Il decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, deliberato dal Consiglio dei Ministri il 4 agosto, proroga fino all’anno scolastico 2027/2028 la deroga che permette di insegnare nelle paritarie senza abilitazione, nelle scuole secondarie, con almeno tre anni di servizio. Dopo il via libera della Camera, il testo attende il voto definitivo del Senato entro il 6 ottobre.
Ecco a chi si applica e cosa non consente.
SOMMARIO
ToggleDecreto PA 2026: cosa prevede la proroga
Il decreto-legge n. 144 del 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 7 agosto e in vigore dall’8 agosto, contiene all’articolo 5 alcune disposizioni per la scuola. Il comma 1 interviene sull’articolo 1, comma 4-ter, della legge 10 marzo 2000, n. 62, la legge sulla parità scolastica.
La deroga era prevista per gli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026. Il decreto sostituisce tale riferimento con la formula «fino all’anno scolastico 2027/2028», che estende il regime di due anni scolastici.
La regola generale: nelle paritarie serve l’abilitazione
Per ottenere e mantenere la parità , l’articolo 1, comma 4, lettera g), della legge 62/2000 richiede personale docente abilitato. È uno dei requisiti che l’Ufficio Scolastico Regionale verifica per riconoscere la parità .
Il comma 4-bis precisa che, dall’anno scolastico 2023/2024, il personale delle scuole secondarie paritarie consegue l’abilitazione con i percorsi degli articoli 2-bis e 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. Sono gli stessi percorsi di formazione iniziale previsti per la scuola statale.
Insegnare nelle paritarie senza abilitazione: i requisiti della deroga
Il comma 4-ter introduce un’eccezione di carattere straordinario, riferita all’abilitazione richiesta dal comma 4-bis per le scuole secondarie paritarie. Al posto dell’abilitazione, la norma considera valido il servizio già prestato nelle paritarie, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:
- l’iscrizione del docente ai percorsi di formazione iniziale e abilitazione non è stata accolta per mancanza dell’offerta formativa;
- il docente ha prestato servizio presso scuole paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi;
- i tre anni rientrano nei dieci anni precedenti.
La deroga non riguarda quindi chiunque sia privo di abilitazione. Chi non ha mai tentato l’accesso ai percorsi, o ne è rimasto escluso per motivi diversi dalla mancanza di posti, non rientra nella norma.
Come si contano i tre anni di servizio
La legge 62/2000 rinvia ai criteri dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Secondo tale norma, un anno di servizio è valido se dura almeno 180 giorni, oppure se è prestato senza interruzioni dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.
Cosa la deroga non consente
Il comma 4-ter specifica che il servizio sostituisce l’abilitazione «ai soli fini di cui al comma 4», cioè solo per i requisiti di parità della scuola. Il docente, in altre parole, non diventa abilitato.
Ne consegue che la deroga non vale per la prima fascia GPS. L’Ordinanza Ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026, all’articolo 3, comma 7, riserva infatti la prima fascia ai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione.
Va precisato che la norma non incide nemmeno sulle supplenze nella scuola statale, regolate dalle graduatorie e dagli interpelli dell’OM 27/2026. Si tratta di una misura transitoria, legata alla carenza di posti nei percorsi abilitanti.
L’iter: via libera della Camera, ora il Senato
La Camera ha approvato il disegno di legge di conversione con 133 voti favorevoli e 66 contrari, dopo la questione di fiducia posta dal Governo. Le Commissioni hanno modificato l’articolo 5 solo nel riferimento al «primo periodo» del comma 4-ter, senza cambiare il nuovo termine del 2027/2028.
Il testo passa ora al Senato, che deve approvarlo entro il 6 ottobre per evitare la decadenza del decreto. Fino ad allora la proroga è già efficace, perché il decreto-legge è in vigore dall’8 agosto.
Domande frequenti su come insegnare nelle paritarie senza abilitazione (FAQ)
Fino a quando si può insegnare nelle paritarie senza abilitazione?
Il Decreto PA 2026 proroga la deroga fino all’anno scolastico 2027/2028. Il termine precedente era il 2025/2026.
Chi può insegnare nelle paritarie senza abilitazione?
Chi insegna nelle secondarie paritarie e ha almeno tre anni di servizio nelle paritarie, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni. Serve inoltre che l’iscrizione ai percorsi abilitanti non sia stata accolta per mancanza dell’offerta formativa.Â
La deroga vale anche per la scuola statale?
No. La legge 62/2000 la limita ai requisiti per la parità scolastica, quindi non riguarda supplenze, GPS o ruoli nella scuola statale.
Con tre anni di servizio nelle paritarie si diventa abilitati?
No. Il servizio sostituisce l’abilitazione solo ai fini della parità ; per la prima fascia GPS l’OM 27/2026 richiede lo specifico titolo di abilitazione.
Il Decreto PA 2026 è già legge?
Il decreto-legge è in vigore dall’8 agosto 2026. La conversione in legge richiede il voto definitivo del Senato entro il 6 ottobre.

