Istituite con l’ordinanza n. 60 del 10 luglio 2020 dall’allora Ministro Lucia Azzolina, le GPS rappresentano uno strumento fondamentale nell’ambito delle assegnazioni delle supplenze. Tanto per quelle legate alla fine delle attività didattiche (al 30 giugno) che per quelle annuali (al 31 agosto).
Venerdì 22 aprile è, intanto, arrivato l’atteso parere (non vincolante) Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI) sulla bozza di ordinanza ministeriale. Con tutta una serie di osservazioni e raccomandazioni relative alla trasparenza, alla continuità didattica ed al rispetto delle esigenze dei docenti. A giorni, quindi, il testo definitivo verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Ragion per cui è lecito supporre che l’apertura delle operazioni di presentazione delle relative domande potrebbe avvenire già il prossimo 2 maggio.
Sarà possibile iscriversi esclusivamente per via telematica, utilizzando l’apposito portale Servizio Istanze OnLine (alias POLIS – Presentazione On Line delle IStanze) del Miur.
Si potrà scegliere una sola provincia. In caso di aggiornamento, l’aspirante supplente potrà confermare la provincia scelta nel 2020 oppure optare per un’altra. Prevista, inoltre, anche la scelta di venti scuole per ogni classe di concorso nell’ambito delle Graduatorie d’Istituto (GI).
Le novità dell’ordinanza
In attesa della pubblicazione del testo definitivo dell’ordinanza, ripercorriamo quelle che sono le indicazioni contenute nella bozza.
Come chiesto dai sindacati, potranno iscriversi con riserva anche i candidati privi del necessario titolo di accesso (TFA Sostegno e laurea in Scienze della Formazione Primaria). Con riserva da sciogliere presumibilmente entro il 20 luglio. Nessuna deroga, invece, per i diplomandi e per i laureandi della sessione estiva. Tra i titoli sarà anche possibile far valere per intero (con riserva) il titolo di servizio relativo all’anno scolastico in corso. Anche in questo caso sarà necessario una conferma successiva. Sebbene non gradite alle organizzazioni sindacali, resta confermato l’inasprimento delle sanzioni previste in caso di rinuncia o abbandono delle supplenze. I primi non potranno più accedere, per l’intero anno scolastico, ad incarichi al 30 giugno o al 31 agosto e verranno esclusi dalle graduatorie di ogni classe di concorso a cui sono iscritti. Per i secondi, invece, tale punizione sarà estesa a tutto il biennio di vigenza delle Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS). Inoltre, dai chiarimenti del Ministero si apprende che anche nel caso di rifiuto di una supplenza breve fino a 10 giorni l’aspirante docente verrà cancellato dalle graduatorie di infanzia e primaria. E ancora, il rifiuto di una supplenza ordinaria avrà come conseguenza l’esclusione, nel caso in cui il docente vi sia iscritto, anche dalle graduatorie di sostegno dello stesso grado.
La bozza di ordinanza ministeriale prevede, inoltre, la possibilità, per gli specializzandi del VI ciclo TFA sostegno e per i laureandi del Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria, la possibilità di iscriversi con riserva (da sciogliere, probabilmente, entro il 20 luglio). Nessuna deroga, invece, per i diplomandi e per i laureandi della sessione estiva.
Buone notizie anche per i docenti che, pur avendo stipulato un contratto di supplenza per l’anno scolastico in corso, non hanno ancora acquisito il relativo punteggio. Il timore era quello di dover aspettare il prossimo aggiornamento delle GPS (fra due anni) per poter utilizzare il punteggio completo derivante dal servizio per l’anno scolastico 2021/2022. Accogliendo anche in questo caso le proposte dei sindacati, il Ministero ha assicurato che non bisognerà aspettare l’aggiornamento del prossimo biennio. I docenti con contratto al 30 giugno o al 31 agosto potranno, pertanto, inserire il punteggio pieno, sebbene con riserva. Da sciogliere, ovviamente, al termine delle lezioni stesse. Ognuno a seconda del contratto in essere.
GPS. Come funzionano?
La validità delle Graduatorie provinciali per le supplenze resta biennale. Per cui l’aggiornamento che partirà tra pochi giorni durerà per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24.
Nell’assegnazione degli incarichi di supplenza, si fa ricorso alle GPS subito dopo lo scorrimento delle Graduatorie ad esaurimento (GaE). E questo vale sia per quelle legate alla fine delle attività didattiche (al 30 giugno) che per quelle annuali (al 31 agosto).
Inoltre, il decreto Milleproroghe prevede la possibilità, per gli iscritti nella Prima fascia Sostegno delle GPS, di essere utilizzati per l’immissione in ruolo su posti di sostegno. Ma questo solo nel caso in cui, dopo aver attinto alle GaE ed ai concorsi, dovessero esserci ancora posti disponibili.
Nello specifico, le GPS sono articolate in due fasce.
GPS. Scuola dell’Infanzia e Primaria
- Prima fascia: soggetti in possesso dell’abilitazione, ovvero laurea in Scienze della Formazione Primaria oppure diploma di scuola magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 o analogo titolo di abilitazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;
- Seconda fascia: studenti del corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria, dal terzo, quarto e quinto anno, ma che abbiano conseguito rispettivamente 150, 200 e 250 CFU.
GPS. Scuola Secondaria di I e II Grado
- Prima fascia: docenti già abilitati;
- Seconda fascia: docenti in possesso del titolo di accesso idoneo alla specifica classe di concorso e dei 24 CFU oppure abilitazione su altra classe di concorso o altro grado o anche precedente inserimento nelle GPS per la medesima classe di concorso.
- Per la seconda fascia vi è una specifica Tabella dedicata ai profili di ITP: possesso del titolo di accesso + 24 CFU, oppure del titolo di accesso e abilitazione in altra classe di concorso o altro grado oppure già inseriti nelle GPS per la stessa classe di concorso.
GPS. Posto su Sostegno
- Prima fascia: docenti specializzati su sostegno nel relativo grado;
- Seconda fascia: soggetti privi della specializzazione, ma che abbiano maturato almeno tre anni di servizio su posti di sostegno nel relativo grado entro l’anno scolastico precedente all’inserimento nelle graduatorie oppure in possesso del titolo di accesso alle GPS di seconda fascia del relativo grado.