I titoli valutabili Personale ATA determinano la posizione di ogni aspirante nelle Graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, disciplinate dal Decreto Ministeriale n. 89 del 21 maggio 2024. Il punteggio finale è la somma di tre componenti distinte – titolo di accesso, titoli culturali, titoli di servizio – che il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) calcola secondo regole precise profilo per profilo. La Guida che segue spiega come si costruisce il punteggio in vista del prossimo aggiornamento atteso per la primavera del 2027.
La struttura del punteggio nelle graduatorie ATA: tre componenti, una sola somma
Il DM 89/2024 struttura la valutazione dei titoli valutabili Personale ATA in tre voci che si sommano in un unico totale provinciale.
Non esistono coefficienti di ponderazione: il punto del titolo di accesso, il punto della qualifica culturale e il punto del servizio hanno lo stesso peso in graduatoria, con la differenza che il titolo di accesso è fisso e i titoli culturali sono limitati dal profilo, mentre il servizio cresce di anno in anno.
La differenza tra i profili non riguarda la somma, ma i titoli valutabili in ciascuna colonna: il Collaboratore Scolastico (CS) e l’Operatore Scolastico (OS) hanno un ventaglio di titoli culturali diverso rispetto all’Assistente Amministrativo (AA), all’Assistente Tecnico (AT), al Cuoco e alle altre figure.
Conoscere la struttura di ciascuna colonna è la condizione preliminare per pianificare correttamente i titoli in vista della primavera 2027.
Componente 1 – Titolo di accesso: il voto del diploma (o titolo equivalente) rapportato in decimi, da 6 a 10 punti
Il voto del titolo di accesso è la prima voce in ogni tabella di valutazione del DM 89/2024 ed è automatica: non richiede corsi né certificazioni aggiuntive, deriva direttamente dal voto con cui è stato conseguito il diploma o il titolo equivalente richiesto per il profilo.
La regola è la conversione in decimi del voto ottenuto, secondo i seguenti criteri:
- voti espressi in centesimi: si considera la media dei voti escludendo religione, educazione fisica e condotta;
- qualifiche complessive: sufficiente = 6, buono = 7, distinto = 8, ottimo = 9;
- punteggio unico per tutte le materie: si rapporta in decimi;
- titolo senza voto né giudizio: si considera conseguito con la votazione minima di 6.
L’intervallo va, quindi, da 6 (voto minimo) a 10 (voto massimo), con una differenza massima di 4 punti. Chi ha prodotto più titoli utili per l’accesso può dichiarare il più favorevole: si valuta un solo titolo di accesso per profilo.
Componente 2 – Titoli culturali: lauree, attestati professionali, certificazioni – variano per profilo e sono il margine su cui si può agire
La componente dei titoli culturali è la voce più variabile per profilo e la più sensibile alla pianificazione.
Mentre il voto del diploma è dato per sempre e il servizio dipende dalle chiamate effettive, i titoli culturali sono l’unica leva su cui un aspirante può intervenire in modo diretto per aumentare il proprio punteggio in graduatoria.
Il DM 89/2024 stabilisce che ogni profilo ha la propria tabella allegata – A/1 per l’Assistente Amministrativo, A/2 per Assistente Tecnico/Cuoco/Infermiere, A/3 per il Guardarobiere, A/5 per il Collaboratore Scolastico, A/6 per il nuovo Operatore Scolastico – e che i titoli valutabili differiscono in modo sostanziale da una tabella all’altra.
Una qualifica che vale 1,5 punti per l’Assistente Amministrativo non produce alcun punteggio per il Collaboratore Scolastico, e viceversa. La scelta del titolo da conseguire va, quindi, calibrata sul profilo per cui si intende presentare domanda.

Componente 3 – Titoli di servizio: ogni mese o anno di supplenza nelle scuole statali, enti locali o PA – fino a 6 pt/anno per lo stesso profilo
I titoli di servizio sono la componente a più alto potenziale cumulativo.
Ogni anno scolastico di supplenza nello stesso profilo prestato in scuole statali vale 6 punti, con una proporzione di 0,50 punti per ogni mese o frazione superiore ai 15 giorni.
Il peso del servizio emerge in modo evidente nel confronto con i titoli culturali: due anni di supplenza “pieni” come Collaboratore Scolastico valgono 12 punti, mentre l’insieme delle qualifiche culturali ottenibili per lo stesso profilo arriva a circa 2 punti in forma consolidata.
Il servizio prestato in altro profilo ATA, in scuole paritarie o nella Pubblica Amministrazione è valutato con coefficienti ridotti secondo la tabella di riferimento.
La regola generale è che il servizio nello stesso profilo in scuole statali ha il peso massimo, mentre ogni combinazione “diversa” (altro profilo, scuole non statali, altri enti) riceve un coefficiente proporzionalmente inferiore.
Il ruolo della CIAD: non è un titolo valutabile – è il requisito di accesso che abilita tutto il resto
La Certificazione Internazionale di Alfabetizzazione Digitale (CIAD) non compare tra i titoli valutabili del DM 89/2024 perché il decreto la classifica come requisito di accesso.
La CIAD è un requisito di ammissione, non un titolo valutabile ai fini del punteggio in graduatoria: chi la possiede non guadagna punti aggiuntivi rispetto ad altri candidati, ma chi non la possiede non può nemmeno presentare domanda.
La distinzione è centrale e ricorre tra le confusioni più frequenti nelle domande di inserimento.
La CIAD apre la porta d’ingresso alla graduatoria per tutti i profili tranne il Collaboratore Scolastico; i titoli valutabili determinano la posizione all’interno dell’elenco provinciale.
Senza il requisito di accesso, il punteggio più alto non produce alcun effetto.
Titoli culturali valutabili per Collaboratore Scolastico e Operatore Scolastico (Allegato A/5 e A/6)
Gli Allegati A/5 e A/6 del DM 89/2024 disciplinano le tabelle di valutazione per i due profili ausiliari della scuola: il Collaboratore Scolastico – figura storica – e il nuovo Operatore Scolastico, introdotto dal CCNL Istruzione e Ricerca del 18 gennaio 2024 con mansioni più specializzate nell’assistenza agli alunni con disabilità.
Le due tabelle condividono la struttura, ma differiscono in alcuni dettagli rilevanti per la pianificazione dei titoli.
Il ventaglio di titoli culturali valutabili per CS e OS è relativamente compatto: qualifiche socio-assistenziali e socio-sanitarie regionali, certificazioni informatiche, e pochi altri titoli minori.
L’assenza di voci come la laurea (valutata per tutti gli altri profili con 2 punti) o la qualifica professionale EQF 5 (valutata 1,5 punti per l’Assistente Amministrativo) rende le qualifiche socio-assistenziali il principale strumento di crescita del punteggio per chi aspira a lavorare come CS o OS.
Qualifiche socio-assistenziali e socio-sanitarie: OSA, OPI, ASACOM, OSS, OAD – 1 punto ciascuna, con margini di cumulabilità interpretativi
Le qualifiche socio-assistenziali e socio-sanitarie rilasciate dalle Regioni con valore nazionale valgono 1 punto ciascuna per i profili di Collaboratore Scolastico e Operatore Scolastico.
Rientrano in questa voce:
- OSA (Operatore Socio Assistenziale) – EQF 3
- OSS (Operatore Socio Sanitario) – EQF 3
- ASACOM (Assistente Specialistico all’Autonomia e alla Comunicazione) – EQF 4
- OPI (Operatore per l’Infanzia) – EQF 4, valido solo per il Collaboratore Scolastico
- OAD (Operatore all’Assistenza Educativa ai Disabili) – riconosciuta espressamente dal DM 89/2024
Il DM 89/2024 contiene alcune specifiche sulle qualifiche OSS e OSA rispetto al precedente DM 50/2021, aggiunge la qualifica OAD e – come per il precedente aggiornamento – non specifica che si valuta un solo titolo; potrebbe essere perciò possibile inserirne anche due, per chi li possiede, e ottenere il punteggio cumulato.
La cumulabilità, tuttavia, va letta con attenzione. Il decreto non fissa un limite esplicito, ma i chiarimenti ministeriali disponibili hanno consolidato in modo più solido la cumulabilità tra una qualifica della categoria socio-assistenziale (OSA, ASACOM, OAD) e una della categoria socio-sanitaria (OSS): la coppia più ricorrente è OSA + OSS, che porta potenzialmente a 2 punti complessivi.
La cumulabilità tra due titoli della stessa categoria (entrambi socio-assistenziali) è meno consolidata rispetto alla coppia OSA + OSS (socio-assistenziale + socio-sanitario), che ha ricevuto conferme più esplicite dai chiarimenti ministeriali.
La possibilità di sommare tre qualifiche distinte (ad esempio OSA + ASACOM + OPI per il solo CS) resta, quindi, un’ipotesi interpretativa, non una certezza normativa.
Chi intende percorrere questa strada dovrebbe verificare l’effettiva attribuzione del punteggio con l’istituto scolastico capofila competente per la propria provincia prima di investire nella formazione.
La strategia più prudente per massimizzare il punteggio si ferma alla coppia socio-assistenziale + socio-sanitaria (2 punti consolidati), con l’eventuale aggiunta di un terzo titolo come margine di crescita soggetto a verifica.
Due precisazioni ulteriori. Le qualifiche rilasciate dal 2012 in poi devono rientrare nel sistema IeFP (Istruzione e Formazione Professionale) di competenza regionale con valore nazionale.
La qualifica OPI è valutata solo per il profilo CS: chi vuole candidarsi anche come Operatore Scolastico deve conseguire una qualifica tra OSA, OSS, ASACOM o OAD, poiché l’OPI non rientra tra i titoli di accesso al profilo OS.

Certificazione informatica aggiuntiva: 0,25 punti (una sola, diversa dalla CIAD)
La certificazione informatica aggiuntiva vale 0,25 punti per tutti i profili ATA. Dal DM 89/2024, tutte le certificazioni informatiche valgono uniformemente 0,25 punti, indipendentemente dal livello; si valuta una sola certificazione.
Perché la certificazione sia valida ai fini del punteggio, deve essere riconosciuta dalla normativa vigente e rispettare i requisiti tecnici fissati dal decreto.
La scelta specifica del titolo va orientata sulla conformità alla tabella di valutazione e sulla riconoscibilità da parte degli istituti scolastici capofila: una certificazione rilasciata da un ente accreditato presso Accredia e registrata secondo i framework europei sulle competenze digitali è la soluzione più solida.
Per CS e OS la regola è lineare: inserire una certificazione informatica riconosciuta per ottenere 0,25 punti aggiuntivi.
Per il solo Collaboratore Scolastico esiste una specificità: la CIAD, non essendo requisito di accesso per questo profilo, può essere inserita nella domanda e valutata come certificazione informatica aggiuntiva da 0,25 punti.
Tabella: titolo – punteggio – norma di riferimento – cumulabilità – note per CS e OS
| TITOLO | PUNTI CS | PUNTI OS | NORMA | CUMULABILITÀ |
| Qualifica OSA | 1,00 | 1,00 | All. A/5 e A/6 | Sì, consolidata con OSS |
| Qualifica OSS | 1,00 | 1,00 | All. A/5 e A/6 | Sì, consolidata con OSA/ASACOM/OPI |
| Qualifica ASACOM | 1,00 | 1,00 | All. A/5 e A/6 | Sì, consolidata con OSS |
| Qualifica OPI | 1,00 | — | All. A/5 | Sì (solo CS), consolidata con OSS |
| Qualifica OAD | 1,00 | 1,00 | All. A/5 e A/6 | Sì, consolidata con OSS |
| Cert. Informatica | 0,25 | 0,25 | All. A/5 e A/6 | No, si valuta una sola certificazione |
| CIAD (solo per CS) | 0,25 | — | All. A/5 | In alternativa alla cert. informatica |
→ I titoli conseguibili con i corsi Scuola Moscati per CS e OS: OSA, ASACOM, OPI – Scopri il catalogo completo
Titoli culturali valutabili per Assistente Amministrativo (Allegato A/1)
L’Assistente Amministrativo (AA) ha la tabella di valutazione più articolata tra tutti i profili ATA.
Il ventaglio di titoli culturali riconosciuti dall’Allegato A/1 include lauree, qualifiche professionali regionali di alto livello, idoneità in concorsi pubblici, attestati specifici come la dattilografia, e le consuete certificazioni informatiche.
La ragione della maggiore articolazione è funzionale: il profilo AA opera negli uffici di segreteria scolastica e il legislatore ha voluto valorizzare competenze eterogenee, dal sapere giuridico-amministrativo alla velocità di digitazione.
Il punteggio massimo ottenibile con i soli titoli culturali è significativamente più alto rispetto ai profili ausiliari.
Chi costruisce un profilo completo – qualifica regionale di alto livello, attestato di dattilografia e certificazione informatica – può avvicinarsi ai 2,75 punti di titoli culturali, contro i 2 punti consolidati del Collaboratore Scolastico ottenuti con la coppia socio-assistenziale + socio-sanitaria.
Qualifica professionale art. 14 L. 845/78: 1,5 punti — la voce più alta; rientra il Segretario Coordinatore Amministrativo
La voce più pesante dell’Allegato A/1 è la qualifica professionale rilasciata ai sensi dell’art. 14 L. 845/1978 (oggi rifuso negli artt. 6 e 8 del D.Lgs. 13/2013), che attribuisce 1,5 punti per il profilo AA.
A differenza di OSA, OSS, ASACOM e OPI – che valgono tutte 1 punto per i profili CS e OS – la qualifica di Segretario Coordinatore Amministrativo produce 1,5 punti per il profilo AA: mezzo punto in più rispetto a qualunque altra qualifica socio-assistenziale o socio-sanitaria.
Il Segretario Coordinatore Amministrativo – noto anche come Operatore Amministrativo Contabile (OAC) nel Repertorio Regionale della Campania – è classificato al livello EQF 5, il più alto tra le qualifiche regionali riconosciute nelle graduatorie ATA.
Il livello EQF giustifica il punteggio superiore rispetto alle qualifiche socio-assistenziali di livello EQF 3-4.
Attestato di dattilografia: 1 punto – unico profilo che lo prevede; deve essere rilasciato da ente istituzionalmente riconosciuto
L’attestato di dattilografia è una voce esclusiva dell’Allegato A/1: nessun altro profilo ATA lo valuta.
Per accedere al profilo di Assistente Amministrativo nelle Graduatorie di terza fascia, il titolo di studio richiesto è il diploma di maturità (qualunque indirizzo); la dattilografia entra in gioco come titolo culturale aggiuntivo, da sommare al punteggio del titolo di accesso e all’eventuale punteggio di servizio.
Perché l’attestato sia valido come titolo culturale deve essere rilasciato da un ente istituzionalmente riconosciuto e richiamare esplicitamente il riferimento normativo ministeriale (FAQ 16 del MIM, DM 50/2021 o DM 89/2024).
Un corso di dattilografia privo di riferimenti normativi espliciti nella propria documentazione non produce il punto in graduatoria.
Laurea triennale o magistrale: 2 punti (un solo titolo valutato) – idoneità in concorso pubblico: 1 punto
A tutti i profili, ad esclusione del Collaboratore scolastico e dell’Operatore scolastico, la laurea vale due punti (un solo titolo, sia triennale che magistrale, il voto non fa differenza).
L’Assistente Amministrativo valuta, quindi, la laurea con 2 punti indipendentemente dal livello e dal voto di conseguimento.
L’idoneità conseguita in concorso pubblico vale 1 punto per il profilo AA. Si valuta una sola idoneità: chi ha superato più concorsi ne dichiara uno.
Certificazione informatica aggiuntiva: 0,25 punti – stessa regola degli altri profili
La certificazione informatica aggiuntiva vale 0,25 punti anche per il profilo AA, con la stessa regola valida per tutti gli altri profili: una sola certificazione riconosciuta dalla normativa vigente, diversa dalla CIAD (che per l’AA è invece requisito di accesso obbligatorio e non può essere utilizzata per generare punteggio aggiuntivo).
Tabella: titolo – punteggio – norma – cumulabilità – punteggio massimo raggiungibile dall’AA con i soli titoli culturali
| TITOLO | PUNTI AA | NORMA | CUMULABILITÀ |
| Qualifica EQF 5 (es. Segretario Coordinatore) | 1,50 | All. A/1 DM 89/2024 | Una sola qualifica valutata |
| Laurea (Triennale o Magistrale) | 2,00 | All. A/1 DM 89/2024 | Una sola laurea valutata |
| Attestato di dattilografia | 1,00 | All. A/1 DM 89/2024 | Sì, con qualifica e laurea |
| Idoneità in concorso pubblico | 1,00 | All. A/1 DM 89/2024 | Una sola idoneità valutata |
| Certificazione informatica | 0,25 | All. A/1 DM 89/2024 | No, una sola certificazione |
Punteggio massimo realistico con i soli titoli culturali per AA: 2,75 punti (Segretario Coordinatore Amministrativo 1,5 + dattilografia 1 + certificazione informatica 0,25), oppure 3,25 punti se si possiede anche una laurea.
→ I titoli conseguibili con i corsi Scuola Moscati per AA: Coordinatore Amministrativo (1,5 pt) + Dattilografia (1 pt) – Scopri il catalogo completo
Titoli culturali valutabili per gli altri profili ATA (Assistente Tecnico, Cuoco, Infermiere, Guardarobiere)
L’Allegato A/2 del DM 89/2024 disciplina le tabelle per Assistente Tecnico, Cuoco e Infermiere; l’Allegato A/3 è dedicato al Guardarobiere.
I ventagli dei titoli culturali sono più contenuti rispetto all’Assistente Amministrativo: non c’è la voce dattilografia, non c’è la qualifica professionale EQF 5, e il peso maggiore è assegnato alla laurea e all’idoneità in concorsi pubblici con prova pratica o per esami.
La logica è coerente con le mansioni di ciascun profilo: figure tecniche e operative valorizzano l’idoneità dimostrata in prove pratiche piuttosto che attestati di corsi.
Per chi punta a questi profili, la strategia dei titoli culturali è più lineare – laurea + certificazione informatica – e il servizio pregresso diventa il principale margine di crescita del punteggio.
Laurea triennale o magistrale: 2 punti — idoneità in concorso pubblico per esami o prova pratica: 2 punti per AT/Cuoco/Infermiere
La laurea vale 2 punti anche per AT, Cuoco, Infermiere e Guardarobiere. Si valuta una sola laurea, indipendentemente dal livello e dal voto.
L’idoneità in concorso pubblico ha un peso diverso rispetto all’Assistente Amministrativo: per i profili AT, Cuoco e Infermiere vale 2 punti se conseguita in concorso pubblico per esami o con prova pratica – il doppio rispetto all’idoneità per soli titoli.
Il riconoscimento più alto premia la dimostrazione effettiva di competenze tecniche in sede concorsuale.
Certificazione informatica aggiuntiva: 0,25 punti – stessa regola degli altri profili
La certificazione informatica riconosciuta vale 0,25 punti anche per questi profili, con la regola uniforme del DM 89/2024 (una sola certificazione valutata, diversa dalla CIAD richiesta come requisito di accesso).
Tabella sintetica: riepilogo per profilo – cosa cambia rispetto ad AA, CS e OS
| TITOLO | AT / CUOCO / INFERMIERE | GUARDAROBIERE | NOTE |
| Laurea (Triennale o Magistrale) | 2,00 | 2,00 | Si valuta un solo titolo (il più favorevole) |
| Idoneità concorso pubblico (Esami/Pratica) | 2,00 | — | Per lo stesso profilo o superiore |
| Idoneità concorso pubblico (Soli titoli) | 1,00 | 1,00 | Per lo stesso profilo o superiore |
| Certificazione informatica | 0,25 | 0,25 | Se ne valuta una sola |
| Qualifica professionale specifica | Variabile | Variabile | Vedi Allegati A/2, A/3 e A/4 |
La differenza più marcata rispetto ad AA è l’assenza della qualifica professionale EQF 5 (1,5 pt) e dell’attestato di dattilografia (1 pt), entrambi esclusivi del profilo amministrativo.
Rispetto a CS e OS, al contrario, questi profili beneficiano della laurea (2 pt) e dell’idoneità in concorso pubblico (1-2 pt), voci assenti nelle tabelle dei profili ausiliari.
La CIAD non è un titolo valutabile: è il requisito di accesso che abilita tutto il resto
La Certificazione Internazionale di Alfabetizzazione Digitale rappresenta la novità più rilevante introdotta dal DM 89/2024 rispetto al precedente DM 50/2021.
Non si tratta di un titolo aggiuntivo che produce punti, ma di un requisito di ammissione che filtra l’ingresso nelle graduatorie. Comprenderne la natura evita uno degli errori più diffusi al momento della presentazione della domanda.
Perché non compare nella colonna “punti”: il DM 89/2024 la classifica come requisito di accesso, non come titolo culturale – confonderle è l’errore più comune
La CIAD è disciplinata dal CCNL Istruzione e Ricerca del 18 gennaio 2024, in particolare dall’art. 59 comma 10 e dalla Dichiarazione Congiunta n. 5, e recepita dal DM 89/2024 come requisito di ammissione.
La certificazione deve essere rilasciata da un ente accreditato presso l’ente di accreditamento nazionale (Accredia), registrata presso il medesimo ente, in corso di validità all’atto dell’iscrizione in graduatoria, e deve attestare il superamento di un test finale sulle competenze informatiche:
- conoscenza dei sistemi operativi;
- word processor;
- fogli elettronici;
- gestione della posta elettronica.
La differenza rispetto alla certificazione informatica aggiuntiva è sostanziale: la CIAD apre o chiude la porta d’ingresso alla graduatoria, la certificazione informatica aggiuntiva vale 0,25 punti ma non condiziona l’ammissione.
Chi possiede la CIAD come titolo di accesso non può utilizzarla anche come certificazione informatica aggiuntiva: ai fini del punteggio occorre una seconda certificazione distinta.
Per chi è obbligatoria e per chi no: tutti i profili tranne CS – cosa succede senza (esclusione dalla graduatoria)
La CIAD è obbligatoria per l’accesso ai profili di Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico, Cuoco, Infermiere, Guardarobiere e Operatore Scolastico. L’unica eccezione è il Collaboratore Scolastico, per il quale la CIAD non è richiesta come requisito di accesso.
Il termine fissato per la regolarizzazione dei candidati inseriti con riserva nel bando 2024 è stato il 30 aprile 2025; coloro che, a quella data, non avevano ancora conseguito la CIAD sono stati espunti dalla graduatoria.
La decadenza opera in modo automatico: non è prevista alcuna proroga né è ammessa documentazione sostitutiva provvisoria oltre tale data. Per il bando 2027 la regola sarà analoga: senza CIAD non si presenta la domanda, senza CIAD non si rimane in graduatoria.
L’unica eccezione: CS che inserisce la CIAD nella domanda – in quel caso vale 0,25 pt come certificazione informatica ordinaria, non come CIAD
Per il solo profilo di Collaboratore Scolastico, dove la CIAD non è requisito di accesso, la certificazione può essere inserita nella domanda e valutata come certificazione informatica aggiuntiva da 0,25 punti.
In pratica, per il CS la CIAD e la certificazione informatica aggiuntiva coincidono: chi la possiede non deve conseguire un secondo titolo informatico per ottenere i 0,25 punti in graduatoria.
L’aspirante CS che vuole candidarsi anche per altri profili (ad esempio Operatore Scolastico, o AA con diploma di maturità) è, comunque, obbligato a possedere la CIAD come requisito di accesso per quei profili, oltre che come titolo di punteggio per il CS.
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Titoli di servizio valutabili: come si calcola il punteggio per ogni anno di supplenza
Il servizio è la componente che più di ogni altra determina la posizione in graduatoria nel lungo periodo.
Ogni anno di supplenza si traduce in punti che si sommano al voto del diploma e ai titoli culturali, con coefficienti che dipendono da tre variabili:
- profilo in cui è stato prestato il servizio;
- tipologia di istituzione (statale o paritaria, scuola o altra PA);
- continuità del rapporto di lavoro.
Per una stima realistica del punteggio futuro, occorre distinguere tra servizio già maturato al momento della domanda e servizio che si conta di maturare nei prossimi mesi: il DM 89/2024 stabilisce che i titoli devono essere posseduti alla data di scadenza della domanda, senza possibilità di integrazione successiva.
Servizio nello stesso profilo in scuole statali: 6 pt/anno (0,50 pt/mese) – la componente con il peso maggiore nel lungo periodo
Il servizio prestato nello stesso profilo ATA per cui si presenta domanda, in scuole statali, nelle istituzioni convittuali o nelle scuole e culturali italiane all’estero, vale 6 punti per ogni anno scolastico.
La frazione mensile è di 0,50 punti per ogni mese o frazione superiore ai 15 giorni.
Tre mesi di supplenza, ad esempio, valgono 1,5 punti; sei mesi valgono 3 punti; un anno scolastico completo (intero o equivalente) vale 6 punti.
Due anni di servizio pieno nello stesso profilo equivalgono a 12 punti, una cifra superiore al punteggio massimo ottenibile con tutti i titoli culturali di qualsiasi profilo.
La componente del servizio è, quindi, decisiva per chi ha già maturato esperienza nelle scuole e vuole massimizzare la posizione in graduatoria.
Servizio in altro profilo, scuole paritarie, enti locali e PA: coefficienti ridotti – tabella delle varianti più comuni
I coefficienti ridotti si applicano a tutti i servizi che non rientrano nella voce principale. Le varianti più comuni:
- Servizio nello stesso profilo in scuole paritarie: il punteggio si dimezza (3 pt/anno, 0,25 pt/mese).
- Servizio in altro profilo ATA in scuole statali: coefficiente ridotto secondo la tabella (tipicamente metà o un terzo).
- Servizio presso altre Amministrazioni statali (non scolastiche): punteggio ridotto, valutato solo se prestato nello stesso profilo corrispondente.
- Servizio prestato in enti locali fino al 31 dicembre 1999: equiparato al servizio statale purché nello stesso profilo professionale o in profilo corrispondente.
Regole speciali: part-time vale per intero, servizi sovrapposti nello stesso periodo si conta solo il più favorevole, servizio militare e civile
Il DM 89/2024 precisa alcune regole operative:
- il punteggio per il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale con lo Stato o con gli Enti locali, per tutti i titoli di servizio da valutare ai sensi dell’Allegato A, è valutato per intero, secondo i valori espressi nella corrispondente tabella di valutazione dei titoli;
- in caso di servizi sovrapposti nello stesso periodo, si valuta solo quello più favorevole per l’aspirante;
- il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica; se prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l’abolizione dell’obbligo di leva.
Clausola di salvaguardia: chi aveva certificazioni informatiche con punteggi superiori (0,50–0,60 pt) nel 2021 li mantiene – nessuna rivalutazione al ribasso
Il DM 89/2024 ha uniformato il punteggio di tutte le certificazioni informatiche a 0,25 punti. Prima del decreto, alcune certificazioni di livello avanzato valevano fino a 0,50 o 0,60 punti.
Per la valutazione delle certificazioni informatiche diverse da quella di alfabetizzazione digitale, prevista quale titolo di accesso, non si procede a rivalutazione del punteggio ottenuto in sede di valutazione dei titoli per i candidati che abbiano presentato domanda d’inserimento, d’aggiornamento o di conferma fino all’emanazione del decreto ministeriale 3 marzo 2021, n. 50.
La clausola di salvaguardia tutela chi aveva conseguito certificazioni di alto livello prima del 2021: il punteggio originario resta invariato e non viene ricondotto al nuovo valore uniforme di 0,25 punti.
Nessuna rivalutazione al ribasso penalizza, quindi, gli aspiranti storici delle graduatorie.
Come pianificare i titoli in vista del prossimo aggiornamento delle graduatorie (primavera 2027)
L’aggiornamento delle graduatorie di terza fascia è un’operazione triennale: il DM 89/2024 ha aperto il triennio 2024/2025–2026/2027 e il prossimo ciclo è atteso per la primavera del 2027, con validità per il triennio 2027/2028–2029/2030.
Chi non presenta domanda nel 2027 o non riesce a conseguire i titoli in tempo deve attendere il 2030.
La pianificazione dei titoli culturali è l’unica leva su cui si può agire in modo programmato.
Il servizio dipende dalle chiamate effettive, il voto del diploma è immutabile, i titoli culturali sono, invece, il margine su cui ogni aspirante può decidere quanto investire in vista della domanda.
La finestra temporale: i titoli devono essere posseduti alla data di scadenza della domanda – art. 2 comma 13 DM 89/2024
I titoli culturali e di servizio sono valutati solo se posseduti alla data di scadenza della presentazione della domanda.
L’articolo 2 comma 13 del DM 89/2024 non ammette integrazioni successive: un corso in fase di completamento alla scadenza della domanda non produce punteggio, anche se l’attestato viene rilasciato il giorno dopo.
Per il bando 2027 – la cui apertura è prevedibile tra aprile e giugno 2027 sulla base del calendario 2024 – la scadenza utile per conseguire i titoli si colloca indicativamente nella primavera 2027.
Chi vuole includere nuovi attestati nella domanda deve iscriversi ai corsi con un anticipo sufficiente a completare la formazione e ricevere il titolo prima della scadenza.
Per qualifiche professionali EQF 3-4 (OSA, ASACOM, OPI) la durata tipica è di 300-500 ore completabili in 5-8 mesi; per la qualifica EQF 5 di Segretario Coordinatore Amministrativo e per l’attestato di dattilografia i tempi sono contenuti entro i 5 mesi.

Per CS e OS: conseguire entro autunno 2026 la coppia socio-assistenziale + socio-sanitaria (OSA + OSS) per 2 punti consolidati
La strategia prudente per Collaboratore Scolastico e Operatore Scolastico punta sulla cumulabilità consolidata dai chiarimenti ministeriali: una qualifica della categoria socio-assistenziale (tipicamente OSA o ASACOM) e una della categoria socio-sanitaria (OSS).
La combinazione porta a 2 punti di titoli culturali in forma consolidata, ai quali si aggiungono 0,25 punti dell’eventuale certificazione informatica aggiuntiva.
Chi vuole spingersi oltre può valutare l’aggiunta di una terza qualifica (ad esempio OPI per il solo CS, o ASACOM accanto a OSA + OSS), tenendo presente che la cumulabilità di tre titoli resta un’interpretazione non pienamente consolidata dai chiarimenti ministeriali.
Il punteggio complessivo aumenta potenzialmente a 3 punti, ma l’effettiva attribuzione va verificata con l’istituto scolastico capofila della provincia prima di investire nella formazione.
La sequenza più efficiente per chi parte da zero è OSA → ASACOM: la qualifica OSA è prerequisito formale per l’iscrizione al corso ASACOM, e i due percorsi insieme coprono sia la dimensione generalista dell’assistenza sia quella specialistica dell’inclusione scolastica.
L’aggiunta successiva di OPI (per CS) o OSS completa il profilo cumulativo.
Per AA: conseguire Coordinatore Amministrativo e Dattilografia per ottenere i 2,5 pt culturali massimi previsti per questo profilo
Per l’Assistente Amministrativo la strategia è diversa. La combinazione più efficiente in termini di rapporto tra investimento formativo e punteggio ottenuto è Segretario Coordinatore Amministrativo (1,5 pt) + Attestato di Dattilografia (1 pt) + Certificazione informatica (0,25 pt), per un totale di 2,75 punti.
Chi possiede anche una laurea aggiunge ulteriori 2 punti e arriva a 4,75 punti di titoli culturali – il massimo realistico per il profilo AA senza idoneità in concorsi pubblici.
Per chi non può o non vuole conseguire la laurea, la coppia Coordinatore Amministrativo + Dattilografia è il pacchetto minimo efficiente per distinguersi dagli aspiranti che si presentano con il solo diploma di maturità.
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Domande frequenti sui titoli valutabili nelle graduatorie ATA
La CIAD conta come titolo culturale o come requisito di accesso?
La CIAD è requisito di accesso per tutti i profili ATA tranne il Collaboratore Scolastico. Non produce punteggio in graduatoria se utilizzata come titolo di accesso. L’unica eccezione riguarda il profilo CS: in quel caso la CIAD, non essendo requisito di accesso, può essere dichiarata come certificazione informatica aggiuntiva e valere 0,25 punti.
Posso sommare OSA, ASACOM e OPI nella stessa domanda?
Il DM 89/2024 non specifica un limite al numero di titoli valutabili tra le qualifiche socio-assistenziali regionali, ma la cumulabilità più consolidata dai chiarimenti ministeriali riguarda la coppia socio-assistenziale + socio-sanitaria (ad esempio OSA + OSS), che porta a 2 punti complessivi. La dichiarazione di tre qualifiche distinte come OSA + ASACOM + OPI resta un’ipotesi interpretativa non pienamente consolidata: è possibile dichiararle tutte nella domanda, ma l’effettiva attribuzione del terzo punto va verificata con l’istituto scolastico capofila della provincia.
Ho una laurea triennale: vale 2 punti per tutti i profili?
La laurea vale 2 punti per i profili di Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico, Cuoco, Infermiere e Guardarobiere. Non produce punteggio per i profili di Collaboratore Scolastico e Operatore Scolastico, le cui tabelle di valutazione (Allegati A/5 e A/6) non prevedono la laurea tra i titoli culturali valutabili.
Ho già preso la dattilografia nel 2019: vale ancora nel 2027?
Sì. L’attestato di dattilografia non ha scadenza e mantiene il suo valore di 1 punto per il profilo di Assistente Amministrativo anche nelle graduatorie 2027, purché rilasciato da ente istituzionalmente riconosciuto e conforme ai requisiti normativi richiamati dal DM 89/2024. Chi ha ottenuto il punto nelle graduatorie precedenti lo conserva grazie alla clausola di salvaguardia.
Entro quando devo avere i titoli per includerli nel bando 2027?
I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza della presentazione della domanda, come previsto dall’art. 2 comma 13 del DM 89/2024. La data precisa sarà comunicata con il bando del 2027; sulla base del calendario 2024, è prevedibile una scadenza tra aprile e giugno 2027. Un titolo in fase di completamento alla scadenza non viene valutato, anche se l’attestato arriva il giorno dopo.
Il servizio part-time vale meno in graduatoria?
No. Il DM 89/2024 stabilisce che il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale, sia nello Stato sia negli Enti locali, è valutato per intero secondo i valori delle tabelle di valutazione dei titoli. Un anno di supplenza part-time come Collaboratore Scolastico in scuola statale vale quindi 6 punti, esattamente come un anno full-time nello stesso profilo.




