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ASACOM nel Personale ATA: la proposta inviata al Ministero e il DDL 2771 alla Camera, cosa cambia 

Docente e alunno davanti ad una scuola. In primo piano la scritta: "La proposta: inserire l'ASACOM nel Personale ATA"
Mar 6 Ott 18:30
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Una proposta di articolato resa nota il 3 ottobre 2026, indirizzata al Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) e alla Camera dei Deputati dal sindacalista Vincenzo Randazzo e dall’editore Vincenzo Schirripa, chiede di inserire gli ASACOM nel personale ATA della scuola statale. L’iniziativa si muove in parallelo all’A.C. 2771, approvato dal Senato il 28 gennaio 2026, che colloca invece la figura nel comparto Funzioni Locali.

Ecco tutto quello che occorre sapere.

ASACOM nel personale ATA: cosa chiede la proposta inviata al Ministero 

L’idea di fondo è sottrarre il servizio alla frammentazione territoriale e affidarlo allo Stato, con un profilo professionale ASACOM collocato nel comparto Istruzione e Ricerca. 

Secondo i promotori, il modello attuale, basato sugli enti locali, provoca ritardi nelle assegnazioni e interruzioni nel rapporto tra assistente e alunno.

Va precisato che, allo stato, il testo non risulta depositato come atto parlamentare con un numero proprio. Si tratta di un’istanza rivolta al Ministero e alla Camera, che potrà produrre effetti solo se recepita da un’iniziativa governativa o parlamentare.

Gli obiettivi dichiarati dai promotori {#obiettivi}

 Nel documento sono indicate come prioritarie le seguenti finalità:

  1. presenza degli assistenti dal primo giorno di lezione, a garanzia della continuità educativa;
  2. servizio omogeneo su tutto il territorio nazionale, oltre le differenze tra un ente locale e l’altro;
  3. reclutamento pubblico e trasparente su base nazionale;
  4. stabilità occupazionale e valorizzazione dell’esperienza già maturata dagli operatori;
  5. coordinamento più stretto con docenti curricolari, insegnanti di sostegno e altro personale ATA nell’ambito del Piano Educativo Individualizzato (PEI).

Graduatorie provinciali ASACOM e regime transitorio 

Il meccanismo di reclutamento ricalca quello già in uso per gli altri profili ATA: graduatorie provinciali dedicate, valide sia per gli incarichi a tempo determinato sia per le immissioni in ruolo. L’accesso sarebbe riservato a chi possiede la qualificazione professionale ASACOM riconosciuta dalla normativa vigente.

Per la fase transitoria, la proposta prevede la valutazione del servizio già prestato presso enti locali, cooperative ed enti del Terzo settore. In sede di assegnazione, inoltre, si darebbe priorità, ove possibile, alla continuità sullo stesso alunno e nello stesso istituto.

Il nodo del finanziamento

La copertura economica viene rinviata alla legge di bilancio, con risorse da definire d’intesa tra MIM e MEF (Ministero dell’Economia e delle Finanze). 

I promotori auspicano che la richiesta venga esaminata già nei prossimi interventi normativi collegati all’aggiornamento delle graduatorie ATA di terza fascia.

ASACOM nel Personale ATA: studenti nel cortile della scuola
L’idea di fondo è sottrarre il servizio alla frammentazione territoriale e affidarlo allo Stato, con un profilo professionale ASACOM collocato nel comparto Istruzione e Ricerca.

Chi gestisce oggi il servizio ASACOM: il quadro normativo vigente 

Il riferimento di partenza resta l’art. 13, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, che affida agli enti locali il compito di garantire l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità. Il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 66, all’art. 3, ha confermato la ripartizione delle competenze tra Stato, Regioni ed enti locali.

Nella pratica, Comuni, Province e Città Metropolitane affidano il servizio in appalto a cooperative sociali oppure lo gestiscono in forma diretta, con contratti, orari e retribuzioni che variano da territorio a territorio. 

La Guida di Scuola Moscati spiega nel dettaglio chi finanzia e nomina l’ASACOM e quali sono i canali di accesso al lavoro.

Le stime sulla platea interessata divergono in modo significativo: circa 40 mila lavoratori secondo Anief, tra 68 e 70 mila secondo i dati richiamati dall’ANCI. Ragion per cui qualsiasi riforma, statale o locale, comporta un impatto occupazionale e finanziario rilevante.

 

Il DDL sugli assistenti per l’autonomia e la comunicazione: l’iter tra Senato e Camera 

L’ipotesi di inserire gli ASACOM nei ruoli dello Stato non è inedita. Il DDL S. 236, a prima firma della senatrice Carmela Bucalo, nasceva proprio per introdurre il profilo dell’assistente per l’autonomia e la comunicazione nei ruoli del personale scolastico.

Nel corso dell’esame, però, il testo è stato unificato con i DDL S. 793 e S. 1141 e ha cambiato impostazione. Il 28 gennaio 2026 il Senato ha approvato una versione che colloca gli assistenti nel comparto Funzioni Locali.

Trasmesso alla Camera come A.C. 2771, il provvedimento è all’esame delle Commissioni riunite VII (Cultura) e XI (Lavoro), che hanno adottato il testo base il 27 maggio 2026. Alla data di aggiornamento, la legge non risulta approvata in via definitiva: qualora la Camera introducesse modifiche, il testo dovrebbe tornare al Senato per una terza lettura.

Cosa prevede il testo approvato dal Senato 

Il provvedimento si collega ai Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) in materia di assistenza all’autonomia e alla comunicazione, introdotti per la prima volta dalla legge di bilancio 2026. Nello specifico, il testo prevede:

  • la definizione dell’assistente come operatore socio-educativo con funzioni di mediazione, assistenza alla comunicazione e supporto all’acquisizione delle autonomie;
  • l’applicazione del trattamento economico e normativo del CCNL Funzioni Locali, anche per chi lavora tramite appalti o altre forme di affidamento;
  • concorsi pubblici riservati, per titoli ed esami, indetti da Regioni ed enti locali per chi ha maturato almeno 36 mesi di servizio;
  • clausole sociali nei bandi di gara, a tutela del personale già impiegato;
  • il coordinamento dell’intervento con il Progetto di vita dell’alunno;
  • un accordo in Conferenza unificata, entro 120 giorni dall’entrata in vigore, per definire funzioni e percorsi formativi.Requisiti di accesso previsti dal DDL 
Canale di accesso Requisito previsto dal testo del Senato
Titolo universitario Laurea L-19 (educatore professionale socio-pedagogico)
Diploma + formazione regionale Diploma di scuola secondaria di secondo grado e attestato di un corso professionale riconosciuto da Regioni o Province autonome
Regime transitorio Diploma e almeno 12 mesi di esperienza, anche non continuativi, nelle scuole alla data di entrata in vigore
Assistenza alla comunicazione (LIS) Percorso di almeno 830 ore, di cui 810 di pratica della LIS, oppure 36 mesi di esperienza
Concorsi riservati di stabilizzazione 36 mesi di servizio, diploma e attestato professionale riconosciuto

Fonte: testo unificato DDL S. 236-793-1141, come trasmesso alla Camera (A.C. 2771). Il quadro può cambiare nel corso dell’esame in Commissione.

 

Le critiche di FISH, sindacati ed enti locali

La FISH contesta i requisiti, giudicati disomogenei e privi di un impianto formativo nazionale, e chiede un percorso di livello universitario. CGIL, FP CGIL e FLC CGIL parlano, invece, di un arretramento rispetto all’impostazione originaria del DDL 236, che puntava all’internalizzazione, e segnalano il nodo delle risorse.

Anche l’ANCI, nelle osservazioni al testo unificato, evidenzia i costi a carico dei Comuni. A tal proposito, l’associazione ha sottolineato che l’internalizzazione negli enti locali non equivale alla statalizzazione prevista dalla prima versione del DDL 236: un argomento che la nuova proposta sull’organico ATA riprende di fatto.

Organico ATA o Funzioni Locali: i due modelli a confronto 

Aspetto Proposta al MIM (organico ATA) A.C. 2771 (testo approvato dal Senato)
Natura dell’atto Istanza senza numero di atto parlamentare Progetto di legge in seconda lettura
Datore di lavoro Stato, tramite le istituzioni scolastiche Regioni ed enti locali, anche tramite appalto
Comparto / CCNL Istruzione e Ricerca Funzioni Locali
Reclutamento Graduatorie provinciali ASACOM per supplenze e ruolo Concorsi pubblici, anche riservati
Requisito di accesso Qualificazione professionale riconosciuta Laurea L-19, diploma + corso regionale, regime transitorio
Personale già in servizio Valutazione del servizio presso enti locali, cooperative e Terzo settore Concorsi riservati con 36 mesi di servizio e clausole sociali
Continuità educativa Priorità allo stesso alunno e istituto Coordinamento con il Progetto di vita
Copertura finanziaria Rinvio alla legge di bilancio (MIM-MEF) Collegamento ai LEP; risorse contestate da sindacati ed enti locali
Stato dell’iter In attesa di valutazione In esame nelle Commissioni VII e XI della Camera

 

Va precisato che i due modelli non sono sovrapponibili. L’ingresso degli ASACOM nel personale ATA richiederebbe una modifica del testo oggi all’esame della Camera oppure un nuovo intervento legislativo, con relativa copertura in legge di bilancio.

Cosa cambia oggi per chi possiede la qualifica ASACOM 

Nessuna delle due ipotesi è ancora legge, ragion per cui le regole attuali restano invariate. Chi lavora come assistente continua a essere assunto da enti locali e cooperative, mentre la qualifica conserva il suo valore nelle graduatorie della scuola statale.

Il punteggio ASACOM nelle graduatorie ATA di terza fascia 

Secondo la tabella di valutazione dei titoli del DM 89/2024, la qualifica ASACOM vale 1 punto soltanto per due profili:

Profilo ATA Valore della qualifica ASACOM
Collaboratore Scolastico 1 punto
Operatore Scolastico (attivazione dall’a.s. 2027/2028) 1 punto
Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico e altri profili Nessun punteggio

 

Per verificare come si combina con gli altri titoli culturali, è utile consultare la guida ai titoli valutabili per il personale ATA. Le scadenze e le modalità di compilazione sono, invece, illustrate nell’approfondimento sulla domanda di aggiornamento ATA terza fascia.

Perché la qualifica regionale resta un titolo strategico 

In entrambi i modelli in discussione, la qualificazione professionale occupa un ruolo centrale. La proposta sull’organico ATA la indica come requisito di accesso alle graduatorie provinciali, mentre il testo del Senato contempla il diploma accompagnato da un attestato di corso professionale riconosciuto dalle Regioni.

Va precisato, tuttavia, che il testo dell’A.C. 2771 potrebbe cambiare alla Camera e che FISH e CGIL contestano proprio il doppio binario formativo. Per chi valuta il percorso, può essere utile approfondire anche la differenza tra OSA e ASACOM e i requisiti per lavorare come ASACOM nelle scuole.

Il Corso ASACOM di Scuola Moscati 

Per chi intende conseguire la qualifica in vista delle prossime graduatorie, può risultare utile frequentare un percorso strutturato e riconosciuto. Scuola Moscati, ente accreditato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, propone il Corso ASACOM, che rilascia la qualifica professionale riconosciuta dalla Regione Campania ai sensi del D.Lgs. 13/2013, di livello EQF 4.

Il percorso dura 500 ore, di cui 350 di teoria e 150 di laboratorio, interamente in DAD sincrona, con esame finale online. La qualifica vale 1 punto per i profili di Collaboratore Scolastico e Operatore Scolastico ed è spendibile anche presso enti locali e cooperative che gestiscono il servizio.

A testimonianza della qualità della formazione, Scuola Moscati conta oltre 3.700 recensioni a 5 stelle su Trustpilot. Tutti i dettagli su programma, requisiti e calendario sono disponibili nella pagina del Corso ASACOM.

Domande frequenti sugli ASACOM nel personale ATA (FAQ) 

Gli ASACOM entreranno nell’organico del personale ATA?

Al momento no. La richiesta di inserire gli ASACOM nel personale ATA è contenuta in un’istanza inviata al Ministero dell’Istruzione e del Merito e alla Camera, che non risulta depositata come atto parlamentare.

Per diventare norma, dovrebbe essere recepita in un provvedimento legislativo e finanziata con la legge di bilancio.

Che differenza c’è tra la proposta sull’organico ATA e l’A.C. 2771?

La proposta prevede l’assunzione da parte dello Stato, nel comparto Istruzione e Ricerca, tramite graduatorie provinciali. L’A.C. 2771, già approvato dal Senato il 28 gennaio 2026, colloca invece gli assistenti nel comparto Funzioni Locali, con assunzioni da parte di Regioni ed enti locali e concorsi riservati per il personale con almeno 36 mesi di servizio.

Chi assume oggi gli ASACOM?

In base all’art. 13, comma 3, della Legge 104/1992, il servizio spetta agli enti locali. Comuni, Province e Città Metropolitane lo gestiscono direttamente oppure lo affidano in appalto a cooperative sociali ed enti del Terzo settore.

Quanto vale la qualifica ASACOM nelle graduatorie ATA?

Secondo il DM 89/2024, la qualifica vale 1 punto per i profili di Collaboratore Scolastico e Operatore Scolastico. Non produce invece alcun punteggio per Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico e gli altri profili ATA.

Con la nuova legge servirà la laurea L-19 per lavorare come ASACOM?

Il testo approvato dal Senato indica la laurea L-19 come titolo di riferimento, ma prevede anche altri canali: il diploma accompagnato da un corso professionale riconosciuto dalle Regioni e un regime transitorio per chi ha almeno 12 mesi di esperienza. Il testo è ancora all’esame della Camera e potrebbe subire modifiche.

Chi lavora già come ASACOM in cooperativa potrà essere stabilizzato?

Il testo del Senato prevede concorsi riservati, per titoli ed esami, per chi ha maturato almeno 36 mesi di servizio, oltre a clausole sociali nei futuri appalti. La proposta sull’organico ATA prevede invece la valutazione del servizio già svolto ai fini dell’inserimento nelle graduatorie provinciali.

Quando sarà approvata la legge sugli assistenti per l’autonomia e la comunicazione?

Non esiste una data certa. L’A.C. 2771 è all’esame delle Commissioni riunite VII e XI della Camera, che hanno adottato il testo base il 27 maggio 2026; se la Camera dovesse modificarlo, servirebbe una nuova lettura al Senato.

 

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