Le sanzioni per mancata presa di servizio o abbandono del servizio

Mancano ormai pochissimi giorni al termine dell’aggiornamento delle Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) valide per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024. Gli aspiranti docenti hanno tempo fino alle ore 23:59 del 31 maggio per presentare le relative istanze di aggiornamento, inserimento o trasferimento. Hanno, inoltre, la possibilità di inserirsi contestualmente anche nelle correlate Graduatorie d’Istituto (GI). Inutile ribadire che, vista l’importanza dell’appuntamento, è fondamentale farsi trovare preparati e, soprattutto, evitare errori o dichiarazioni mendaci. Trattandosi di un’autocertificazione a tutti gli effetti, infatti, il rischio è sia quello di essere depennato che di essere perseguito legalmente. Fondamentale, quindi, prestare la massima attenzione. Ad ogni modo, fino al termine del procedimento, sarà possibile annullare l’invio dell’istanza e procedere con il reinoltro di una nuova domanda. I consigli sono: non avere fretta e, soprattutto, non aspettare l’ultimo momento. Le novità dell’ordinanza ministeriale n. 112 del 06.05.2022? Anzitutto, le sanzioni per mancata presa di servizio o abbandono del servizio. 

     

Procedure di conferimento delle supplenze

L’attribuzione degli incarichi di supplenza è compito delle istituzioni scolastiche. Dell’amministrazione scolastica territorialmente competente per quanto riguarda le Graduatorie ad esaurimento (GaE) e le GPS. Del dirigente scolastico per le Graduatorie d’Istituto. Le rispettive procedure sono disciplinate dal D.M. 131 del 13 giugno 2007 e dall’O.M. 112/2022. Prima di analizzare nel dettaglio le sanzioni, però, diamo un’occhiata alle varie fasi dell’attribuzione delle supplenze.

 

Le fasi dell’attribuzione delle supplenze

  • 1° Fase. Si parte con la procedura informatica di convocazione sulla base delle graduatorie (GaE, GPS e GI). A questo punto, gli aspiranti supplenti – una volta ricevuta una convocazione formale – avranno facoltà di decidere se accettare o meno la proposta di lavoro. Ovviamente, dovranno darne a loro volta formale comunicazione alla scuola in questione.
  • 2° Fase. Una volta acquisite tutte le disponibilità, si procede con individuazione del destinatario della supplenza in base al miglior posizionamento nella rispettiva graduatoria.
  • 3° Fase. Entro 24 ore il docente dovrà, quindi, presentarsi presso la scuola per la presa di servizio e per la stipula del contratto di lavoro e per la firma delle autocertificazioni necessarie.
  • 4° Fase. Una volta espletate tutte le procedure previste, il docente assumerà a pieno titolo la qualifica di personale interno della scuola. Dovrà, quindi, svolgere il servizio affidatogli nel rispetto delle modalità comunicategli dal dirigente scolastico.

 

Le sanzioni per mancata presa di servizio o abbandono del servizio

Si tratta di una delle principali novità contenute all’interno dell’ordinanza ministeriale n. 112 del 06.05.2022. Tra l’altro a lungo contestata tanto dalle organizzazioni sindacali quanto dal Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI). Ma a nulla sono servite le pressanti richieste a rivedere l’inasprimento delle sanzioni. Il Ministero dell’Istruzione è stato irremovibile. L’obiettivo dichiarato, infatti, non è tanto quello di punire o minimizzare gli aspiranti supplenti. Quanto, piuttosto, di evitare l’imbarazzante teatrino dello scorso anno scolastico, caratterizzato da un numero spropositato di rinunce e di abbandono di servizio. Un inasprimento legato, quindi, ad un atteggiamento tanto superficiale quanto intollerabile, finalizzato a tutelare il diritto allo studio degli studenti. Dobbiamo, tuttavia, precisare che le sanzioni variano a seconda delle graduatorie da cui deriva l’incarico di supplenza. 

 

Le sanzioni per mancata presa di servizio o abbandono del servizio. GaE e GPS

Se l’aspirante supplente viene convocato dalle GaE o dalle GPS:

  • la rinuncia, o la mancata assunzione di servizio entro il termine assegnato dall’Amministrazione, comporta la perdita della possibilità di essere ricontattati per supplenze. Per l’intero anno scolastico di riferimento. Sia sulla base delle GaE e delle GPS, sia sulla base delle Graduatorie di istituto. E questo vale per tutte le classi di concorso per cui l’aspirante abbia titolo.
  • L’abbandono del servizio, invece, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base di qualsiasi tipo di graduatoria. E questo vale per tutte le classi di concorso o tipologie di posto, per ogni grado di istruzione e per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie stesse.

 

Le sanzioni per mancata presa di servizio o abbandono del servizio. GI

Se l’aspirante supplente viene convocato dalle GI:

  • La rinuncia ad una proposta o alla sua proroga, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze. Per tutto l’anno scolastico in corso. Sia dalla specifica graduatoria di istituto, sia per lo stesso grado di insegnamento e per il relativo posto di sostegno dello stesso grado di istruzione. La rinuncia ad una proposta di assunzione o alla sua proroga, relativa al posto di sostegno, comporta, per gli aspiranti specializzati, la perdita della possibilità di conseguire supplenze dalla specifica graduatoria di istituto. Sia per il medesimo posto di sostegno, che per tutte le tipologie di posto o classi di concorso dello stesso grado di istruzione.
  • La mancata assunzione in servizio o la mancata risposta nei termini previsti, equivale ad una rinuncia esplicita.
  • L’abbandono del servizio ha come conseguenza la perdita della possibilità di conseguire supplenze dalle GI. Punizione valida per tutte le classi di concorso, o tipologie di posto per ogni grado di istruzione, per tutto il periodo in cui tali graduatorie saranno in vigore.

 

Le sanzioni per mancata presa di servizio o abbandono del servizio. Due eccezioni

Tuttavia, esistono due eccezioni. Infatti, il personale in servizio per supplenza ha la facoltà di lasciare l’incarico per accettare una supplenza:

  • annuale su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimane presumibilmente tale per tutto l’anno scolastico;
  • temporanea sino al termine delle attività didattiche su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico.

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