Riserva 35% TFA Sostegno 2024

due giovani aspiranti docenti davanti ad un pc durante il TFA sostegno

Il decreto legge numero 549, emesso il 29 marzo 2024, riserva il 35% dei posti per il IX ciclo del TFA Sostegno 2024 a quei candidati che abbiano accumulato almeno tre anni di esperienza come docenti di sostegno nelle ultime cinque anni, all’interno del sistema nazionale di istruzione. Questo include sia le scuole paritarie che i percorsi di istruzione e formazione professionale regionali. I candidati devono anche possedere un titolo di studio riconosciuto adeguato per l’insegnamento.

I docenti interessati saranno ammessi direttamente ai corsi di specializzazione, senza la necessità di sottoporsi alle prove preselettive, programmate dal 7 al 10 maggio.

Nel caso in cui le domande superino la quota riservata, la selezione sarà gestita dalle università in conformità ai criteri descritti nell’allegato A del decreto.

aspiranti docenti durante il tfa sostegno
I docenti interessati saranno ammessi direttamente ai corsi di specializzazione, senza la necessità di sottoporsi alle prove preselettive.

Riserva 35% TFA Sostegno 2024: Allegato A

Riportiamo di seguito i criteri relativi alla copertura del 35% dei posti di riserva previsti dal decreto legge n. 549 del 29 marzo 2024, destinati ai docenti con almeno tre anni di servizio su sostegno negli ultimi cinque anni. La tabella annessa specifica i punteggi attribuiti ai vari titoli accademici e professionali, utili a determinare l’accesso alla quota riservata nel caso in cui le domande eccedano i posti disponibili:

TITOLIPUNTEGGIO

Votazione conseguita nel titolo di accesso allo specifico ordine oppure, per gli ITP, votazione conseguita nel  diploma di scuola superiore.

Le votazioni dei titoli di accesso non espresse in centesimi sono riportate a 100. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per  eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50.

Punti 1 per ogni votazione superiore a 95/100 e ulteriori 2 punti in caso di attribuzione della lode.

Ulteriori titoli di studio diversi dal titolo di accesso o quello utilizzato per conseguire il titolo di accesso.

Massimo 5 punti complessivi.

Laurea triennale o diploma accademico di primo livello: punti 2 per ciascun titolo. 

Laurea di vecchio ordinamento, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio ordinamento o diploma accademico di secondo livello: punti 3 per ciascun titolo 

Master universitari e accademici di secondo livello. 

Massimo 2 punti complessivi.

1 punto per ciascun master.

Diploma di specializzazione. 

Massimo 4 punti complessivi.

2 punti per ciascun diploma di specializzazione.

Dottorato di ricerca.

Massimo 6 punti complessivi.

3 punti per ciascun titolo di dottorato.

Certificazioni linguistiche di livello almeno C1 in lingua straniera conseguite ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 marzo 2012, prot. 3889, pubblicato sulla G.U. n. 79 del 3 aprile 2012 ed esclusivamente presso gli enti ricompresi nell’elenco degli Enti certificatori riconosciuti dal Ministero dell’istruzione e del merito ai sensi del predetto decreto. 

Per ciascuna lingua straniera viene valutato un solo titolo. Massimo 2 punti complessivi

Livello C1 punti 0,5. 

Livello C2 punti 1.

Servizio di insegnamento su posto di sostegno, valutato ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge n. 124 del 1999 prestato nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, nonché nell’ambito dei percorsi di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, relativi al sistema di istruzione e formazione professionale. È altresì valutato il servizio prestato nelle forme di cui al comma 3 dell’articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, nonché di cui al comma 4-bis dell’articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

3 punti per ciascun anno di servizio su altro grado. 

6 punti per ciascun anno di servizio prestato nello specifico grado. 

TFA Sostegno IX ciclo: posti disponibili 

I posti totali disponibili per il TFA Sostegno 2024 sono 32.317, così come previsto dal decreto n. 583 del 29 marzo 2024 con il quale il Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) ha autorizzato l’avvio dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità (TFA Sostegno 2024 IX ciclo) nella scuola dell’Infanzia e Primaria, nonché nella scuola Secondaria di I grado e II grado per l’anno accademico 2023/2024.

Nel dettaglio:   

  • scuola dell’Infanzia: 3.232 posti;
  • scuola Primaria: 7.552 posti;
  • scuola Secondaria di primo grado: 8.944 posti;
  • scuola Secondaria di secondo grado: 12.589 posti.

In aggiunta, è previsto che anche i candidati che, avendo superato la prova preselettiva dell’VIII ciclo, non sono stati in grado di completare le fasi successive a causa delle restrizioni sanitarie imposte dal COVID-19, verranno ammessi direttamente alla prova scritta. Questa disposizione facilita l’accesso continuativo alla formazione specialistica nonostante le interruzioni causate dalla pandemia.

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