GPS 2022, sanzioni per mancata presa di servizio o abbandono del servizio

Date le numerose novità in uscita in questi giorni sulla questione legata all’aggiornamento delle GPS 2022, è giusto ribadire alcuni concetti. In modo da poter fare chiarezza sull’argomento anche per coloro i quali si trovano alla prima esperienza nell’intricato mondo della scuola. Con particolare attenzione alle sanzioni per mancata presa di

 

servizio o abbandono del servizio.

 

Conferimento supplenze

Le fasi da seguire per le istituzioni scolastiche per l’attribuzione delle supplenze, sono le seguenti:

  1. prima di tutto c’è la procedura informatica di convocazione, legata allo scorrimento delle graduatorie, GPS oppure Graduatorie di Istituto (GI). L’aspirante docente che riceve convocazione formale, deciderà se accettare o meno la proposta lavorativa fornendo comunicazione formale alla scuola;
  2. nel caso il responso del candidato sia affermativo, il dirigente scolastico individuerà il destinatario della supplenza riferendosi all’ordine di graduatoria;
  3. si passa, quindi, alla fase della presa di servizio entro le 24 ore successive, seguendo le modalità del regolamento. Dopodichè si procederà alla stipula del contratto di lavoro e alla forma delle autocertificazioni necessarie;
  4. da quel momento in poi, l’aspirante assumerà la qualifica di personale interno della scuola e svolgerà il servizio seguendo le modalità che gli verranno comunicate.

 

Sanzioni per mancata presa di servizio o abbandono del servizio

In caso di mancata presa di servizio o di abbandono dello stesso, a seguito della firma del contratto, sono diverse le sanzioni previste a seconda il tipo di graduatoria dalla quale deriva l’assegnazione dell’incarico. 

 

Provenienza da Gae o GPS

Se il candidato viene convocato dalle GaE o dalle GPS:

  • la rinuncia, o la mancata assunzione di servizio entro il termine assegnato dall’Amministrazione, comporta la perdita della possibilità di essere ricontattati per supplenze sia sulla base delle GaE e delle GPS e sia sulla base delle Graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso per cui l’aspirante abbia il titolo di riferimento;
  • l’abbandono del servizio, invece, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base di qualsiasi tipo di graduatoria, per tutte le classi di concorso o tipologie di posto per ogni grado di istruzione per l’intero periodo di vigenza delle stesse graduatorie.

 

Provenienza dalle Graduatorie di Istituto (GI)

Nel caso il candidato riceva un assegnazione dell’incarico dalle Graduatorie d’Istituto (GI):

  • La rinuncia ad una proposta o alla sua proroga, comporta, la perdita della possibilità di conseguire supplenze, per quanto riguarda l’anno scolastico in corso, dalla specifica graduatoria di istituto, per lo stesso grado di insegnamento e per il relativo posto di sostegno dello stesso grado di istruzione. La rinuncia ad una proposta di assunzione o alla sua proroga, relativa al posto di sostegno, comporta, per gli aspiranti specializzati, la perdita della possibilità di conseguire supplenze dalla specifica graduatoria di istituto, sia per il medesimo posto di sostegno, che per tutte le tipologie di posto o classi di concorso dello stesso grado di istruzione;
  • la mancata assunzione in servizio o la mancata risposta nei termini previsti, equivale alla rinuncia esplicita;
  • l’abbandono del servizio ha come conseguenza la perdita della possibilità di conseguire supplenze dalle GI per tutte le classi di concorso, o tipologie di posto per ogni grado di istruzione, per tutto il periodo in cui tali graduatorie saranno in vigore.

 

Eccezioni

Tuttavia, esistono due eccezioni per quanto riguarda le sanzioni per mancata presa di servizio o abbandono del servizio. Infatti, il personale in servizio per supplenza ha la facoltà di lasciare l’incarico per accettare una supplenza:

  • annuale su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimane presumibilmente tale per tutto l’anno scolastico;
  • temporanea sino al termine delle attività didattiche su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico.

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