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Servizio Personale ATA: come si calcola il punteggio nelle graduatorie di terza fascia

⏳ Aggiornamento Graduatorie ATA 2027 ⏳

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Il punteggio nelle graduatorie ATA di terza fascia è determinato dalla somma di tre componenti distinte: il voto del titolo di accesso, i titoli culturali aggiuntivi e, appunto, il servizio. Quest’ultima voce è spesso quella decisiva per chi ha già maturato anni di supplenza nella scuola pubblica o in altri contesti lavorativi, poiché può incidere in modo significativo sul posizionamento finale in graduatoria.

Capire con precisione come viene calcolato il punteggio di servizio – e quali regole si applicano in funzione del profilo professionale, del tipo di istituzione scolastica e della natura del rapporto lavorativo – è, quindi, essenziale per compilare correttamente la domanda e non perdere punti preziosi.

Il riferimento normativo in vigore è il Decreto Ministeriale n. 89 del 21 maggio 2024 (DM 89/2024), che ha disciplinato l’aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il triennio scolastico 2024/2025–2026/2027. Il suo Allegato A contiene la tabella ufficiale di valutazione dei titoli culturali e di servizio.

Cos’è il punteggio di servizio nelle graduatorie ATA

La componente di servizio nel punteggio complessivo

Il punteggio finale di un aspirante ATA iscritto nelle graduatorie di terza fascia è dato dalla somma algebrica di tre voci:

  • Titolo di accesso: il voto del diploma (o del titolo equivalente), espresso in decimi. Genera un punteggio compreso tra 6 e 10;
  • Titoli culturali: qualifiche professionali, certificazioni informatiche, attestati riconosciuti dal MIM, laurea. Variano per profilo e natura del titolo;
  • Titoli di servizio: i periodi di lavoro maturati come personale ATA nelle scuole o in altre amministrazioni pubbliche.

 

Nello specifico, i titoli di servizio vengono calcolati per anno scolastico (dal 1° settembre al 31 agosto) e per mese di lavoro o frazione superiore a 15 giorni. La regola della frazione è fondamentale: anche un periodo incompleto — purché superiore alla metà del mese — viene conteggiato come mese intero ai fini del punteggio.

Per approfondire la struttura complessiva delle graduatorie e tutti i profili del Personale ATA, è disponibile la guida completa sul nostro sito.

 

Ai fini del calcolo, si considera valido il mese intero oppure la frazione superiore a 15 giorni.

 

Le tre variabili che determinano il punteggio: profilo, scuola e tipo di servizio

Prima di entrare nelle tabelle, occorre tenere presenti tre distinzioni fondamentali che influenzano il valore attribuito a ciascun periodo di servizio.

Stesso profilo vs altro profilo

La distinzione più rilevante è quella tra servizio prestato nello stesso profilo per cui si concorre e servizio prestato in un profilo diverso

Ad esempio, un Assistente amministrativo che ha lavorato come Assistente amministrativo ottiene il punteggio pieno; lo stesso candidato che ha lavorato come Collaboratore scolastico vede, invece, il proprio servizio classificato come “altro profilo” – e, quindi, valorizzato con un coefficiente inferiore.

Scuola statale vs scuola non statale

Il punteggio si dimezza se il servizio è stato prestato in scuole non statali, categoria che comprende le scuole paritarie, le scuole dell’infanzia non statali autorizzate, le scuole primarie parificate o sussidiate e gli istituti secondari pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate. 

Si tratta, ad ogni modo, di una regola uniforme per tutti i profili: il dimezzamento si applica sempre, indipendentemente da profilo o tipologia di servizio.

La regola della frazione: il mese superiore a 15 giorni

Ai fini del calcolo, si considera valido il mese intero oppure la frazione superiore a 15 giorni

Periodi inferiori o uguali a 15 giorni non generano punteggio. 

È, quindi, importante verificare con cura la durata effettiva di ogni supplenza, distinguendo i contratti che non raggiungono la soglia minima da quelli che la superano anche solo di un giorno.

Tabella del punteggio di servizio per profilo ATA (DM 89/2024)

I valori che seguono sono tratti dall’Allegato A del DM 89/2024 e si riferiscono al servizio prestato in scuole statali. Per le scuole non statali, tutti i valori vanno dimezzati.

Assistente Amministrativo (AA) e Assistente Tecnico (AT)

 

TIPO DI SERVIZIO SCUOLA STATALE (pt/mese) SCUOLA NON STATALE (pt/mese) MAX ANNUO (STATALE)
Stesso profilo (AA per AA; AT per AT) 0,50 0,25 6,00
Altro servizio ATA (profilo diverso) 0,10 0,05 1,20
Servizio da docente 0,10 0,05 1,20
Servizio PA / enti locali / patronati 0,05 0,60

 

Collaboratore Scolastico (CS) e Operatore Scolastico (OS)

 

TIPO DI SERVIZIO SCUOLA STATALE (pt/mese) SCUOLA NON STATALE (pt/mese) MAX ANNUO (STATALE)
Stesso profilo (CS per CS; OS per OS) 0,50 0,25 6,00
Altro servizio ATA (profilo diverso) 0,15 0,075 1,80
Servizio da docente 0,15 0,075 1,80
Servizio PA / enti locali / patronati 0,05 0,60

 

Guardarobiere (GA), Operatore dei Servizi Agrari (CR), Cuoco (CO), Infermiere (IF)

 

TIPO DI SERVIZIO SCUOLA STATALE (pt/mese) SCUOLA NON STATALE (pt/mese) MAX ANNUO (STATALE)
Stesso profilo 0,50 0,25 6,00
Altro servizio ATA / docente (GA e CR) 0,15 0,075 1,80
Altro servizio ATA / docente (CO e IF) 0,10 0,05 1,20
Servizio PA / enti locali / patronati 0,05 0,60

 

Nota: il servizio da docente – sia presso scuole statali che non statali – è classificato come “Altro servizio” nella tabella allegata al DM 89/2024 e viene, quindi, valorizzato con i coefficienti sopra indicati, differenziati per profilo.

Casi particolari nel calcolo del servizio ATA

Part-time: il punteggio è pieno

Il servizio prestato con contratto a tempo parziale è valorizzato per intero, secondo i valori espressi nella tabella di valutazione, indipendentemente dal numero di ore settimanali previste dal contratto. 

Non si applica alcuna riduzione proporzionale alle ore lavorate.

Servizi sovrapposti nello stesso periodo

Qualora nel medesimo periodo siano stati prestati servizi diversi, il candidato deve dichiararne uno solo – quello che garantisce la valutazione più favorevole. 

Nello stesso anno scolastico il punteggio complessivo attribuibile non può in ogni caso eccedere il massimo previsto per il tipo di servizio computato nel modo più favorevole.

Servizio militare di leva e servizio civile

Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, se prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. 

Se prestati al di fuori di un rapporto di impiego, sono equiparati al servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. Il servizio civile volontario svolto dopo l’abolizione dell’obbligo di leva rientra anch’esso in questa categoria. 

A tal proposito, il Consiglio di Stato ha riconosciuto nel 2025 che il servizio militare di leva obbligatorio – anche se prestato non in costanza di rapporto di impiego – deve essere valorizzato con il punteggio pieno da servizio statale (6 pt/anno).

Servizio presso enti locali fino al 31 dicembre 1999

Il servizio prestato nelle scuole statali fino al 31 dicembre 1999 in base a un rapporto di impiego con gli Enti Locali è equiparato, ai fini del punteggio, a quello prestato con rapporto diretto con lo Stato – purché svolto nello stesso profilo professionale o in profilo corrispondente.

Esempi pratici di calcolo del servizio ATA

Esempio 1 — Assistente Amministrativo: 2 anni in scuola statale + 1 anno in scuola paritaria

Un candidato al profilo di Assistente Amministrativo ha prestato servizio come AA per 2 anni scolastici completi in una scuola statale e per 1 anno scolastico completo in una scuola paritaria.

  • Servizio statale (stesso profilo): 2 anni × 6 pt = 12,00 pt
  • Servizio paritario (stesso profilo, dimezzato): 1 anno × 3 pt = 3,00 pt
  • Totale servizio: 15,00 pt

Esempio 2 — Collaboratore Scolastico: 18 mesi in scuola statale + servizio da docente

Un candidato al profilo di CS ha 18 mesi di supplenze come CS in scuola statale e ha insegnato per 10 mesi in una scuola statale come docente.

  • Servizio CS statale (stesso profilo): 18 mesi × 0,50 pt = 9,00 pt
  • Servizio da docente (altro servizio, statale, profilo CS): 10 mesi × 0,15 pt = 1,50 pt
  • Totale servizio: 10,50 pt

Esempio 3 — Assistente Amministrativo: servizio misto con ente locale

Un candidato AA ha lavorato per 1 anno come AA in scuola statale e per 24 mesi presso un ente locale (Comune).

  • Servizio AA statale (stesso profilo): 1 anno × 6 pt = 6,00 pt
  • Servizio PA/ente locale: 24 mesi × 0,05 pt = 1,20 pt (max 0,60 pt/anno → 2 anni = 1,20 pt)
  • Totale servizio: 7,20 pt

Ad ogni modo, va ricordato che il punteggio di servizio rappresenta solo una delle tre componenti della graduatoria. 

Per chi è ancora lontano dall’aver accumulato anni significativi di supplenza, i titoli culturali – attestato di dattilografia, qualifica di Segretario Coordinatore Amministrativo, certificazioni informatiche – sono lo strumento più efficace per migliorare rapidamente la propria posizione

Per una panoramica completa di tutti i titoli valutabili, si rimanda alla guida sulla formazione del personale ATA.

Come usare il calcolo del servizio in vista del bando ATA 2027

Le Graduatorie ATA di terza fascia attualmente vigenti coprono il triennio scolastico 2024/2025–2026/2027 e scadranno con il prossimo aggiornamento, atteso nella primavera 2027 con finestra di presentazione presumibilmente tra marzo e giugno 2027 attraverso la piattaforma POLIS del MIM.

Il nuovo bando aprirà il triennio 2027-2030 e richiederà la ripresentazione della domanda anche a chi è già inserito in graduatoria: non opera alcun rinnovo automatico delle posizioni preesistenti. Nei dodici mesi che precedono il bando, la conoscenza del calcolo del servizio diventa lo strumento operativo per pianificare con accuratezza le proprie mosse.

Scenario 1: aspirante già in graduatoria 2024-2027

Chi è già iscritto nelle graduatorie attualmente vigenti può continuare ad accumulare servizio fino alla finestra di presentazione del nuovo bando.

Ogni mese di supplenza prestato in stesso profilo + scuola statale vale 0,50 punti (6 punti per anno scolastico completo); ogni mese di supplenza in profilo ATA diverso o da docente vale tra 0,10 e 0,15 punti a seconda del proprio profilo target.

Nello specifico, l’aspirante CS che riceve una supplenza come CS in scuola statale tra maggio 2026 e giugno 2027 può accumulare fino a 6-12 punti di servizio aggiuntivi rispetto al punteggio attuale — una variazione potenzialmente decisiva per il posizionamento nel triennio 2027-2030.

Ad ogni modo, va ricordato che il servizio prestato in scuole non statali (paritarie, parificate, sussidiate, pareggiate) viene dimezzato ai fini del punteggio: chi accetta supplenze in scuola paritaria deve calibrare la decisione tenendo conto del coefficiente ridotto.

Scenario 2: aspirante con servizio pregresso non ancora in graduatoria

Chi non è ancora inserito in graduatoria ma ha accumulato servizio negli anni precedenti — come supplenze brevi tramite MAD e interpelli, come dipendente di Cooperative Sociali in convenzione con scuole, come personale ATA presso enti pubblici diversi dalla scuola — ha tutto l’interesse a presentare domanda nel 2027 dichiarando l’intero pregresso.

Nello specifico, nel modulo POLIS del bando 2027 la sezione “titoli di servizio” consentirà di inserire anche servizi non scolastici (CCNL Cooperative Sociali, PA, enti locali, patronati), ciascuno valorizzato con il coefficiente specifico della tabella DM 89/2024.

Ragion per cui, nei mesi che precedono il bando, conviene continuare a candidarsi per supplenze brevi anche fuori graduatoria di istituto attraverso MAD e interpelli, per accumulare ulteriore punteggio prima della scadenza di presentazione della domanda.

Ogni mese aggiuntivo prima del bando si traduce direttamente in posizione migliore nel triennio 2027-2030.

Scenario 3: aspirante che parte da zero

Chi parte da zero — senza servizio pregresso e senza titoli culturali — si trova davanti a una scelta strategica diversa: il servizio richiede tempo per accumularsi, mentre i titoli culturali sono acquisibili rapidamente nei mesi che precedono il bando.

Ad ogni modo, per arrivare competitivi al bando 2027 conviene concentrarsi sui titoli culturali specifici del proprio profilo target, che alla prima domanda producono l’incremento di punteggio più rapido rispetto all’investimento di tempo richiesto:

  • Per il profilo Assistente Amministrativo (AA): la qualifica di Segretario Coordinatore Amministrativo vale +1,5 punti (il singolo più alto tra le qualifiche regionali per AA), cumulabile con la Dattilografia (+1 punto) e con una certificazione informatica aggiuntiva (+0,25 punti). Combinazione complessiva: fino a 2,75 punti culturali aggiuntivi in cinque-sette mesi di formazione.
  • Per i profili Collaboratore Scolastico (CS) e Operatore Scolastico (OS): le qualifiche socio-assistenziali — OSA, ASACOM, OSS, OAD — valgono +1 punto ciascuna, cumulabili tra loro. Combinazione tipica OSA + ASACOM = +2 punti culturali aggiuntivi in circa otto mesi di formazione.
  • Per tutti i profili tranne il Collaboratore Scolastico: la CIAD (Certificazione Internazionale di Alfabetizzazione Digitale) è requisito di accesso obbligatorio, non genera punteggio aggiuntivo ma è condizione necessaria per essere ammessi al bando. Conseguirla prima della presentazione della domanda evita il rischio di esclusione.

 

Ragion per cui, l’aspirante che parte da zero a maggio 2026 e punta al bando 2027 ha circa 10-12 mesi netti per costruire un dossier competitivo: una finestra temporale stretta ma sufficiente, se le iscrizioni ai corsi di qualifica vengono finalizzate entro l’autunno 2026.

Il principio strategico unico: il servizio non sostituisce i titoli culturali e viceversa

A tal proposito, va sottolineato che servizio e titoli culturali sono componenti distinte e cumulative del punteggio in graduatoria. Chi ha molto servizio e nessun titolo culturale parte con un buon punteggio ma rinuncia a 2-3 punti facilmente acquisibili; chi ha molti titoli culturali e nessun servizio parte da una base solida ma sconta l’assenza dei 6 punti per anno di supplenza. Il profilo competitivo nel bando 2027 è quello che riesce a cumulare entrambe le componenti nei dodici mesi che precedono la finestra di presentazione. Per il calcolo combinato delle tre componenti del punteggio (voto del titolo di accesso + titoli culturali + servizio), vedi la Guida al punteggio ATA per il bando 2027.

Domande frequenti sul calcolo del servizio nelle graduatorie ATA (FAQ)

Quanto vale un anno di servizio ATA in scuola statale?

Un anno scolastico completo di servizio in stesso profilo + scuola statale vale 6 punti, calcolati come 12 mesi × 0,50 punti/mese ai sensi dell’Allegato A del DM 89/2024. Si tratta del coefficiente più alto previsto dalle tabelle ministeriali per il punteggio di servizio: ogni mese completo di supplenza in stesso profilo prestato presso istituti scolastici statali genera il punteggio massimo applicabile. Nello specifico, il tetto annuo di 6 punti opera in caso di servizio prestato per più di 12 mesi nel medesimo anno scolastico per accumulo di contratti sovrapposti, e non può essere superato indipendentemente dal numero di contratti dichiarati nello stesso periodo.

Il servizio nelle scuole paritarie è valutato uguale a quello statale?

No. Il servizio prestato in scuole non statali (paritarie, parificate, sussidiate, pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate) viene dimezzato ai fini del punteggio in graduatoria. Nello specifico, un mese di servizio in stesso profilo presso una scuola paritaria vale 0,25 punti invece di 0,50 punti, e un anno scolastico completo vale 3 punti invece di 6 punti. Il dimezzamento si applica uniformemente a tutti i profili ATA (AA, AT, CS, OS, GA, CR, CO, IF) e a tutte le tipologie di servizio (stesso profilo, altro profilo ATA, docente). La regola opera in modo automatico ed è prevista esplicitamente nell’Allegato A del DM 89/2024.

Il servizio da docente è valutato nelle graduatorie ATA?

Sì, ma con un coefficiente ridotto rispetto al servizio prestato nello stesso profilo ATA. Il servizio da docente — sia presso scuole statali sia presso scuole non statali — è classificato come “altro servizio” nelle tabelle del DM 89/2024 e viene valorizzato con coefficienti differenziati per profilo. Nello specifico: per chi si candida ad Assistente Amministrativo (AA) o Assistente Tecnico (AT) vale 0,10 punti/mese in scuola statale (1,20 punti per anno scolastico completo); per chi si candida a Collaboratore Scolastico (CS) o Operatore Scolastico (OS) vale 0,15 punti/mese in scuola statale (1,80 punti per anno scolastico). In entrambi i casi il servizio in scuola non statale è dimezzato (rispettivamente 0,05 e 0,075 punti/mese).

Il part-time riduce il punteggio del servizio ATA?

No. Il servizio prestato con contratto a tempo parziale è valorizzato per intero, secondo i valori espressi nelle tabelle di valutazione del DM 89/2024, indipendentemente dal numero di ore settimanali previste dal contratto. Non si applica alcuna riduzione proporzionale alle ore lavorate: un contratto da 18 ore settimanali e un contratto da 36 ore settimanali generano lo stesso punteggio mensile, a parità di tutte le altre variabili (profilo, tipologia scuola, durata in mesi). Ragion per cui, anche supplenze part-time prolungate possono contribuire in modo significativo al punteggio complessivo in graduatoria.

Quanti giorni servono per ottenere il punteggio di un mese intero?

Servono più di 15 giorni nel mese: ai fini del punteggio si considera valido il mese intero oppure la frazione superiore a 15 giorni. Periodi inferiori o uguali a 15 giorni non generano alcun punteggio. Nello specifico, un contratto di supplenza di 14 giorni non produce punti; un contratto di 16 giorni viene conteggiato come mese intero. Ad ogni modo, va verificata con cura la durata effettiva di ogni supplenza nel calcolo del totale: i contratti brevi che non raggiungono la soglia minima vanno comunque dichiarati nella domanda, ma il sistema POLIS calcola automaticamente il punteggio escludendo le frazioni inferiori a 16 giorni.

Il servizio militare di leva conta per il punteggio ATA?

Sì. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati ai fini del punteggio in graduatoria, con due regole distinte in funzione del rapporto di impiego: se prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica; se prestati al di fuori di un rapporto di impiego, sono equiparati al servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. A tal proposito, il Consiglio di Stato ha riconosciuto nel 2025 che il servizio militare di leva obbligatorio — anche se prestato non in costanza di rapporto di impiego — deve essere valorizzato con il punteggio pieno da servizio statale, pari a 6 punti per anno. Il servizio civile volontario svolto dopo l’abolizione dell’obbligo di leva rientra anch’esso in questa categoria.

Posso cumulare servizio prestato in profili ATA diversi?

Sì, il servizio prestato in profili ATA diversi viene cumulato, ma valorizzato con coefficienti differenziati: il servizio nello stesso profilo per cui si concorre vale 0,50 punti/mese in scuola statale (punteggio pieno), mentre il servizio in profilo ATA diverso dal target vale tra 0,10 e 0,15 punti/mese a seconda del profilo target (0,10 per AA/AT/CO/IF, 0,15 per CS/OS/GA/CR). Nello specifico, un candidato al profilo AA che ha prestato servizio sia come AA sia come CS può dichiarare entrambi nella domanda: ottiene 0,50 punti/mese per il servizio AA e 0,10 punti/mese per il servizio CS. Ad ogni modo, qualora nel medesimo periodo siano stati prestati servizi diversi, il candidato deve dichiararne uno solo, quello che garantisce la valutazione più favorevole.

Quando devo presentare la domanda per il prossimo aggiornamento delle graduatorie ATA?

Le domande del nuovo bando ATA di terza fascia — che aprirà il triennio 2027/2030 sostituendo integralmente le graduatorie attualmente vigenti — sono attese nella primavera 2027, con finestra di presentazione presumibilmente tra marzo e giugno 2027 attraverso la piattaforma POLIS del MIM. Il decreto ministeriale con le date ufficiali sarà pubblicato nelle settimane precedenti l’apertura della finestra. Anche chi è già inserito nelle graduatorie 2024/2027 deve ripresentare la domanda nel 2027: non opera alcun rinnovo automatico delle posizioni preesistenti. Chi non presenta domanda nel 2027 dovrà attendere fino al 2030 per la finestra successiva.

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