La riforma del reclutamento dei docenti, implementata attraverso il decreto legge 36/2022, convertito nella n. 79/2022, ha introdotto significative modifiche per gli aspiranti insegnanti.
Secondo le nuove norme, l’accesso al ruolo di docente avverrà esclusivamente attraverso la partecipazione a un concorso pubblico nazionale. Lo stesso si terrà annualmente per coprire i posti vacanti e disponibili nelle scuole autonome. Da sottolineare che il concorso sarà organizzato a livello regionale o interregionale, in base alle necessità.
Per facilitare l’accesso al concorso, sono stati delineati quattro percorsi distinti:
- a regime: prevede il conseguimento dell’abilitazione prima del superamento del concorso.
- transitorio: valido solo fino al 31 dicembre 2024, è riservato a coloro che hanno già conseguito 30 CFU ma non hanno ancora ottenuto l’abilitazione.
- per i precari storici: richiede 3 anni di servizio negli ultimi 5 anni scolastici e non prevede limiti temporali per l’accesso a questa modalità.
- transitorio: valido solo fino al 31 dicembre 2024, consente l’accesso al concorso per i docenti in possesso di 24 CFU, a condizione che siano stati conseguiti entro il 31 ottobre 2022.
Concorso 24 CFU: le due opzioni per i docenti con 24 CFU
I docenti che hanno conseguito i 24 CFU per l’insegnamento si trovano di fronte a due alternative per il loro percorso professionale:
- Partecipazione al concorso con i soli 24 CFU: Questa opzione permette ai docenti di accedere al concorso utilizzando i crediti formativi acquisiti. Nel caso in cui superino il concorso, potranno poi completare il percorso formativo previsto.
- Completamento del percorso formativo prima del concorso: Al contrario, questa opzione richiede ai docenti di ottenere l’abilitazione attraverso il completamento del percorso formativo. Che include il conseguimento di ulteriori crediti formativi. Successivamente, saranno in grado di partecipare al concorso come insegnanti abilitati.
È importante sottolineare che le due opzioni non sono mutuamente esclusive e i docenti hanno la possibilità di seguire entrambe le strade contemporaneamente. Pertanto, possono partecipare sia al prossimo Concorso straordinario ter sia ai percorsi abilitanti che richiedono 36 CFU.
Questa flessibilità offre agli aspiranti docenti la possibilità di adattare il loro percorso formativo alle proprie esigenze e ambizioni professionali.
Concorso 24 CFU: modalità di partecipazione
I docenti che hanno conseguito i 24 CFU per l’insegnamento godono di un’opportunità di accesso al concorso senza la necessità di possedere l’abilitazione. Tuttavia, affinché possano beneficiare di questa opzione, è fondamentale che tali crediti siano stati ottenuti entro il 31 ottobre 2022.
È importante sottolineare che il superamento del concorso comporta la stipula di un contratto a tempo determinato per i docenti. Al fine di completare la loro formazione iniziale e ottenere l’abilitazione, essi saranno tenuti a conseguire ulteriori 36 CFU. Questo percorso richiederà loro di affrontare una prova scritta e una lezione simulata.
Una volta ottenuta l’abilitazione, i docenti saranno assunti a tempo indeterminato e sottoposti a un nuovo periodo di formazione e prova. In questo nuovo contesto, il contenuto dei percorsi formativi da 36 CFU sarà definito attraverso il DPCM 60 CFU ancora in attesa di pubblicazione.
La bozza del decreto prevede che i percorsi formativi da 36 CFU comprendano i seguenti moduli:
MODULI | CFU/CFA |
Discipline di area pedagogica | 3 |
Tirocinio diretto | 10 |
Tirocinio indiretto | 3 |
Discipline di area linguistico-digitale | 3 |
Didattica delle discipline, metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento | 15 |
Discipline relative alla legislazione scolastica | 2 |
Concorso 24 CFU: come conseguire i 36 CFU
La fase conclusiva del percorso formativo dei docenti prevede una prova finale composta da una prova scritta e una lezione simulata. Questi test sono volti a valutare l’acquisizione delle competenze professionali, come definito nell’Allegato A della bozza del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) relativo ai percorsi formativi da 60 CFU.
La prova scritta consiste in un’analisi critica e sintetica di episodi, casi, situazioni e problematiche che si sono verificate durante il tirocinio diretto e indiretto, svolti nel percorso di formazione iniziale. L’obiettivo principale è valutare le competenze acquisite dal tirocinante nell’ambito dell’attività svolta all’interno dei gruppi-classe e della didattica disciplinare. Particolare attenzione viene dedicata alle attività di laboratorio e all’acquisizione di conoscenze psicopedagogiche.
La lezione simulata, invece, prevede la progettazione di un’attività didattica innovativa, con una durata massima di quarantacinque minuti. Durante questa prova, i docenti dovranno illustrare le scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche effettuate, inclusi i possibili utilizzi delle tecnologie digitali multimediali. La progettazione sarà basata sul percorso di formazione iniziale specifico per la classe di concorso considerata.
La commissione giudicatrice assegna un punteggio massimo di dieci punti sia alla prova scritta che alla lezione simulata. La prova finale viene considerata superata se il candidato raggiunge un punteggio di almeno 7/10 nella prova scritta e 7/10 nella lezione simulata.
Una volta superata la prova finale, i docenti acquisiscono l’abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso di riferimento. Questo rappresenta un importante traguardo nella loro carriera professionale, confermando le competenze acquisite durante il percorso formativo.