La pubblicazione dell’ordinanza ministeriale n. 112 del 06.05.2022 ha ufficialmente aperto la finestra temporale per la presentazione delle istanze relative alle GPS 2022. Per la presentazione delle domande per le Graduatorie provinciali per le supplenze valide per il prossimo biennio c’è tempo fino alle ore 23:59 del 31 maggio. Contestualmente sarà possibile anche iscriversi nelle correlate Graduatorie d’Istituto (GI). Fino al termine della presentazione dell’istanza sarà, inoltre, possibile attrezzarsi per incrementare il proprio punteggio, aumentando così le possibilità di vedersi assegnare una supplenza. Non mancano, tuttavia, i dubbi e le incertezze legate alla compilazione della domanda. Che si tratti di titoli d’accesso e di servizio o di altre questioni – quali la scelta della provincia, la convivenza tra GPS e GaE o le tre annualità del Sostegno – non sempre districarsi nel labirinto normativo risulta facile né tantomeno agevole. Noi proviamo a darti una mano con le nostre FAQ.
Tipologie di istanza
Gli aspiranti supplenti possono presentare tre diverse tipologie di istanza, a seconda dei casi:
- inserimento (non presenti nelle GPS 2020/21 e 2021/22)
- aggiornamento (già presenti nelle GPS 2020/21 e 2021/22)
- trasferimento (presenti nelle GPS 2020/21 e 2021/22).
Confermare l’istanza delle GPS 2020/21 e 2021/22
Coloro che non devono procedere con l’aggiornamento dei titoli d’accesso e di servizio non sono tenuti a presentare nessuna domanda. Secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 4, dell’ordinanza ministeriale n.112 del 06.05.2022, infatti, sarà loro assegnato il punteggio con cui figuravano nelle graduatorie del precedente biennio. Il tutto “sulla base dei titoli a suo tempo presentati e delle eventuali rettifiche intervenute a seguito delle verifiche effettuate dalle istituzioni scolastiche competenti”. Saranno, invece, da aggiornare eventuali “situazioni soggette a scadenza, quali il diritto di usufruire della preferenza a parità di punteggio”.
Cambiare provincia
Gli aspiranti supplenti che decideranno di cambiare provincia non dovranno reinserire i titoli d’accesso e di servizio nella nuova istanza. Anche per loro, infatti, esiste semplicemente l’obbligo di dichiarare i titoli conseguiti dopo il 6 agosto 2020 (termine delle GPS 2020/2022) e prima del 31 maggio 2022. Oltre ai titoli già posseduti, ma non dichiarati in precedenza per un qualsiasi motivo.
24 CFU senza laurea
Liberiamo subito il campo da ogni dubbio. Il possesso della sola laurea triennale e dei 24 CFU non costituisce titolo d’accesso per l’inserimento nelle GPS di II fascia. Occorre, infatti, aver conseguito una laurea specialistica o magistrale o un diploma accademico di II livello (AFAM, Alta formazione artistica musicale e coreutica).
Inserimento con riserva
Una delle novità più interessanti delle GPS 2022/2024 è, certamente, la possibilità di inserirsi con riserva. Un privilegio che vale per molti, ma non per tutti. Possono, infatti, iscriversi con riserva nella prima fascia coloro che conseguono l’abilitazione o la specializzazione sul sostegno entro il 20 luglio. Così come possono iscriversi nella II fascia del Sostegno gli aspiranti impegnati nella terza annualità di almeno 180 giorni di servizio sul Sostegno. Non basta, quindi, laurearsi entro il 20 luglio per beneficiare di questa opportunità.
Concorso ordinario e graduatorie di merito
L’articolo 3, comma 3, dell’ordinanza ministeriale n.112 del 06.05.2022 recita: “I titoli dichiarati dall’aspirante all’inserimento nelle GPS sono valutati se posseduti e conseguiti entro la data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione”. È, tuttavia, prevista la possibilità di inserirsi con riserva, come abbiamo già visto, per coloro che conseguiranno il titolo di abilitazione e/o specializzazione entro il 20 luglio. A patto, però, che entro tale data vengano pubblicate le relative graduatorie di merito. Diversamente il titolo non è spendibile. É possibile, inoltre, in presenza di regolare contratto che superi il 31 maggio, inserire anche il servizio non svolto.
Titolo di servizio
Coloro che hanno già maturato il punteggio massimo previsto, pur avendo un contratto oltre il termine del 31 maggio, possono indicare quest’ultimo come data di fine servizio. E questo per evitare l’obbligo di successiva conferma del servizio svolto attraverso un’ulteriore istanza di scioglimento della riserva.
Posto di sostegno o Posto comune?
Gli aspiranti supplenti con contratto su posto di sostegno, pur essendo stati chiamati dalla graduatoria di posto comune, devono inserire nell’istanza il codice sostegno del relativo grado. Il Ministero ha, infatti, chiarito in una nota che la classe di concorso è ininfluente.
Contratti atipici
L’articolo 15, comma 3, dell’ordinanza ministeriale n. 112 del 06.05.2022 recita: “I servizi prestati con contratti atipici, non da lavoro dipendente, sono valutati, esclusivamente ai fini dell’attribuzione del punteggio nelle graduatorie, per l’intero periodo, secondo i criteri previsti per i contratti da lavoro dipendente”. Questo significa che anche chi, ad esempio, ha prestato servizio presso una scuola paritaria con contratto CO.CO.CO. si vedrà riconosciuto il relativo punteggio ai fini delle GPS 2022/2024. E questo anche perché le scuole paritarie fanno parte, a tutti gli effetti, del sistema di istruzione nazionale.
Stessa scuola, stessa classe di concorso
I supplenti con due contratti nella stessa scuola e per la stessa classe di concorso dovranno inserire un solo servizio. La relativa sezione dell’istanza online, infatti, richiede unicamente il periodo di servizio, non anche il numero di ore dello stesso.
Supplenza con più contratti
In caso di supplenza ininterrotta da gennaio fino agli scrutini con più rinnovi di contratto, andranno inserite nell’istanza soltanto la data di inizio e di fine. In nessun caso, quindi, le date dei vari rinnovi, trattandosi di fatto di un servizio continuativo. Andrà, inoltre, spuntato il campo “Servizio prestato/in corso ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”.
Servizio senza requisiti
Come chiarito dal Ministero con la nota 1290/2020 (richiamata nella OM 112) “il servizio prestato di fatto e non di diritto per mancanza dei requisiti di accesso previsti dalla OM 60/2020 è pienamente valutabile in occasione del rinnovo per il biennio 2022/2024”. Per cui, anche in caso di supplenza interrotta per mancanza dei necessari titoli d’accesso e di servizio, l’aspirante docente si vedrà riconosciuto il punteggio corrispondente.
Servizio specifico e aspecifico
Nel caso di un supplente che abbia prestato servizio con contratto su sostegno in una scuola primaria, il relativo punteggio verrà valutato come specifico nelle GPS scuola primaria (12 punti). Per la scuola dell’infanzia sarà, invece, valutato come servizio aspecifico (6 punti).