Aggiornamento GaE prossimo biennio 2024/2026

Docente in GaE che lavora

L’aggiornamento GaE per il prossimo biennio 2024/2026 prevede la possibilità di presentare le domande fino al 15 marzo. Facciamo riferimento alle Graduatorie ad Esaurimento, il cui aggiornamento è disciplinato dal DM 37/2024. 

Domanda di aggiornamento: come presentarla

Le GaE sono liste destinate a cessare la propria esistenza. In numerose province, infatti, non sono più presenti. Nella scuola secondaria sono maggiormente utilizzate per:

  • immissioni in ruolo (alle GaE è destinato il 50% dei posti annualmente autorizzati per le assunzioni);
  • supplenze annuali (al 31/08);
  • supplenze sino al termine delle attività didattiche (al 30/06).

L’aggiornamento GaE per il prossimo biennio riguarda, esclusivamente, i docenti già inclusi in graduatoria. Invece, gli aspiranti che non hanno effettuato l’aggiornamento nei bienni precedenti possono presentare istanza, reinserendosi in GaE.

Le istanze di aggiornamento delle GaE devono essere compilate e inviate, in modalità telematica, attraverso il Portale unico del reclutamento. Ad esso si accede tramite le credenziali SPID o CIE. Un ulteriore modo per inoltrare le domande è collegarsi all’indirizzo www.miur.gov.it

Le GaE avranno una validità biennale, per gli anni 2024/2025 e 2025/2026. Le stesse sono utilizzate ai fini delle immissioni in ruolo e per il conferimento di supplenze al 30//06 e al 31/08.

Alle GaE è destinato il 50% dei posti annualmente autorizzati per le assunzioni

Operazioni possibili col nuovo aggiornamento

Con il nuovo aggiornamento GaE per il prossimo biennio è possibile fare diverse operazioni. Ai sensi dell’articolo 1/1 del DM 37/2024, le azioni fattibili sono le seguenti:

  • aggiornamento del punteggio col quale si è stati inseriti in graduatoria;
  • permanenza in graduatoria (quindi senza aggiornare il punteggio) a pieno titolo o con riserva ovvero lo scioglimento della stessa;
  • trasferimento da una provincia ad un’altra. Si mantiene il punteggio, eventualmente aggiornato;
  • presentazione di istanza di reinserimento in graduatoria per gli aspiranti cancellati nei bienni/trienni precedenti, per non aver presentato domanda, con il recupero del punteggio maturato all’atto della cancellazione;
  • richiesta dei corrispondenti posti di sostegno per gli aspiranti in possesso del titolo di specializzazione (alla data di scadenza della presentazione delle domande).

Titoli e servizi dichiarati

Con la compilazione della domanda di aggiornamento, gli aspiranti docenti possono dichiarare tanto i titoli quanto i servizi conseguiti dopo il 4 aprile 2022. Questa data rappresenta il termine per la presentazione delle istanze concernenti il precedente aggiornamento. 

È possibile dichiarare i servizi svolti nell’a.s. 2021/22, dopo il 4 aprile 2022, solo nel caso in cui l’aspirante non abbia raggiunto il punteggio massimo consentito, ovvero 12 punti.

La valutazione del servizio prevede l’attribuzione di due distinti punteggi, a seconda che il servizio sia specifico o aspecifico:

  • il servizio specifico è quello svolto nella stessa classe di concorso per cui si chiede la valutazione e si valuta 12 punti al massimo per ciascun anno scolastico;
  • il servizio aspecifico è quello svolto in una classe di concorso diversa da quella per cui si chiede la valutazione e si valuta 6 punti al massimo per ciascun anno scolastico.

Nel dettaglio, il servizio specifico prevede per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni, 2 punti. Il servizio aspecifico, invece, considera per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni, soltanto 1 punto.

Se pensiamo alla valutazione dei titoli, invece, la stessa è:

  • rivolta agli aspiranti inseriti in I e II fascia sulla base della tabella approvata con DM n.11/2002 e modificata dall’art.1/3 del DL n. 97/2004, convertito in legge 143/2004;
  • per i docenti inseriti in III fascia sulla base della tabella di cui al Decreto Ministeriale n.27/2007, integrata dal DM n. 78/2007.

Grado di istruzione diverso dal proprio: quanto vale il servizio svolto

Diversamente da quanto accade per le GPS, il servizio prestato nella scuola dell’infanzia e primaria, in qualità di personale educativo, è valutabile esclusivamente per le graduatorie relative a tali tipi di istituti.

Ancora, il servizio prestato nella scuola secondaria di I e II grado è valutabile solo per le graduatorie inerenti queste scuole.

Se sono svolti contemporaneamente servizi in più insegnamenti o in più classi di concorso, il docente deve scegliere in quale delle due graduatorie vuole che si proceda alla valutazione. 

Esclusivamente per i docenti della scuola dell’infanzia e primaria può essere valutato il servizio svolto nelle sezioni primavera. I punti massimi acquisibili sono i seguenti:

  • 6 punti per la scuola dell’infanzia;
  • 3 punti per la scuola primaria.

L’aggiornamento GaE coinciderà con quello GPS, per cui è ancora possibile cercare di aumentare il proprio punteggio, frequentando dei corsi di Certificazioni Informatiche online.

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