Se lo chiedono in molti. Soprattutto alla vigilia dell’aggiornamento delle Graduatorie provinciali per le supplenze per il biennio scolastico 2022/24. I docenti di ruolo possono o no iscriversi nelle GPS? La risposta è: sì, anche i docenti di ruolo possono tranquillamente seguire tutte le procedure previste e iscriversi regolarmente nelle GPS.
Chi può beneficiarne?
Ad essere interessati a questa opportunità sono, in particolare, quei docenti che, pur essendo già stati immessi in ruolo, hanno il desiderio di tornare nella propria provincia di provenienza. Questo ovviamente, qualora per loro non sia stato possibile usufruire di un trasferimento o di un’assegnazione provvisoria interprovinciale. Ma l’opportunità è riservata anche a quanti, avendone i requisiti, vogliono semplicemente insegnare in un altro ordine e grado di scuola. Tutti costoro, quindi, possono senza alcun problema iscriversi nelle GPS sia nella propria provincia che in un’altra, così come possono eventualmente optare anche per un altro ordine e grado di scuola o di classe di concorso. Stesso discorso vale anche per i docenti immessi in ruolo dall’a.s. 2020/21 e per quei docenti che dal 1° settembre 2021 sono stati avviati alla procedura di assunzione (ai sensi dei commi 4,5,6,7,8 dell’art.59 della legge 106/2021), stipulando per il 2021/22 un contratto a tempo determinato al 31 agosto 2022. Per il biennio scolastico 2022/24, secondo quanto espressamente previsto dall’art. 36 del relativo CCNL (Istruzione e Ricerca), i docenti che lo vogliono possono accettare supplenze a tempo determinato (per una durata complessiva di tre anni e comunque non inferiore ad un anno scolastico) in un diverso ordine e grado d’istruzione o per un’altra classe di concorso, conservando la titolarità della sede dove attualmente è di ruolo.
Quindi, tanto i docenti di ruolo quanto i docenti assunti da GPS di prima fascia (2020) o da elenchi aggiuntivi l’1.09.2021 (comma 4 dell’art. 59 della legge 106/2021), potranno iscriversi, per tutto il biennio scolastico 2022/24, se abilitati, in prima fascia. Per i non abilitati, invece, è prevista l’iscrizione in seconda fascia. E avranno la possibilità, come già chiarito, di farlo sia nella provincia di titolarità che in un’altra provincia. Inoltre, potranno accettare supplenze temporanee di durata annuale o anche supplenze annuali su posto vacante.