Il CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021 disciplina, all’art. 59 comma 5, la progressione tra le Aree del Personale ATA, incluso il passaggio da Collaboratore a Operatore Scolastico. Si tratta di una mobilità verticale che consente a chi già lavora come CS di accedere all’Area degli Operatori senza dover sostenere un concorso pubblico esterno. Ecco i due percorsi possibili, la documentazione richiesta e le tempistiche indicative del procedimento.
SOMMARIO
Toggle- Cos’è la progressione verticale e perché conviene
- Il passaggio da Collaboratore a Operatore Scolastico: i due percorsi
- Come e quando presentare la domanda
- Documenti necessari
- Tempistiche indicative del procedimento
- Cosa cambia in busta paga dopo il passaggio
- Le certificazioni utili per prepararsi al passaggio
- Domande frequenti sul passaggio da CS a OS (FAQ)
Cos’è la progressione verticale e perché conviene
La progressione verticale è il meccanismo attraverso cui un dipendente ATA già in servizio può accedere a un’Area superiore rispetto a quella di appartenenza, secondo una procedura comparativa riservata al personale interno (ai sensi dell’art. 52, comma 1-bis, del D.Lgs. 165/2001).
Per il Collaboratore Scolastico, questo significa la possibilità concreta di diventare Operatore Scolastico, il nuovo profilo dell’Area degli Operatori la cui attivazione è prevista dal 1° settembre 2027.
Conviene perché consente di accedere a un profilo con mansioni più articolate e una retribuzione superiore, senza dover competere in un concorso pubblico aperto a candidati esterni: la procedura è, infatti, riservata a chi già presta servizio come Collaboratore Scolastico.
Il passaggio da Collaboratore a Operatore Scolastico: i due percorsi
Il CCNL prevede due strade alternative per accedere alla progressione:
- 5 anni di servizio come Collaboratore Scolastico, unitamente al possesso di un attestato di qualifica professionale tra OSA, OSS o OAD;
- 10 anni di servizio come Collaboratore Scolastico, unitamente al possesso del solo diploma di scuola secondaria di secondo grado, senza necessità di qualifiche aggiuntive.
Chi possiede una qualifica professionale può, quindi, accedere alla progressione con un’anzianità di servizio dimezzata rispetto a chi ha solo il diploma. È una distinzione che vale la pena considerare fin da subito, in modo da orientare la propria formazione in base ai tempi che si intendono percorrere.
Come e quando presentare la domanda
La domanda di progressione verticale si presenta generalmente attraverso una procedura dedicata, comunicata dalla scuola o dall’Ufficio Scolastico Territoriale competente, secondo tempistiche che possono variare da un anno all’altro.
È importante monitorare le comunicazioni ufficiali in prossimità delle finestre temporali previste, poiché la procedura ha carattere periodico e non è sempre aperta.

Documenti necessari
Per presentare la domanda di progressione occorre generalmente predisporre:
- l’attestazione del servizio prestato come Collaboratore Scolastico, con indicazione precisa degli anni di anzianità maturati;
- la copia dell’attestato di qualifica professionale (OSA, OSS o OAD), per chi sceglie il percorso dei 5 anni;
- la copia del diploma di scuola secondaria di secondo grado, per chi sceglie il percorso dei 10 anni;
- eventuale documentazione integrativa richiesta dalla procedura specifica in vigore al momento della domanda.
Tempistiche indicative del procedimento
Le tempistiche del procedimento di progressione dipendono dall’organizzazione della procedura da parte dell’amministrazione scolastica e possono variare significativamente da un ciclo all’altro.
In linea generale, tra la presentazione della domanda e la formalizzazione del passaggio possono trascorrere alcuni mesi, durante i quali vengono verificati i requisiti dichiarati e definita la graduatoria interna, quando prevista.
Cosa cambia in busta paga dopo il passaggio
Il passaggio all’Area degli Operatori comporta un adeguamento della retribuzione tabellare, coerente con l’inquadramento superiore previsto dal CCNL per l’Operatore Scolastico rispetto al Collaboratore Scolastico.
Oltre allo stipendio base, cambiano anche le mansioni svolte quotidianamente, più articolate rispetto a quelle del profilo di provenienza.
Le certificazioni utili per prepararsi al passaggio
Chi punta al passaggio tramite il percorso dei 5 anni può iniziare fin da subito a conseguire la qualifica professionale necessaria.
Tra le opzioni disponibili figurano OSA, OSS e OAD: qualifiche che, oltre a costituire titolo di accesso alla progressione, valgono anche 1 punto ciascuna come titolo culturale nelle graduatorie ATA, se non utilizzate come titolo di accesso al profilo.
Accanto a queste, restano rilevanti anche ASACOM e OPI, sempre cumulabili come titoli culturali (mai come titolo di accesso all’Operatore Scolastico), con un valore di 1 punto ciascuna.
Per il requisito della CIAD, obbligatorio per l’Operatore Scolastico come per la maggior parte dei profili ATA, Scuola Moscati propone CertiCod Full, rilasciata da Biesse Solution S.r.l. (OdC 02261), azienda di cui Scuola Moscati è uno dei brand commerciali.
Per il punteggio aggiuntivo legato alla certificazione informatica è, invece, disponibile CertiCod 7.
Domande frequenti sul passaggio da CS a OS (FAQ)
Posso scegliere se percorrere la strada dei 5 o dei 10 anni?
Sì, la scelta dipende dal possesso o meno di una qualifica professionale tra OSA, OSS e OAD: chi la possiede può accedere con 5 anni di servizio, altrimenti serve attendere i 10 anni con il solo diploma.
Il passaggio avviene tramite concorso pubblico?
No, si tratta di una procedura comparativa riservata al personale già in servizio come Collaboratore Scolastico, distinta dal concorso pubblico aperto a candidati esterni.
Da quando è attivo il profilo di Operatore Scolastico?
L’attivazione del profilo di Operatore Scolastico è prevista dal 1° settembre 2027.
Conviene conseguire la qualifica OSA anche se punto solo al punteggio ATA generale?
Sì: oltre a essere titolo di accesso alla progressione verso l’Operatore Scolastico, la qualifica OSA vale anche come titolo culturale nelle graduatorie ATA, se non utilizzata come titolo di accesso.

