATA dal CCNL 2019–2021.
Dal bando 2024, è obbligatoria per tutti i profili – Assistente amministrativo, Assistente tecnico, Operatore scolastico, Guardarobiere, Infermiere, Cuoco e DSGA – ad eccezione del solo Collaboratore scolastico.
La CIAD non genera punteggio aggiuntivo: è un prerequisito che consente l’iscrizione in graduatoria, non un titolo culturale valutabile. E la sua assenza comporta l’esclusione dalla procedura.
Come scegliere una certificazione valida
Per essere riconosciuta come CIAD, la certificazione deve essere rilasciata da un ente accreditato da Accredia (l’ente unico nazionale di accreditamento) e deve attestare competenze conformi al framework europeo DigComp 2.2.
Non tutte le certificazioni informatiche soddisfano questi requisiti: è essenziale verificare l’accreditamento dell’ente erogatore sul portale Accredia prima di procedere all’iscrizione.
A tal proposito, Scuola Moscati, tramite il proprio organismo di certificazione Biesse Solution S.r.l. (OdC n. 02261, accreditato Accredia), rilascia la certificazione CertiCod Full, conforme al framework DigComp 2.2 e verificabile direttamente sulla banca dati pubblica Accredia.
Dattilografia: 1 punto per l’Assistente Amministrativo
Per quali profili vale e requisiti di validità
L’attestato di dattilografia vale 1 punto nelle graduatorie di terza fascia esclusivamente per il profilo di Assistente Amministrativo (AA). Non è valutabile per nessun altro profilo ATA.
Per essere valido, il corso deve essere stato istituito da un ente riconosciuto dal MIM e il titolo deve essere conforme alla normativa vigente (FAQ 16 del MIM, DM 89/2024).
Come combinarlo con altri titoli per massimizzare il punteggio dell’AA
Nello specifico, per l’Assistente Amministrativo la combinazione più efficace tra i titoli culturali è la seguente:
- qualifica di Coordinatore Amministrativo (1,5 pt) + attestato di dattilografia (1 pt) + certificazione informatica aggiuntiva (0,25 pt) = 2,75 punti complessivi dai soli titoli culturali, ai quali si aggiungono il voto del diploma e il punteggio di servizio.
👉 Corso di Dattilografia di Scuola Moscati — valido per le graduatorie ATA, 1 punto per l’AA

Corso Coordinatore Amministrativo: 1,5 punti per l’Assistente Amministrativo
Il Corso di Segretario Coordinatore Amministrativo è il titolo culturale con il punteggio più alto tra quelli disponibili per il profilo di Assistente Amministrativo.
La qualifica rilasciata al termine del percorso – inserita nel Repertorio Regionale delle Qualifiche Professionali della Regione Campania a livello EQF 5 – vale 1,5 punti nelle graduatorie ATA (tabelle aggiornate al DM 89/2024), è valida su tutto il territorio nazionale ed europeo ai sensi del D.Lgs. 13/2013, e non ha scadenza.
Il corso ha una durata di 300 ore, erogato in modalità mista DAD/FAD e completabile interamente online in circa quattro mesi e mezzo.
👉 Corso Coordinatore Amministrativo di Scuola Moscati — 1,5 punti ATA, qualifica EQF 5, esame online
Qualifiche OSA e ASACOM: 1 punto per Collaboratore Scolastico e Operatore Scolastico
OSA e ASACOM: stessa valenza, contesti diversi
Sia la qualifica di Operatore Socio Assistenziale (OSA) che quella di Assistente Specialistico all’Autonomia e alla Comunicazione (ASACOM) valgono 1 punto nelle graduatorie ATA per i profili di Collaboratore Scolastico e Operatore Scolastico (DM 89/2024).
Le due figure hanno, però, profili professionali distinti: l’OSA opera prevalentemente in ambito socio-assistenziale (RSA, assistenza domiciliare, strutture per anziani), mentre l’ASACOM lavora principalmente nelle scuole a supporto degli alunni con disabilità sensoriali e comunicative.
In entrambi i casi, la qualifica viene rilasciata da enti accreditati dalla Regione Campania ai sensi del D.Lgs. 13/2013, è valida su tutto il territorio nazionale e non ha scadenza.
È possibile cumulare più qualifiche socio-assistenziali?
Il DM 89/2024 non specifica esplicitamente che si valuta un solo titolo tra OSA, OSS e OAD – a differenza di quanto previsto, ad esempio, per le certificazioni informatiche.
Pertanto, secondo le interpretazioni più accreditate, potrebbe essere possibile inserire nella domanda più qualifiche di questo tipo e ottenere il relativo punteggio cumulativo.
Ad ogni modo, è opportuno verificare le indicazioni operative del bando al momento della presentazione della domanda.
👉 Corso OSA di Scuola Moscati — 1 punto ATA per CS e OS, qualifica valida online
👉 Corso ASACOM di Scuola Moscati — 1 punto ATA per CS e OS, qualifica valida online
Come costruire la strategia formativa in vista del prossimo aggiornamento 2027
Tabella dei titoli per profilo: riepilogo sintetico
| PROFILO | TITOLO CONSIGLIATO | PUNTI | PRIORITÀ |
| Assistente Amministrativo | Coordinatore Amministrativo | 1,5 | ★★★ |
| Assistente Amministrativo | Dattilografia | 1,0 | ★★★ |
| Assistente Amministrativo | Certificazione informatica agg. | 0,25 | ★★ |
| Collaboratore Scolastico | OSA o ASACOM | 1,0 | ★★★ |
| Operatore Scolastico | OSA (anche requisito di accesso) | 1,0 | ★★★ |
| Assistente Tecnico | Certificazione informatica agg. | 0,25 | ★★ |
| Tutti i profili (escluso CS) | CIAD (requisito, non punteggio) | — | ★★★ |
I titoli con il miglior rapporto punteggio/tempo
Per chi parte da zero e vuole massimizzare il punteggio in poco tempo, l’ordine di priorità è il seguente:
- per l’Assistente Amministrativo: prima la CIAD (requisito di accesso, indispensabile), poi il Corso Coordinatore Amministrativo (massimo punteggio disponibile, 300 ore online), poi la dattilografia (corso breve, 1 punto);
- per il Collaboratore Scolastico: la qualifica OSA o ASACOM (300-500 ore, 1 punto) è il titolo più efficace disponibile.
Domande frequenti sulla formazione del personale ATA (FAQ)
I corsi Sofia contano come titoli per le graduatorie?
No. I corsi disponibili sulla piattaforma Sofia del MIM sono validi ai fini dell’aggiornamento professionale in servizio, ma non generano titoli culturali valutabili nelle graduatorie di terza fascia ATA. Le due categorie di formazione – quella in servizio e quella per le graduatorie – seguono normative e finalità diverse.
La formazione sulla sicurezza vale punti in graduatoria?
No. I corsi sulla sicurezza (D.Lgs. 81/2008) sono obbligatori per tutti i lavoratori scolastici, ma non rientrano tra i titoli culturali valutabili ai fini del punteggio nelle graduatorie di terza fascia.
Quali corsi può seguire il supplente ATA (non di ruolo)?
Il supplente ATA può partecipare alle iniziative formative organizzate dalla scuola in cui è in servizio, nei limiti previsti dal Piano di Formazione di Istituto e compatibilmente con le esigenze di servizio. Per quanto riguarda la formazione sulla sicurezza, l’obbligo si applica anche ai lavoratori a tempo determinato: la scuola deve garantire la formazione generale e specifica entro 60 giorni dall’inizio del contratto.
Quanti titoli culturali posso inserire nella domanda ATA?
Non esiste un limite al numero di titoli culturali dichiarabili nella domanda, purché siano tutti conseguiti entro la data di scadenza del bando. Tuttavia, per alcune categorie di titoli — come le certificazioni informatiche aggiuntive — il DM 89/2024 prevede che venga valutata una sola certificazione. È quindi inutile presentare più certificazioni informatiche della stessa tipologia, poiché solo una concorrerà al punteggio finale.

