Il D.Lgs. 151/2001 (Testo Unico Maternità e Paternità) disciplina il congedo obbligatorio per tutte le lavoratrici, incluso il personale ATA, sia di ruolo sia con contratto a tempo determinato. La maternità del Personale ATA supplente presenta però alcune specificità legate alla natura precaria del rapporto di lavoro, che vale la pena conoscere in anticipo. Ecco come funziona il congedo, cosa succede in caso di supplenza e le conseguenze sulla posizione in graduatoria.
SOMMARIO
Toggle- Il congedo di maternità: un diritto inderogabile
- Maternità e Personale ATA di ruolo: come funziona
- Il Personale ATA supplente: la nomina durante il congedo
- Cosa succede se il contratto termina durante il congedo
- Gli effetti sul punteggio in graduatoria
- Il congedo come occasione per formarsi online
- Maternità Personale ATA: domande frequenti (FAQ)
Il congedo di maternità: un diritto inderogabile
Il congedo di maternità (astensione obbligatoria) è un diritto che la normativa qualifica come inderogabile: nessuna lavoratrice può rinunciarvi, e nessun datore di lavoro, pubblico o privato, può ostacolarne la fruizione.
Questo principio vale anche per il Personale ATA, indipendentemente dal tipo di contratto.
Maternità e Personale ATA di ruolo: come funziona
Per il Personale ATA con contratto a tempo indeterminato, il congedo di maternità si svolge secondo le regole generali previste dal D.Lgs. 151/2001: retribuzione piena durante il periodo di astensione obbligatoria, conservazione del posto di lavoro e piena continuità della posizione professionale al termine del congedo.
Il Personale ATA supplente: la nomina durante il congedo
La situazione più delicata riguarda il personale supplente.
Se un’aspirante supplente si trova in congedo di maternità o in interdizione per gravi complicanze della gestazione nel momento in cui riceve una proposta di nomina, la scuola non può escluderla dall’assunzione per questo motivo.
Il rapporto di lavoro si perfeziona con la sola accettazione del contratto, senza che sia necessario assumere effettivamente servizio: un principio confermato dalla giurisprudenza (tra cui CdS Sez. V n. 1306/1994 e CdS n. 5095/2006) e oggi codificato espressamente dall’art. 34, comma 2, del CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021, firmato il 18 gennaio 2024, che qualifica il periodo di interdizione o maternità obbligatoria come servizio effettivamente prestato, anche ai fini dell’eventuale proroga dell’incarico di supplenza.
Per il periodo di congedo coperto dal contratto di supplenza, spetta l’intera retribuzione, esattamente come se il servizio fosse stato prestato effettivamente.
Cosa succede se il contratto termina durante il congedo
Un caso frequente riguarda la supplente il cui contratto termina proprio durante il periodo di congedo.
In questa situazione, la lavoratrice ha diritto all’indennità di maternità INPS, pari all’80% dell’ultima retribuzione percepita, a condizione che tra la fine del contratto e l’inizio del periodo di congedo (o della sospensione/disoccupazione) non siano trascorsi più di 60 giorni.
Questa indennità è definita “fuori nomina“, per distinguerla dalla retribuzione piena che spetta quando il congedo è coperto da un contratto attivo.

Gli effetti sul punteggio in graduatoria
Un aspetto spesso sottovalutato riguarda l’impatto sul punteggio di servizio. Se il periodo di congedo è coperto da un contratto di supplenza attivo, il servizio vale al 100% ai fini del punteggio in graduatoria, esattamente come un periodo di servizio ordinario.
Se, invece, il periodo di congedo non è coperto da alcuna nomina (indennità fuori nomina), quel periodo non è utile ai fini del punteggio né dell’anzianità di servizio, sebbene l’indennità economica resti comunque dovuta.
Facciamo un esempio pratico: una supplente con un contratto dal 1° febbraio al 30 giugno che inizia il congedo obbligatorio il 15 aprile continuerà a percepire l’intera retribuzione fino al termine del contratto, e quel periodo di congedo, essendo coperto dal contratto, sarà valido al 100% ai fini del punteggio.
Se, invece, il contratto fosse terminato il 10 aprile e il congedo fosse iniziato il 15 aprile (comunque entro i 60 giorni), la lavoratrice avrebbe diritto solo all’indennità INPS all’80%, senza che quel periodo specifico contribuisca al punteggio.
Il congedo come occasione per formarsi online
Il periodo di congedo, specialmente se prolungato, può anche diventare un momento utile per dedicarsi a distanza alla propria formazione professionale, senza gli impegni della vita lavorativa quotidiana.
Percorsi come CertiCod Full per la CIAD o CertiCod 7 per la certificazione informatica aggiuntiva si svolgono interamente online, e possono essere seguiti con flessibilità anche durante il congedo, in vista del rientro in servizio o del prossimo aggiornamento delle graduatorie.
Maternità Personale ATA: domande frequenti (FAQ)
Posso rifiutare una supplenza se sono in congedo di maternità?
Non è necessario rifiutarla: il rapporto di lavoro si costituisce con la sola accettazione del contratto, senza obbligo di assumere effettivamente servizio durante il congedo.
Il periodo di congedo coperto da supplenza vale per il punteggio?
Sì, se coperto da un contratto attivo il servizio vale al 100% ai fini del punteggio in graduatoria, come un periodo di servizio ordinario.
Cosa succede se il mio contratto termina proprio durante il congedo?
Hai diritto all’indennità di maternità INPS pari all’80% dell’ultima retribuzione, a condizione che tra la fine del contratto e l’inizio del congedo non siano trascorsi più di 60 giorni.
Il periodo di indennità fuori nomina conta per l’anzianità di servizio?
No, il periodo di congedo non coperto da un contratto attivo non è utile ai fini del punteggio né dell’anzianità, anche se l’indennità economica resta dovuta.

