La figura del docente di sostegno è frequentemente oggetto di interpretazioni personali e incertezze all’interno delle scuole: la sensazione prevalente è che il suo ruolo non sia chiaramente delineato. In questo contesto poco chiaro, ci si domanda spesso se i docenti di sostegno possano sostituire gli insegnanti curricolari assenti. La Nota MIUR prot. 9839 dell’8 novembre 2010 richiama l’opportunità di non sostituire i docenti assenti con personale su posti di sostegno, «salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibili». Insieme alle Linee guida del 2009 e alla Legge 104/1992 è il riferimento sull’utilizzo del docente di sostegno per supplenze: ecco cosa prevedono le fonti ministeriali e cosa cambia con il PEI 2026/2027.
SOMMARIO
Toggle- Il ruolo del docente di sostegno: contitolare della classe
- Docente di sostegno per supplenze: cosa dicono Linee guida e nota 9839/2010
- Le regole sulle sostituzioni interne
- PEI 2026/2027: le ore di sostegno le definisce il PEI
- Il ruolo del dirigente scolastico
- Corso di preparazione al TFA Sostegno di Scuola Moscati
- Domande frequenti (FAQ)
Il ruolo del docente di sostegno: contitolare della classe
L’art. 13, comma 6, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 stabilisce che gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano. Partecipano inoltre alla programmazione educativa e didattica e all’elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti.
Le Linee guida MIUR del 2009 precisano che il docente è «assegnato alla classe per le attività di sostegno». Oltre a intervenire in classe, collabora con l’insegnante curricolare e con il Consiglio di classe, affinché il percorso dell’alunno possa continuare anche in sua assenza.
Docente di sostegno per supplenze: cosa dicono Linee guida e nota 9839/2010
Le Linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità , trasmesse con Nota MIUR prot. 4274 del 4 agosto 2009, fissano il criterio di fondo. L’insegnante per le attività di sostegno non può essere utilizzato per funzioni diverse da quelle connesse al progetto d’integrazione, «qualora tale diverso utilizzo riduca anche in minima parte l’efficacia di detto progetto».
La Nota MIUR prot. 9839 dell’8 novembre 2010, dedicata alle supplenze temporanee, va nella stessa direzione. Richiama l’opportunità di non ricorrere alla sostituzione dei docenti assenti con personale su posti di sostegno, salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibili.
| Fonte | Cosa prevede |
|---|---|
| Legge 104/1992, art. 13, c. 6 | Contitolarità della classe; partecipazione a programmazione e organi collegiali |
| Linee guida, Nota prot. 4274/2009 | Nessuna funzione diversa dal progetto d’integrazione, se ne riduce anche in minima parte l’efficacia |
| Nota prot. 9839/2010 | Non ricorrere ai docenti di sostegno per sostituire colleghi assenti, salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibili |
| Totale | 3 fonti ministeriali e di legge |
Va precisato che nessuna delle due note introduce un divieto assoluto. Il limite è legato all’efficacia del progetto d’integrazione e al carattere eccezionale della scelta.
Le regole sulle sostituzioni interne
La nota 9839/2010 indicava l’ordine da seguire per coprire le assenze temporanee: personale in soprannumero, ore a disposizione o di contemporaneità non programmata e, in subordine, ore eccedenti fino a 6 settimanali. Se queste soluzioni non sono praticabili o sufficienti, la nota prevede la nomina di un supplente; il ricorso al personale su posti di sostegno resta limitato ai casi eccezionali non altrimenti risolvibili.
Oggi le sostituzioni sono disciplinate dall’OM 16 febbraio 2026, n. 27. Il dirigente ricorre alle supplenze brevi solo dopo aver provveduto alla sostituzione con docenti già in servizio nella scuola e, nella scuola Secondaria, copre le assenze fino a dieci giorni su posto comune con il personale dell’organico dell’autonomia (art. 14, comma 9).
Tali regole vanno lette insieme alle indicazioni specifiche sul sostegno. Le Linee guida chiedono infatti che la discrezionalità organizzativa delle scuole tenga conto dell’interesse primario del diritto allo studio degli alunni con disabilità (Parte III).
PEI 2026/2027: le ore di sostegno le definisce il PEI
Il Decreto-Legge 30 settembre 2026, n. 170, all’art. 1, modifica il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 66. Il PEI definisce, con adeguata motivazione, il numero di ore di sostegno da assegnare alla classe: in precedenza ne conteneva solo la proposta.
Le Linee guida già indicavano il PEI come uno dei momenti concreti in cui si esercita il diritto all’istruzione dell’alunno con disabilità (Parte I, § 1.3). A tal proposito, il quadro delle novità sul modello è nel nostro approfondimento Arrivato il decreto con le modifiche PEI.
Il ruolo del dirigente scolastico
Tra i compiti del dirigente, le Linee guida indicano espressamente il coordinamento dell’utilizzazione degli insegnanti per le attività di sostegno. Il dirigente è definito garante dell’offerta formativa, anche per gli alunni con disabilità .
Secondo le Linee guida, le pratiche scolastiche che non si conformano immotivatamente all’interesse primario del diritto allo studio degli alunni con disabilità potrebbero essere considerate atti caratterizzati da disparità di trattamento (Parte III). Le Linee guida aggiungono che, in assenza di collaborazione e coordinamento tra le componenti scolastiche, verrebbe a mancare il corretto esercizio della discrezionalità .
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Domande frequenti (FAQ)
Il docente di sostegno può essere utilizzato per supplenze?
Le fonti ministeriali non prevedono un divieto assoluto, ma limiti precisi. Le Linee guida del 2009 escludono funzioni diverse dal progetto d’integrazione se ne riducono anche in minima parte l’efficacia, e la nota 9839/2010 ammette il ricorso solo in casi eccezionali non altrimenti risolvibili.
Il docente di sostegno è contitolare della classe?
Sì. L’art. 13, comma 6, della Legge 104/1992 stabilisce che gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano.

