Concorso straordinario bis: gli anni di servizio su sostegno

Il 16 giugno chiuderanno le istanze per la presentazione della domanda per partecipare al Concorso Straordinario Bis. A seguire vi sarà l’unica prova del concorso, ovvero un colloquio orale. Il punteggio dato dalla prova sommato a quello relativo alla valutazione dei titoli formerà una graduatoria con la quale si spera di coprire tutti i 14.000 posti banditi. Il servizio che dà punteggio per questo concorso è solo quello specifico sulla classe di concorso. Per poter partecipare, infatti, servono almeno tre annualità di servizio, di cui almeno una specifica. Danno punteggio e sono validi anche gli anni di servizio su sostegno?

 

Servizio su sostegno, utile per le annualità

In molti si chiedono se il servizio sul posto di sostegno può garantire dei punti in più.

Purtroppo, la risposta è negativa. Il servizio sul posto di sostegno può essere utilizzato dal docente per raggiungere le annualità richieste. Vengono contate come annualità valide anche senza specializzazione, purché si abbia anche l’annualità specifica.

La situazione cambia quando si va a compilare la sezione Altro Servizio, cioè il campo utile ai fini del punteggio. 

In tal caso, è il sistema stesso che indica che si tratta di un servizio valido solo se prestato per la classe di concorso scelta. Quindi, assolutamente il punteggio non dà punti. 

 

Servizio su sostegno, la tabella di valutazione dei titoli

Vediamo cosa prevede al riguardo la tabella di valutazione dei titoli, Allegato B:

Servizio di insegnamento prestato nella specifica classe di concorso per cui si concorre, nelle scuole del sistema nazionale di istruzione nonché nell’ambito dei percorsi di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, relativi al sistema di istruzione e formazione professionale, purché, nel caso dei predetti percorsi, il relativo servizio sia stato svolto per la tipologia di posto o gli insegnamenti riconducibili alla specifica classe di concorso. È altresì valutato il servizio prestato nelle forme di cui al comma 3 dell’articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, nonché di cui al comma 4-bis dell’articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.Non è valutabile il servizio di insegnamento prestato su posti di sostegno agli alunni con disabilità.

Il servizio prestato nei percorsi di istruzione dei Paesi UE è valutato ove riconducibile alla specificità del posto o della classe di concorso.

Il servizio a tempo determinato è valutato ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.”

1,25 punti per ciascun anno di servizio.

 

Formazione Graduatoria

Per formare la graduatoria sarà importante il voto della prova orale e il punteggio per la valutazione dei titoli. 

Chi si colloca all’interno del numero dei posti messi a bando “vincerà” la partecipazione alla fase successiva, cioè l’anno di formazione e prova.

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