L’articolo 15 dell’OM n. 27 del 16 febbraio 2026 regola gli effetti della rinuncia, della mancata presa di servizio e dell’abbandono delle supplenze docenti. Chi valuta di lasciare una supplenza docente per un incarico ATA deve guardare a due dati: se ha già preso servizio e da quale graduatoria arriva l’incarico.
Da lì dipende la sanzione, che può arrivare a bloccare ogni supplenza docente nelle scuole statali fino al 2028.
SOMMARIO
ToggleLasciare una supplenza docente per ATA: cosa dice l’OM 27/2026
L’OM 27/2026 non contiene una norma dedicata al passaggio da docente ad ATA. La risposta si ricava dall’art. 15, che disciplina rinuncia, mancata presa di servizio e abbandono delle supplenze docenti.
L’unica uscita senza sanzioni prevista dall’ordinanza è quella del comma 3: chi è in servizio su una supplenza breve e saltuaria può lasciarla solo per una supplenza docente annuale o fino al 30 giugno. Un incarico ATA non rientra nella deroga.
Va precisato che lavorare come docente e come ATA nello stesso anno scolastico non è vietato: l’art. 14, comma 21, ammette prestazioni diverse purché non svolte in contemporaneità . A far scattare la sanzione è l’interruzione della supplenza docente in corso.
Prima della presa di servizio: la mancata presa di servizio
Chi ha accettato la supplenza, non ha ancora preso servizio e sceglie l’incarico ATA incorre nella mancata presa di servizio. Gli effetti cambiano in base alla graduatoria da cui arriva la supplenza.
| Supplenza accettata da | Effetto della mancata presa di servizio | Durata |
| GAE o GPS | Perdita delle supplenze annuali e fino al 30 giugno, per tutte le classi di concorso e i posti di ogni grado, anche tramite interpello (art. 15, c. 1, lett. a) | Intero biennio, fino al 31 agosto 2028 |
| Graduatoria di istituto, posto comune | Perdita delle supplenze da quella graduatoria, per lo stesso insegnamento e per il sostegno dello stesso grado (art. 15, c. 2, lett. a) | Anno scolastico in corso |
| Graduatoria di istituto, posto di sostegno (docenti specializzati) | Perdita delle supplenze da quella graduatoria, per il sostegno e per tutti i posti e le classi di concorso dello stesso grado (art. 15, c. 2, lett. a) | Anno scolastico in corso |
Per le supplenze da graduatoria di istituto la sanzione non si applica a chi ha già accettato un’altra supplenza. Negli altri casi l’effetto resta circoscritto alla singola graduatoria della scuola, per l’anno in corso.
Dopo la presa di servizio: l’abbandono
Se il docente ha già preso servizio, lasciare la supplenza per l’incarico ATA equivale ad abbandono del servizio. È la sanzione più grave tra quelle previste dall’OM 27/2026 per rinuncia, mancata presa di servizio e abbandono.
Chi abbandona perde la possibilità di ottenere supplenze annuali, fino al 30 giugno e temporanee, per tutte le classi di concorso e i posti di ogni grado, per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie (art. 15, comma 1, lettera b, e comma 2, lettera b). Il testo non richiama espressamente l’interpello, ma la formula è generale e comprende anche le supplenze conferibili con quella procedura.
Per il quadro completo di interpelli e sanzioni, consulta la guida Graduatorie GPS 2026, l’interpello al posto della MAD.
Quanto dura la sanzione
Le GPS e le graduatorie di istituto valgono per gli anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028 (art. 1, comma 1). La sanzione per abbandono dura quindi per tutto il biennio di vigenza, cioè fino al 31 agosto 2028, data di chiusura dell’a.s. 2027/2028.
Chi abbandona nel 2026/2027 resta escluso dalle supplenze docenti per il resto dell’anno e per tutto il 2027/2028. Chi abbandona nel 2027/2028 perde soltanto la parte residua del biennio.
Cosa cambia rispetto all’OM 88/2024
La durata non è una novità : già l’OM 88/2024 collegava l’abbandono all’intero periodo di vigenza delle graduatorie. Con l’OM 27/2026 cambia invece l’ampiezza della sanzione.
L’abbandono di una supplenza da GAE o GPS fa perdere ora anche le supplenze temporanee. Per l’abbandono di una supplenza da graduatoria di istituto il testo non limita più la perdita alle sole graduatorie di istituto: la estende a tutte le tipologie di supplenza, annuali e fino al 30 giugno comprese.
Per tutte le novità dell’ordinanza, consulta Ordinanza GPS 2026: tutte le novità dell’OM.
Cosa la sanzione non impedisce
L’OM 27/2026 regola le supplenze nelle scuole statali (art. 1, comma 1). La sanzione non impedisce quindi di insegnare nelle scuole paritarie.
L’abbandono non comporta neppure il depennamento dalle graduatorie, che l’art. 15, comma 4, riserva ad alcune condizioni ostative dell’art. 6. L’aspirante resta inserito nelle GPS e nelle graduatorie di istituto, ma non può ottenere supplenze fino al termine del biennio.
L’ordinanza non incide nemmeno sulla partecipazione ai concorsi, che seguono bandi propri.
Docenti e ATA appartengono allo stesso comparto Istruzione e Ricerca, ma le supplenze seguono regole distinte. Il contratto ATA resta disciplinato dalle norme sulle supplenze del personale ATA, che l’OM 27/2026 non modifica.
Valuti il percorso ATA? I titoli per il 2027
Chi guarda al lavoro ATA come prospettiva di lungo periodo parte dalle graduatorie di terza fascia, il canale di ingresso alle supplenze. Maturati 24 mesi di servizio, si può poi partecipare al concorso per titoli, la cui graduatoria è utilizzata per le immissioni in ruolo.Â
Il prossimo aggiornamento della terza fascia è atteso nel 2027, come spiegato in Aggiornamento graduatorie ATA terza fascia 2027.
Per profili, stipendi e requisiti, consulta la guida Personale ATA: profili, stipendi e requisiti. I corsi ATA di Scuola Moscati permettono di conseguire, in vista dell’aggiornamento, i titoli di accesso e di punteggio.
Domande frequenti (FAQ)
Posso lasciare una supplenza docente per un incarico ATA senza sanzioni?
No. L’art. 15, comma 3, dell’OM 27/2026 consente di lasciare una supplenza breve e saltuaria solo per una supplenza docente annuale o fino al 30 giugno, non per un incarico ATA.
Cosa succede se ho accettato ma non ho ancora preso servizio?
Si tratta di mancata presa di servizio. Per una supplenza da GAE o GPS si perdono per tutto il biennio le supplenze annuali e fino al 30 giugno; per una supplenza da graduatoria di istituto l’effetto riguarda solo quella graduatoria per l’anno in corso.
Cosa succede se lascio la cattedra dopo aver preso servizio?
Si tratta di abbandono del servizio. Si perdono le supplenze docenti nelle scuole statali, comprese quelle temporanee e quelle ottenibili tramite interpello, per tutte le classi di concorso e i posti di ogni grado, fino al 31 agosto 2028.Â
Dopo l’abbandono posso insegnare in una scuola paritaria?
Sì, l’OM 27/2026 regola le supplenze nelle scuole statali. La sanzione non riguarda l’insegnamento nelle scuole paritarie.

