Riforma Bianchi: il testo del decreto legge in Gazzetta Ufficiale

Il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 è entrato in vigore l’1 maggio 2022. Tale dispositivo rientra all’interno del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). In pochissimo tempo, dunque, la bozza proposta dal Ministro Bianchi è divenuta decreto.

Tale velocità, però, non è stata apprezzata da tutti. Sia i docenti che i sindacati lamentano numerose

 

perplessità a riguardo. Il testo in questione va a sviluppare un nuovo percorso formativo per quanto riguarda il reclutamento dei futuri insegnanti. Risulta doveroso analizzarlo nei dettagli specialmente in vista delle prossime riaperture delle GPS che dovrebbero avvenire nel mese di maggio.

Il nuovo decreto-legge è stato inserito all’interno della Gazzetta Ufficiale. Manca all’appello l’asserzione da parte del Parlamento e ciò implica che la Riforma Bianchi potrebbe subire delle modifiche in corso d’opera. Cosa che, tra l’altro, risulta essere la speranza dei dipendenti scolastici.

 

Articolo 44

(Formazione iniziale e continua dei docenti delle scuole secondarie)

In esso si può leggere che al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) la rubrica del Capo I è sostituita dalla seguente: «Articolazione e obiettivi della formazione dei docenti e selezione per concorso»;
  2. b) l’articolo 1 è sostituito dal seguente: «Art. 1 (Modello integrato di formazione e di abilitazione dei docenti).
  3. Il fine è quello di elevare la qualificazione professionale dei docenti della scuola secondaria basandosi su un modello formativo strutturato e raccordato tra le università, le istituzioni dell’alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM) e le scuole, idoneo a sviluppare coerentemente le competenze necessarie per l’esercizio della professione di insegnante. Al fine di ciò è stato introdotto un percorso universitario e accademico di formazione iniziale e abilitazione dei docenti di posto comune.
  1. Il suddetto percorso ha l’obiettivo di accertare nei futuri docenti:
  2. a) le competenze culturali, disciplinari, pedagogiche, didattiche e metodologiche, specie quelle dell’inclusione;
  3. b) le competenze proprie della professione di docente, in particolare pedagogiche, relazionali valutative, organizzative e tecnologiche, integrate in modo equilibrato con i saperi disciplinari. Risulta richiesta anche la conoscenza della legislazione scolastica;
  4. c) la capacità di progettare percorsi didattici flessibili e adeguati alle capacità e ai talenti degli studenti;
  5. d) la capacità di svolgere con consapevolezza i compiti connessi con la funzione di docente e con l’organizzazione scolastica e la deontologia professionale.
  1. La formazione continua obbligatoria al pari di quella continua incentivata di cui all’articolo 16-ter dei docenti di ruolo prosegue e completa la loro formazione iniziale secondo un sistema integrato, coerente con le finalità di innovazione del lavoro pubblico e coesione sociale, volto a metodologie didattiche innovative e a competenze linguistiche e digitali.
  1. c) l’articolo 2 è, invece, sostituito dal seguente: «Art. 2 (Sistema di formazione iniziale e accesso in ruolo).

Il sistema di formazione iniziale e di accesso in ruolo a tempo indeterminato si articola in:

  1. a) un percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale con prova finale corrispondente a non meno di 60 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, nel quale sono acquisite dagli aspiranti docenti competenze teorico-pratiche;
  2. b) un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale;
  3. c) un periodo di prova in servizio di durata annuale con test finale e valutazione conclusiva.

 

Articolo 45

(Valorizzazione del personale docente)

«593-bis. In sede di prima applicazione e nelle more dell’aggiornamento contrattuale, una quota pari al 10 per cento dello stanziamento annuale previsto al comma 592 è riservato alla valorizzazione del personale docente che garantisca l’interesse dei propri alunni e studenti alla continuità didattica ai sensi del comma 593, lettera b-bis), e con decreto del Ministro dell’istruzione, da adottare entro il 30 giugno 2022, sono stabiliti i criteri per l’attribuzione delle suddette risorse, che tengono conto almeno degli anni di permanenza del docente nella stessa istituzione scolastica e della residenza o domicilio abituale in luogo diverso da quello in cui ha sede l’istituzione scolastica»

 

Articolo 46

(Perfezionamento della semplificazione della procedura di reclutamento degli insegnanti)

1) alla lettera a), primo periodo, dopo le parole «risposta multipla» sono inserite le seguenti «o di una prova strutturata fino al 31 dicembre 2024 e con più quesiti a risposta aperta a far data dal 1° gennaio 2025» e dopo la parola «nonché» sono inserite le seguenti «sulle metodologie e le tecniche della didattica generale e disciplinare»;

2) alla lettera b), dopo le parole «prova orale» sono aggiunte le seguenti «nella quale si accertano, oltre alle conoscenze disciplinari, le competenze didattiche e le capacità e l’attitudine all’insegnamento anche attraverso un test specifico»;

  1. b) dopo il comma 10, è inserito il seguente:

«10.1. La redazione dei quesiti della prova scritta di cui al comma 10, anche a titolo oneroso, è assegnata a una o più università. È altresì istituita con decreto del Ministero dell’istruzione, da emanarsi entro il 10 giugno 2022, una commissione di elevata qualificazione scientifica e professionale che, anche sulla base delle evidenze desunte dalla prima applicazione della riforma delle procedure di reclutamento di cui al presente articolo, propone al Ministero dell’istruzione l’adozione di linee guida sulla metodologia di redazione dei quesiti affinché questi consentano di accertare le concrete competenze tecniche e metodologiche necessarie all’insegnamento, oltre che una solida preparazione disciplinare dei candidati. Ai componenti della Commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati»;

 

Articolo 47

(Misure per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui è titolare il Ministero dell’istruzione)

« 1. Al fine di potenziare le azioni di supporto alle istituzioni scolastiche per l’attuazione degli interventi legati al Piano nazionale di ripresa e resilienza relativi alla digitalizzazione delle scuole, per ciascuno degli anni scolastici ricompresi tra l’anno scolastico 2022/2023 e l’anno scolastico 2025/2026 è individuato dal Ministero dell’istruzione – Unità di missione per il PNRR un numero di docenti e assistenti amministrativi pari a ottantacinque e un numero fino a un massimo di tre dirigenti scolastici da porre in posizione di comando presso l’Amministrazione centrale e presso gli Uffici scolastici regionali per la costituzione del Gruppo di supporto alle scuole per il PNRR. Tale Gruppo di supporto, nonché le equipe formative territoriali, già costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 725, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e rientranti tra i progetti in essere del PNRR, assicurano un costante accompagnamento alle istituzioni scolastiche per l’attuazione degli investimenti del PNRR, con il coordinamento funzionale dell’Unità di missione del PNRR».

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