L’Ordinanza ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026, firmata dal ministro Giuseppe Valditara, rivolge gli interpelli ai docenti abilitati e, in subordine, a chi ha il titolo di studio. La nota MIM n. 11814 del 6 maggio 2026 consente alle scuole, in ulteriore subordine, di aprire l’avviso a candidati senza titolo, con criteri di priorità.
Ecco quando un interpello senza titolo è possibile e cosa sapere prima di candidarsi.
SOMMARIO
Toggle- Interpello senza titolo: l’ordine di priorità degli avvisi
- Cosa significa «titolo di studio» per l’interpello
- Quando la scuola può chiamare candidati senza titolo
- Chi resta comunque escluso
- Cosa dichiarare nella candidatura
- Il servizio prestato senza titolo vale per le GPS?
- Le sanzioni valgono anche senza titolo
- Prima di candidarsi: presidiare gli avvisi
- Interpello senza titolo: domande frequenti (FAQ)
- Si può rispondere a un interpello senza titolo di studio?
- Con una laurea qualsiasi si può rispondere a un interpello per un’altra classe di concorso?
- Per la scuola Primaria chi rientra nel secondo livello?
- Quali criteri usa la scuola per scegliere tra candidati senza titolo?
- Il servizio svolto senza titolo dà punteggio nelle GPS?
- Le sanzioni valgono anche per chi entra senza titolo?
Interpello senza titolo: l’ordine di priorità degli avvisi
L’articolo 14, comma 22, dell’ordinanza stabilisce che gli avvisi sono finalizzati al reclutamento di docenti forniti dell’abilitazione o, in subordine, del titolo di studio. Per i posti di sostegno, al posto dell’abilitazione vale la specializzazione per l’insegnamento agli alunni con disabilità.
La nota n. 11814, al punto 3.2, precisa i titoli di accesso che ogni avviso deve indicare e aggiunge un terzo livello. Qualora la scuola valuti di prendere in considerazione anche candidati senza i titoli di studio previsti, l’avviso deve esplicitare ulteriori criteri di priorità.
| Livello | Chi può essere individuato | Fonte |
| 1 | Docenti abilitati (sul sostegno: specializzati) | OM n. 27/2026, art. 14, c. 22; nota n. 11814, p. 3.2 |
| 2 | Candidati con i titoli di studio che danno accesso alla seconda fascia delle GPS | Nota n. 11814, p. 3.2, elemento 2 |
| 3 | Candidati senza i titoli di studio previsti, solo se l’avviso lo prevede e con criteri di priorità indicati | Nota n. 11814, p. 3.2, elemento 2 |
Il terzo livello entra in gioco solo dopo i primi due. L’interpello, a sua volta, scatta soltanto dopo l’esaurimento delle graduatorie di istituto, comprese quelle delle scuole viciniori.
Cosa significa «titolo di studio» per l’interpello
Il secondo livello non riguarda una laurea qualsiasi, ma i titoli di accesso alla seconda fascia delle GPS per quel posto o quella classe di concorso. L’articolo 3 dell’OM n. 27/2026 li definisce in modo diverso per grado di scuola.
Per la scuola Secondaria di primo e di secondo grado, la seconda fascia è costituita da chi possiede i titoli di studio e i requisiti di accesso previsti dalla normativa sulle classi di concorso (art. 3, comma 7). Una laurea non coerente con la classe di concorso dell’avviso, quindi, non rientra nel secondo livello.
Per i posti comuni della scuola dell’Infanzia e della scuola Primaria, la seconda fascia è costituita dagli studenti di Scienze della formazione primaria iscritti almeno al terzo anno, con almeno 150 CFU conseguiti (art. 3, comma 6). Per l’educazione motoria nella scuola Primaria servono invece le lauree magistrali LM-67, LM-68 o LM-47, o titoli equiparati.
Quando la scuola può chiamare candidati senza titolo
Il terzo livello è una possibilità della scuola, non un obbligo. La nota n. 11814 usa la formula «qualora si valuti»: spetta quindi all’istituto decidere se aprire l’avviso anche a chi non ha i titoli di studio previsti.
Se la scuola sceglie questa strada, l’avviso deve indicare ulteriori criteri di priorità. La nota non elenca quali: li stabilisce la singola scuola, che li riporta nell’avviso.
Ragion per cui, prima di candidarsi, conviene leggere con attenzione il punto dell’avviso dedicato ai titoli di accesso. Se l’avviso non menziona candidati privi del titolo, la scuola non ha aperto il terzo livello.
Chi resta comunque escluso
Anche nell’interpello senza titolo valgono le condizioni ostative dell’articolo 6, comma 2, dell’ordinanza, che esclude espressamente dalle procedure dell’articolo 14, comma 22, ad esempio:
- chi è escluso dall’elettorato politico attivo;
- chi è stato destituito o dispensato dall’impiego per persistente insufficiente rendimento, o licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- chi è decaduto da un impiego statale per aver prodotto documenti falsi;
- chi si trova nelle condizioni ostative del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235.
La nota n. 11814 esclude inoltre dagli interpelli, salvo il caso della supplenza breve, chi ha già un contratto a tempo determinato o è già stato individuato per una supplenza. L’elenco completo è nella guida sugli interpelli docenti oggi.
Cosa dichiarare nella candidatura
Secondo la nota n. 11814, i riscontri agli avvisi devono contenere tutte le dichiarazioni necessarie, rese in autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. Il dirigente scolastico deve poter verificare in modo puntuale i requisiti, compresi gli estremi dell’abilitazione o della specializzazione.
Chi si candida nel terzo livello deve quindi dichiarare con precisione i titoli che l’avviso indica tra i criteri di priorità. Le dichiarazioni restano soggette ai controlli e alle conseguenze previsti dal D.P.R. n. 445/2000.
Per i passaggi della candidatura consulta la guida su come rispondere a un interpello scuola.
Il servizio prestato senza titolo vale per le GPS?
Sul punto, la nota del Capo Dipartimento n. 1290 del 22 luglio 2020, richiamata nelle premesse dell’OM n. 27/2026, ha chiarito che il servizio prestato senza titolo di accesso è valido ai fini della valutazione solo se il titolo è posseduto al momento della domanda. La nota era riferita alle GPS della precedente OM n. 60/2020.
Fa eccezione la seconda fascia di Infanzia e Primaria su posto comune. L’Allegato A/2 dell’OM n. 27/2026 stabilisce che, esclusivamente ai fini della graduazione in quella graduatoria, il servizio è valutabile anche se prestato senza titolo.
In ogni caso, l’articolo 16 dell’ordinanza fissa un massimo di 12 punti di servizio per anno in ciascuna GPS.
Le sanzioni valgono anche senza titolo
L’articolo 14, comma 22, sottopone i contratti stipulati tramite interpello ai vincoli dell’ordinanza, comprese le sanzioni dell’articolo 15. La regola vale anche per chi viene individuato nel terzo livello.
Rinuncia, mancata presa di servizio entro 24 ore e abbandono hanno conseguenze precise: le trovi nella guida sulla rinuncia all’interpello.
Prima di candidarsi: presidiare gli avvisi
Gli avvisi che aprono ai candidati senza titolo escono quando la scuola ha già esaurito tutte le graduatorie, spesso con scadenze ravvicinate. Ragion per cui conviene monitorare ogni giorno i siti delle scuole e degli Uffici scolastici delle province di interesse.
Il Servizio Interpelli di Scuola Moscati presidia gli avvisi delle province scelte fino ad agosto 2027. Quando esce un avviso compatibile con il tuo profilo, la candidatura parte entro la scadenza.
👉 Scopri il Servizio Interpelli
Interpello senza titolo: domande frequenti (FAQ)
Si può rispondere a un interpello senza titolo di studio?
Sì, ma solo se l’avviso lo prevede. La nota MIM n. 11814 del 6 maggio 2026 consente alle scuole, in ulteriore subordine, di prendere in considerazione candidati senza i titoli di studio previsti.
In tal caso l’avviso deve indicare ulteriori criteri di priorità.
Con una laurea qualsiasi si può rispondere a un interpello per un’altra classe di concorso?
Solo nel terzo livello, se la scuola lo ha aperto. Il secondo livello riguarda i titoli di studio che danno accesso alla seconda fascia delle GPS per quella classe di concorso: una laurea non coerente non vi rientra.
Per la scuola Primaria chi rientra nel secondo livello?
Per i posti comuni di Infanzia e Primaria, la seconda fascia delle GPS è costituita dagli studenti di Scienze della formazione primaria iscritti almeno al terzo anno, con almeno 150 CFU. Per l’educazione motoria servono le lauree magistrali LM-67, LM-68 o LM-47, o titoli equiparati.
Quali criteri usa la scuola per scegliere tra candidati senza titolo?
La nota n. 11814 non li elenca: li stabilisce la singola scuola. L’avviso deve esplicitarli, quindi vanno letti caso per caso.
Il servizio svolto senza titolo dà punteggio nelle GPS?
La nota n. 1290 del 22 luglio 2020, richiamata dall’OM n. 27/2026, considera valido il servizio prestato senza titolo di accesso solo se il titolo è posseduto al momento della domanda.
Fa eccezione la seconda fascia GPS di Infanzia e Primaria su posto comune: l’Allegato A/2 dell’OM n. 27/2026 rende il servizio valutabile anche se prestato senza titolo, esclusivamente per quella graduatoria.
Le sanzioni valgono anche per chi entra senza titolo?
Sì. I contratti stipulati tramite interpello sono soggetti ai vincoli dell’OM n. 27/2026, comprese le sanzioni dell’articolo 15 per rinuncia, mancata presa di servizio e abbandono.

