Quando si parla di didattica di inclusione, ciò che viene a mancare è la continuità.
Infatti, quando si parla dei posti di sostegno, la continuità didattica rimane solo un buon proposito che non trova la sua realizzazione effettiva.
Il d.lgs. n. 66/17 (Norme per la promozione
dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità) all’ art.14 comma 3 prevede che: ai docenti con contratto a tempo determinato per i posti di sostegno didattico possono essere proposti ulteriori contratti a tempo determinato nell’anno scolastico successivo, nel caso resti la disponibilità dei posti e le operazioni relative al personale a tempo indeterminato.
Nel 2019, in seguito alle proteste messe in atto dalle famiglie degli alunni con disabilità, si giunse a un accordo tra Ministero ed Osservatorio ministeriale sull’inclusione scolastica.
È stato redatto, infatti, un testo che prevedeva la continuità didattica per almeno un secondo anno con i docenti supplenti.
Testo che, ovviamente, avrebbe tenuto conto delle graduatorie ai fini delle nomine su posti di sostegno, ma lasciando come priorità la sede che sarebbe rimasta coperta dal supplente in continuità.
Purtroppo il CSPI espresse parere negativo su tale bozza e da allora la questione non è più stata ripresa.
La proposta della FISH
Lo scorso dicembre la Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap (FISH) ha presentato una proposta di legge al Ministero per quanto riguarda la continuità didattica dei docenti specializzati per il sostegno.
In questa proposta sono contenute molte altre norme utili per poter rendere la scuola inclusiva per tutti gli alunni ed alunne con disabilità. La proposta di legge prevede 17 articoli e il secondo tratta proprio della continuità, prevedendo che gli studenti con disabilità debbano restare con lo stesso docente fino a che non verrà completato il grado d’istruzione in questione.
Non si impedisce a quanti sono ben posizionati in graduatoria per gli incarichi e le supplenze di ricevere la nomina. Solo che per quell’anno dovranno accettare una sede diversa, essendo quella da loro prescelta assegnata in base a questa norma speciale al docente che deve assicurare il rispetto del principio della continuità didattica.
Non rimane che sperare che il Ministero dell’Istruzione possa intervenire e rendere attuativa la continuità didattica, soddisfacendo le aspettative degli alunni e delle loro famiglie, quanto dei docenti di sostegno.