L’articolo 1, comma 332, della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 vieta ai dirigenti scolastici di nominare supplenti brevi per l’Assistente Amministrativo assente, con le deroghe introdotte dalla legge n. 205 del 27 dicembre 2017. Per chi cerca supplenze Assistente Amministrativo dalla terza fascia ATA, la regola cambia tempi e durata degli incarichi.
Ecco come funziona e come prepararsi all’aggiornamento 2027.
SOMMARIO
Toggle- Supplenze Assistente Amministrativo: le tre strade per una supplenza in segreteria
- Il divieto di supplenze brevi per l’Assistente Amministrativo
- Rinuncia, abbandono e cambio di profilo
- Perché il punteggio pesa di più in segreteria
- Corso di Segretario Coordinatore Amministrativo di Scuola Moscati
- Domande frequenti sulle supplenze Assistente Amministrativo (FAQ)
- Perché le scuole chiamano poco i supplenti brevi da Assistente Amministrativo?
- In quali scuole il divieto non si applica?
- Da quale graduatoria arrivano le supplenze annuali da Assistente Amministrativo?
- Si può rinunciare a una supplenza dalla terza fascia?
- Un Collaboratore Scolastico di ruolo può fare supplenze da Assistente Amministrativo?
- Quanto vale il Segretario Coordinatore Amministrativo in graduatoria?
Supplenze Assistente Amministrativo: le tre strade per una supplenza in segreteria
Il regolamento sulle supplenze del personale ATA è il DM n. 430/2000, del 13 dicembre 2000. Il decreto distingue tre tipologie di incarico: la supplenza annuale fino al 31 agosto, la supplenza fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) e la supplenza temporanea per ogni altra necessità, come l’assenza del titolare.
I posti annuali e fino al 30 giugno si assegnano secondo un ordine fisso di graduatorie (art. 2 DM 430/2000), ribadito dalla nota MIM n. 11814 del 6 maggio 2026:
- graduatorie provinciali permanenti, alimentate dal concorso per soli titoli («24 mesi»);
- elenchi provinciali ad esaurimento del DM n. 75/2001 («seconda fascia»);
- graduatorie di circolo e di istituto, aggiornate per la terza fascia con il DM n. 89 del 21 maggio 2024.
Solo dopo l’esaurimento delle graduatorie provinciali le disponibilità residue passano ai dirigenti scolastici. A quel punto l’incarico, anche annuale, arriva con lo scorrimento della graduatoria della singola scuola.
Le supplenze temporanee seguono invece la graduatoria di istituto: prima fascia, poi seconda e infine terza (art. 11, comma 2, DM 89/2024). Per l’Assistente Amministrativo, però, la legge pone un limite che non esiste negli stessi termini per gli altri profili.
Il divieto di supplenze brevi per l’Assistente Amministrativo
Il comma 332 della legge 190/2014 ha introdotto, dal 1° settembre 2015, il divieto di conferire supplenze brevi per sostituire l’Assistente Amministrativo assente. Il divieto non opera nelle scuole con meno di tre posti di Assistente Amministrativo in organico di diritto.
L’articolo 1, comma 602, della legge 205/2017 ha attenuato il blocco: Assistente Amministrativo e Assistente Tecnico si possono sostituire dal trentesimo giorno di assenza. La nota MIM n. 11814/2026 conferma il divieto anche per il 2026/2027 e precisa che i trenta giorni si contano dal primo giorno di assenza.
| Profilo | Supplenza breve vietata | Supplenza breve possibile |
| Assistente Amministrativo (organico di diritto con almeno 3 posti) | dal 1° al 29° giorno di assenza | dal 30° giorno |
| Assistente Amministrativo (organico di diritto con meno di 3 posti) | nessun divieto | dal 1° giorno |
| Assistente Tecnico | dal 1° al 29° giorno di assenza | dal 30° giorno |
| Collaboratore Scolastico | dal 1° al 7° giorno di assenza | dall’8° giorno |
Che cosa cambia per chi aspetta la chiamata
Nelle scuole con almeno tre posti in organico, le supplenze brevi da Assistente Amministrativo nascono solo da assenze lunghe, come congedi, aspettative o malattie prolungate. Ne derivano meno chiamate di pochi giorni e incarichi in media più lunghi.
Le supplenze Assistente Amministrativo dalla terza fascia sono quindi meno frequenti, ma ciascuna vale più servizio. Ragion per cui la posizione in graduatoria pesa molto su chi lavora e chi resta in attesa.
Come arriva la convocazione
L’articolo 10 del DM 89/2024 impone alle scuole la convocazione per e-mail, con PEC o, in mancanza, posta elettronica ordinaria. Il messaggio indica data di inizio, durata, orario settimanale e termine per rispondere.
Per le supplenze pari o superiori a 30 giorni la proposta va inviata con almeno 24 ore di preavviso per la risposta, più altre 24 ore per la presa di servizio. Va precisato che l’Amministrazione non risponde delle chiamate perse per un indirizzo e-mail inesatto o non aggiornato (art. 6, comma 8, DM 89/2024).
Rinuncia, abbandono e cambio di profilo
Per le supplenze dalla graduatoria di istituto, la rinuncia a una proposta «non comporta alcun effetto» (art. 7, comma 1, lett. B, DM 430/2000). La nota MIM n. 11814/2026 esclude le sanzioni anche per la mancata presa di servizio: si resta in graduatoria per le chiamate successive.
L’abbandono dopo la presa di servizio comporta invece la perdita di qualsiasi supplenza per l’anno scolastico in corso, sia dalle graduatorie provinciali sia da quelle di istituto (art. 7, comma 1, DM 430/2000). La sanzione non scatta se l’abbandono dipende da un giustificato motivo, documentato con richiesta dell’interessato (art. 7, comma 5).
Lo stesso articolo prevede due uscite consentite: chi lavora su una supplenza dalla graduatoria di istituto può lasciarla per accettarne una dalle graduatorie provinciali (comma 4). Chi non è già in servizio fino al termine delle attività didattiche può inoltre risolvere il contratto per accettarne uno di quella durata (comma 2).
Per il 2026/2027 la nota 11814 consente di accettare un altro incarico annuale o fino al 30 giugno su profilo diverso, purché la proposta arrivi prima dell’inizio delle lezioni. La finestra si è chiusa a settembre: il dettaglio è nella guida al cambio di profilo nelle supplenze ATA 2026/27.
Il Collaboratore Scolastico di ruolo in segreteria
L’articolo 70, comma 1, del CCNL del 18 gennaio 2024, richiamato dalla nota 11814/2026, consente al personale ATA di ruolo di accettare contratti a tempo determinato su posto intero di Area superiore. L’incarico deve durare almeno fino al 30 giugno o al 31 agosto.
La titolarità della sede si conserva senza assegni, per un massimo complessivo di tre anni scolastici. Un Collaboratore Scolastico di ruolo, se inserito nella graduatoria da Assistente Amministrativo, può quindi lavorare in segreteria con un incarico annuale o fino al 30 giugno.
Perché il punteggio pesa di più in segreteria
Le graduatorie di terza fascia del DM 89/2024 valgono per il triennio 2024/2025-2026/2027. Nella domanda ogni aspirante ha indicato fino a 30 istituzioni scolastiche di un’unica provincia (art. 5, comma 13): la domanda presentata per più province comporta l’esclusione (art. 7, comma 2).
Il prossimo aggiornamento è atteso nel 2027, per il triennio 2027/2028-2029/2030, ma il Ministero dell’Istruzione e del Merito non ha ancora fissato le date. Per chi punta alle supplenze Assistente Amministrativo, il nuovo decreto sarà la prima occasione per ricalcolare il punteggio con i titoli acquisiti nel frattempo.
I titoli che contano per l’Assistente Amministrativo
Per l’accesso al profilo servono il diploma di scuola secondaria di secondo grado e la CIAD, la Certificazione Internazionale di Alfabetizzazione Digitale (art. 2, comma 5, DM 89/2024). La CIAD è un requisito di ammissione e non assegna punti aggiuntivi (questa regola vale per tutti i profili, ad eccezione del collaboratore scolastico per il quale la CIAD vale 0.25 pt al pari delle certificazioni informatiche).
L’Allegato A/1 al DM 89/2024 valuta, oltre al voto del diploma, i seguenti titoli di cultura:
| Titolo | Punti |
| Diploma di laurea (un solo titolo) | 2 |
| Attestato di qualifica professionale ex art. 14 L. 845/1978 relativo alla trattazione di testi o alla gestione dell’amministrazione con strumenti di videoscrittura o informatici (un solo attestato) | 1,50 |
| Attestato di addestramento professionale per la dattilografia o per i servizi meccanografici (un solo attestato) | 1 |
| Idoneità in concorso pubblico per esami o prova pratica nelle carriere di concetto ed esecutive | 1 |
| Certificazione informatica diversa dalla CIAD (un solo titolo) | 0,25 |
Per la dattilografia il DM fissa una condizione precisa: il corso deve essere istituito dallo Stato, dalle Regioni o da altri enti pubblici, anche se gestito da privati. Il semplice accreditamento dell’ente di formazione non basta.
Per le simulazioni di punteggio rimandiamo all’approfondimento sui titoli per l’Assistente Amministrativo.
Corso di Segretario Coordinatore Amministrativo di Scuola Moscati
Il Corso Segretario Coordinatore Amministrativo di Scuola Moscati rilascia, previo superamento dell’esame finale, una qualifica EQF 5 della Regione Campania. La qualifica vale 1,5 punti nelle graduatorie ATA di terza fascia per il profilo di Assistente Amministrativo, secondo le tabelle del DM n. 89 del 21 maggio 2024.
Il percorso dura 300 ore, completabili in circa 4 mesi e mezzo, interamente online sulla piattaforma Discentya:
- 84 ore teoriche in FAD asincrona;
- 126 ore di lezioni in diretta in videoconferenza;
- 90 ore di tirocinio-stage laboratoriale online.
Per l’iscrizione serve un titolo di livello almeno EQF 4, cioè il diploma di scuola secondaria superiore. La qualifica è rilasciata ai sensi della legge 845/1978 e del D.Lgs. 13/2013 e non ha scadenza.
Va precisato che i titoli contano solo se posseduti entro la scadenza della domanda (art. 2, comma 13, DM 89/2024): conviene quindi completare il percorso prima dell’apertura dell’aggiornamento 2027.
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Domande frequenti sulle supplenze Assistente Amministrativo (FAQ)
Perché le scuole chiamano poco i supplenti brevi da Assistente Amministrativo?
La legge 190/2014 vieta le supplenze brevi per l’Assistente Amministrativo nelle scuole con almeno tre posti in organico di diritto. La legge 205/2017 consente la sostituzione solo dal trentesimo giorno di assenza, contato dal primo giorno.
In quali scuole il divieto non si applica?
Il divieto non opera nelle istituzioni scolastiche con meno di tre posti di Assistente Amministrativo in organico di diritto. In questi casi la supplenza breve è possibile fin dal primo giorno di assenza.
Da quale graduatoria arrivano le supplenze annuali da Assistente Amministrativo?
Si scorrono prima le graduatorie provinciali permanenti «24 mesi», poi gli elenchi provinciali ad esaurimento del DM 75/2001. Solo dopo il loro esaurimento il dirigente scolastico attinge alla graduatoria di istituto.
Si può rinunciare a una supplenza dalla terza fascia?
Sì: per le supplenze dalla graduatoria di istituto la rinuncia non comporta alcun effetto (art. 7 DM 430/2000), e la nota MIM n. 11814/2026 esclude sanzioni anche per la mancata presa di servizio. L’abbandono dopo la presa di servizio comporta invece la perdita di qualsiasi supplenza per l’anno scolastico in corso, salvo giustificato motivo documentato.
Un Collaboratore Scolastico di ruolo può fare supplenze da Assistente Amministrativo?
Sì, se è inserito nella relativa graduatoria e l’incarico è su posto intero, con durata almeno fino al 30 giugno. L’articolo 70 del CCNL del 18 gennaio 2024 consente di conservare la titolarità senza assegni per un massimo di tre anni scolastici.
Quanto vale il Segretario Coordinatore Amministrativo in graduatoria?
La qualifica vale 1,5 punti per il profilo di Assistente Amministrativo nelle graduatorie di terza fascia, secondo l’Allegato A/1 del DM 89/2024. I punti si fanno valere con la domanda di aggiornamento, se la qualifica è posseduta entro la scadenza.

