La Corte d’Appello di Roma ha sentenziato una sanzione disciplinare nei confronti di un docente che non ha partecipato all’incontro scuola-famiglia.
L’organo competente per applicare sanzioni superiori alla censura non è il dirigente scolastico, bensì il dirigente preposto all’ufficio scolastico
regionale.
La Dirigente Scolastica avrebbe dovuto trasmettere gli atti immediatamente o, comunque, non avrebbe dovuto attendere oltre i termini previsti dalla normativa, a partire dalla conoscenza dei fatti.
Quando viene fissato un termine finale entro cui concludere il procedimento, viene fatto per rispondere a molte esigenze. Per far sì che il dipendente non vi resti legato a tempo indefinito. Ma anche per consentire all’Amministrazione datrice di lavoro una reazione tempestiva e congrua con la situazione.
Non partecipare senza alcuna valida ragione agli incontri scuola famiglia legittima la sanzione
Per i giudici della corte d’appello la decisione del tribunale è corretta. A loro parere, infatti, il docente in questione ha violato le norme senza alcuna valida ragione. Dato che il ruolo da lui ricoperto implica che non si possa eludere la partecipazione agli incontri scuola-famiglia.
Per questo motivo la sanzione disciplinare è del tutto rispettosa del principio di gradualità delle sanzioni disciplinari. Soprattutto, considerato che nel provvedimento è fornita ampia motivazione da parte dell’amministrazione in relazione agli elementi che connotano la violazione di una particolare gravità.
I giudici, inoltre, si sono soffermati sulla questione relativa ai doveri del personale scolastico nel caso di assenza dal luogo di lavoro. Affermando, nello specifico, che il professore avrebbe dovuto premurarsi di verificare se quanto già comunicato all’inizio dell’anno scolastico avesse o meno subito mutamenti nell’approssimarsi dell’incontro scuola-famiglia, proprio in quanto assente.