GPS, ritorna l’opzione “supplenze con priorità fino a 10 giorni”

Stiamo ancora aspettando che il Ministero pubblichi il bando per quanto riguarda l’aggiornamento delle GPS.

L’ordinanza conterrà le norme per i requisiti d’accesso e le date utili per la presentazione della domanda di inserimento o aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze e di Istituto

 

per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024.

Tuttavia, continuando a rileggere la bozza, sembrano spuntare continuamente novità riguardo l’attribuzione delle supplenze.

In particolare, è il conferimento delle supplenze a presentare delle novità.

 

Priorità a supplenze brevi

Pare che venga ripristinata la possibilità di attribuire con priorità, per la scuola di infanzia e primaria, supplenze fino a 10 giorni.

Leggiamo direttamente il testo:

“Per le supplenze brevi fino a 10 giorni nelle scuole dell’infanzia e primaria, con il supporto del sistema informativo sono attivate particolari e celeri modalità di interpello con immediata presa di servizio”.

Perciò, il docente potrà dichiarare di voler essere contattato per le supplenze brevi fino a 10 giorni, assicurando, quindi, la presa di servizio immediata.

 

Sanzioni in caso di rifiuto

A proposito delle supplenze conferite dalle Graduatorie di Istituto, si afferma che la rinuncia ad una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze.

Tale “sospensione” riguarderà l’anno scolastico in corso, dalla specifica graduatoria di istituto, sia per lo stesso insegnamento che per il relativo posto di sostegno dello stesso grado di istruzione.

Per quanto riguarda il sostegno, la rinuncia ad una proposta di assunzione o alla sua proroga o conferma anche a titolo di completamento, comporta, esclusivamente per gli aspiranti specializzati che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, la perdita della possibilità di conseguire supplenze dalla stessa graduatoria d’istituto.

Si tratta di una “sospensione” che riguarda sia per il medesimo posto di sostegno, sia tutte le altre tipologie di posto o classi di concorso per il medesimo grado d’istruzione.

La mancata assunzione in servizio dopo aver accettato, o la mancata risposta ad una qualsiasi proposta, equivale alla rinuncia esplicita.

Perciò, seguendo la bozza, il rifiuto di una supplenza di pochi giorni potrebbe avere come conseguenza, la possibilità di non poter essere chiamati per altre supplenze. 

A tutt’oggi non si è ancora trovato un bilanciamento tra la natura del rifiuto e la proporzione della sanzione.

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