L’Ordinanza ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026, firmata dal ministro Giuseppe Valditara, sottopone le supplenze conferite tramite interpello ai vincoli dell’articolo 15, che regola rinunce, mancate prese di servizio e abbandoni. La nota MIM n. 11814 del 6 maggio 2026 fissa la presa di servizio entro 24 ore.
Prima di una rinuncia all’interpello conviene sapere cosa prevede la norma: ecco i rischi e i casi ammessi.
SOMMARIO
Toggle- Rinuncia all’interpello: perché l’accettazione vincola il docente
- Le sanzioni dell’articolo 15 dell’OM n. 27/2026
- Quando lasciare una supplenza non comporta sanzioni
- Rinuncia a una supplenza da GPS: si può ancora rispondere agli interpelli?
- Come comunicare la rinuncia alla scuola
- Prima di candidarsi: rispondere solo agli avvisi compatibili
- Rinuncia all’interpello: domande frequenti (FAQ)
- Si può rinunciare a un interpello dopo aver accettato?
- Cosa succede se non prendo servizio entro 24 ore?
- Cosa rischia chi abbandona una supplenza ottenuta con interpello?
- Posso lasciare una supplenza al 30 giugno ottenuta con interpello per una da GPS?
- Ho rinunciato a una supplenza da GPS: posso rispondere agli interpelli?
- Posso lasciare una supplenza breve per una supplenza da interpello?
- Le sanzioni valgono anche per il personale ATA?
Rinuncia all’interpello: perché l’accettazione vincola il docente
L’articolo 14, comma 22, dell’ordinanza 27/2026 stabilisce che i contratti stipulati tramite interpello sono soggetti ai vincoli previsti dall’ordinanza stessa, comprese le disposizioni dell’articolo 15. La nota MIM-DGPER n. 11814, al punto 3.2, ribadisce lo stesso principio.
Ogni avviso, inoltre, deve contenere due elementi che riguardano direttamente il candidato. Nello specifico:
- le modalità e i termini di riscontro alla convocazione e della presa di servizio, che deve avvenire entro 24 ore dall’accettazione;
- il richiamo alle sanzioni dell’articolo 15 dell’ordinanza.
Va precisato che, una volta individuato, il docente non può rispondere ad altri interpelli, salvo il caso della supplenza breve illustrato più avanti. L’articolo 14, comma 22, esclude infatti dalla procedura chi è già stato individuato quale destinatario di un contratto a tempo determinato.
Le sanzioni dell’articolo 15 dell’OM n. 27/2026
L’articolo 15 disciplina gli effetti del mancato perfezionamento del rapporto di lavoro e dell’abbandono del servizio. Il testo distingue due regimi: uno per gli incarichi assegnati da GAE e GPS (comma 1), uno per quelli assegnati dalle graduatorie di istituto (comma 2).
| Situazione | Incarico da GAE e GPS (comma 1) | Incarico da graduatorie di istituto (comma 2) |
| Rinuncia o mancata presa di servizio | Perdita delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche da GAE, GPS, graduatorie di istituto e interpelli, per tutte le classi di concorso e i gradi, per l’intera vigenza delle graduatorie | Per chi non ha già accettato un’altra supplenza: perdita delle supplenze dalla specifica graduatoria di istituto, per l’anno scolastico in corso, sul medesimo insegnamento e sul relativo posto di sostegno dello stesso grado; per gli specializzati che rinunciano al sostegno, su tutti i posti del medesimo grado |
| Abbandono del servizio | Perdita delle supplenze annuali, fino al termine delle attività didattiche e temporanee, per tutte le classi di concorso e i gradi, per l’intera vigenza delle graduatorie | Stessa conseguenza del comma 1 |
Va precisato che l’articolo 15 non contiene un comma dedicato all’interpello. Il collegamento passa dall’articolo 14, comma 22, che sottopone i contratti da interpello ai vincoli dell’ordinanza, compreso l’articolo 15.
Abbandono del servizio: la sanzione più pesante
Sull’abbandono, i due commi coincidono. Chi lascia una supplenza già avviata perde la possibilità di ottenere supplenze annuali, fino al termine delle attività didattiche e temporanee, per tutte le classi di concorso e i posti di ogni grado.
L’esclusione vale per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie, che l’ordinanza disciplina per gli anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028. In virtù dell’articolo 14, comma 22, chi abbandona una supplenza ottenuta con interpello è soggetto alle stesse sanzioni di chi abbandona una supplenza da GPS: perde qualsiasi supplenza, comprese quelle brevi, fino al termine del biennio.
Rinuncia e mancata presa di servizio
L’interpello è disciplinato dall’articolo 14, comma 22, e scatta dopo l’esaurimento delle graduatorie di istituto, anche delle scuole viciniori. Per la rinuncia si applica il comma 2 dell’articolo 15, relativo agli incarichi conferiti a livello di istituto.
Su posto comune, la rinuncia comporta la perdita delle supplenze dalla specifica graduatoria di istituto, per il medesimo insegnamento e per il relativo posto di sostegno dello stesso grado, limitatamente all’anno scolastico in corso. La sanzione vale solo per chi non ha già accettato un’altra supplenza.
Su posto di sostegno, lo specializzato che rinuncia perde le supplenze della stessa graduatoria, per l’anno scolastico in corso, anche per tutte le classi di concorso e i posti del medesimo grado. Nel caso dell’interpello, la sanzione resta circoscritta alla singola scuola che ha pubblicato l’avviso.
Il comma 2 equipara, inoltre, alla rinuncia esplicita la mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione. La stessa regola vale per la mancata risposta, nei termini, a una proposta di contratto effettivamente pervenuta.
Nessuna deroga per giustificato motivo
Durante l’iter di adozione dell’ordinanza, il CSPI aveva chiesto di non applicare le sanzioni dei commi 1 e 2 nei casi di giustificato motivo documentato. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito non ha accolto la richiesta, ritenuta troppo astratta e tale da sovvertire il sistema sanzionatorio.
Diverso è il caso del differimento della presa di servizio. La nota n. 11814, al punto 5, estende al personale a tempo determinato la possibilità di differirla nei casi previsti dalla normativa, come maternità, malattia e infortunio.
Quando lasciare una supplenza non comporta sanzioni
La nota n. 11814 riconosce al personale in servizio su una supplenza breve la facoltà di lasciarla per accettare una supplenza fino al 31 agosto 2027 o fino al 30 giugno 2027. Il docente con una supplenza breve può, quindi, rispondere a un interpello che offre un incarico di tale durata.
L’articolo 15, comma 3, dell’ordinanza conferma la regola: chi è in servizio su una supplenza temporanea può lasciarla per una supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche. Gli effetti sanzionatori del comma 1, inoltre, non si producono per chi non esercita la facoltà e mantiene l’incarico già conferito.
Supplenza al 30 giugno da interpello: niente passaggio a una supplenza da GPS
La facoltà dell’articolo 15, comma 3, riguarda soltanto chi è in servizio su una supplenza temporanea. Chi ha ottenuto tramite interpello una supplenza fino al 30 giugno o al 31 agosto non può lasciarla per accettarne un’altra da GPS.
Nelle premesse dell’ordinanza, il Ministero ha respinto un emendamento del CSPI che avrebbe consentito di lasciare supplenze fino al 30 giugno o al 31 agosto, conferite dalle graduatorie di istituto, per altre di pari durata ottenute con qualsiasi procedura. Secondo il Ministero, tale possibilità avrebbe compromesso la continuità didattica.
Lasciare l’incarico equivale, quindi, all’abbandono del servizio, con le sanzioni descritte sopra.
Per l’elenco completo dei docenti esclusi dagli avvisi consulta la guida sugli interpelli docenti oggi.
Rinuncia a una supplenza da GPS: si può ancora rispondere agli interpelli?
No, per le supplenze più lunghe. L’articolo 15, comma 1, lettera a), stabilisce che chi rinuncia a una supplenza assegnata da GAE o GPS, o non prende servizio nel termine, perde le supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche, anche tramite interpello, per tutte le classi di concorso e per l’intera vigenza delle graduatorie.
Le supplenze temporanee, previste dalla lettera c) dell’articolo 2, comma 6, non rientrano in tale sanzione.
Un effetto analogo riguarda la procedura straordinaria su posto di sostegno finalizzata al ruolo. Secondo la nota n. 11814, ai punti 1.2 e 1.3, l’assegnazione della sede (o della provincia, nella fase interprovinciale) esclude il docente da ogni supplenza, interpelli compresi, anche in caso di rinuncia.
Sul posto di sostegno, la procedura di interpello ha regole specifiche di priorità: le trovi nella guida all’interpello sostegno 2026.
Come comunicare la rinuncia alla scuola
Per una rinuncia interpello, l’avviso indica le modalità e i termini di riscontro alla convocazione, come prevede la nota n. 11814 al punto 3.2. Conviene quindi utilizzare il canale indicato dalla scuola e conservare traccia della comunicazione.
L’articolo 14, comma 8, dell’ordinanza prevede che le rinunce, la mancata presa di servizio e l’abbandono siano comunicati al sistema informativo, ai fini dell’applicazione delle sanzioni dell’articolo 15.
Per i passaggi della candidatura, dall’invio del modello alla risposta alla convocazione, consulta la guida su come rispondere a un interpello scuola.
Prima di candidarsi: rispondere solo agli avvisi compatibili
Il rischio di una rinuncia interpello nasce spesso prima della candidatura: avvisi in province lontane, orari incompatibili, classi di concorso per cui il titolo non basta. Ragion per cui conviene rispondere soltanto agli avvisi che si è in grado di accettare, con presa di servizio entro 24 ore.
Il Servizio Interpelli di Scuola Moscati presidia ogni giorno gli avvisi delle province scelte, fino ad agosto 2027. Un tutor imposta la pratica sulle classi di concorso per cui il docente ha i titoli e, quando esce un avviso compatibile, la candidatura parte entro la scadenza.
Il pacchetto si sceglie per una o per tre province, in modo da limitare le candidature ai territori in cui si può prendere servizio in tempo. Lo storico delle risposte resta consultabile nell’area riservata.
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Rinuncia all’interpello: domande frequenti (FAQ)
Si può rinunciare a un interpello dopo aver accettato?
Sì, ma la rinuncia comporta la perdita delle supplenze dalla graduatoria di istituto della scuola che ha pubblicato l’avviso, per l’anno scolastico in corso: su posto comune per il medesimo insegnamento e il relativo posto di sostegno, su posto di sostegno, per gli specializzati, anche per tutte le classi di concorso del medesimo grado. La sanzione, prevista dall’articolo 15, comma 2, dell’OM n. 27/2026, vale solo per chi non ha già accettato un’altra supplenza e resta circoscritta a quella scuola.
Cosa succede se non prendo servizio entro 24 ore?
La presa di servizio deve avvenire entro 24 ore dall’accettazione. Per gli incarichi conferiti a livello di istituto, l’articolo 15, comma 2, equipara la mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione alla rinuncia esplicita.
Cosa rischia chi abbandona una supplenza ottenuta con interpello?
L’abbandono del servizio comporta la perdita delle supplenze annuali, fino al termine delle attività didattiche e temporanee, per ogni classe di concorso e grado. L’esclusione dura per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie.
Posso lasciare una supplenza al 30 giugno ottenuta con interpello per una da GPS?
No. La facoltà di lasciare un incarico per una supplenza più lunga spetta solo a chi è in servizio su una supplenza temporanea, ai sensi dell’articolo 15, comma 3.
Lasciare una supplenza fino al 30 giugno equivale all’abbandono del servizio, con la perdita di ogni supplenza per l’intero biennio.
Ho rinunciato a una supplenza da GPS: posso rispondere agli interpelli?
No, per le supplenze più lunghe. L’articolo 15, comma 1, lettera a), stabilisce che chi rinuncia a una supplenza assegnata da GAE o GPS, o non prende servizio nel termine, perde le supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche, anche tramite interpello, per tutte le classi di concorso e per l’intera vigenza delle graduatorie.
Posso lasciare una supplenza breve per una supplenza da interpello?
Sì, se la supplenza offerta dura fino al 31 agosto 2027 o fino al 30 giugno 2027. La nota MIM n. 11814 del 6 maggio 2026 riconosce tale facoltà al personale in servizio su una supplenza breve.
Le sanzioni valgono anche per il personale ATA?
L’OM n. 27/2026 riguarda il personale docente ed educativo. Per il personale ATA, la nota n. 11814 richiama la non applicabilità delle sanzioni dell’articolo 7 del D.M. n. 430/2000 in caso di rinuncia a una proposta di assunzione o di mancata presa di servizio, poiché non ricorrono le condizioni dell’articolo 3 del medesimo decreto.
Per la procedura consulta la guida all’interpello ATA.

