Il Concorso straordinario 2023

Il Concorso straordinario 2023

Il Concorso straordinario 2023_Nella fase di transizione prevista dalla Riforma della formazione iniziale e continua e del reclutamento dei docenti, il Concorso straordinario ter 2023 rappresenta un passo fondamentale. Pur trattandosi di una procedura concorsuale non abilitante,  la stessa mira all’inserimento di 44.654 nuovi docenti nel sistema scolastico.

 

I bandi per le scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I e II grado sono stati resi noti l’11 dicembre. Le candidature si accettano esclusivamente online, con termine ultimo per la presentazione fissato alle ore 23:59 del 9 gennaio 2024

 

Per ulteriori dettagli sulla procedura di candidatura, si rimanda alla presente Guida completa alla compilazione della rivista online “La Scuola Oggi”.

 

Il contingente iniziale di 30.216 posti, approvato con decreto 3 agosto 2023 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 settembre, è stato recentemente incrementato di 14.438 posti tramite il DPCM del 15 dicembre 2023.

 

Le prove concorsuali sono previste tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo. Per quanto riguarda l’assunzione effettiva dei vincitori, questa avverrà nell’anno scolastico 2024-2025.

 

Il Concorso straordinario 2023

Il Concorso straordinario ter rappresenta una delle iniziative chiave delineate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), mirando a contribuire significativamente all’obiettivo di 70.000 nuove assunzioni entro giugno 2026.

 

Questo concorso, che si svolge su scala regionale, non prevede l’abilitazione automatica dei partecipanti né una graduatoria di idonei. I candidati che superano le selezioni, ma non rientrano nel numero dei posti disponibili, hanno infatti la possibilità di essere ammessi solo in caso di rinuncia da parte di altri vincitori.

 

I vincitori del concorso, dopo aver superato tutte le fasi selettive, dovranno completare un percorso formativo universitario aggiuntivo, acquisendo 60 CFU come stabilito dalla Riforma Bianchi, per ottenere l’abilitazione all’insegnamento.

 

I requisiti d’accesso del Concorso Straordinario 2023

I requisiti di partecipazione al Concorso straordinario ter, come delineate dal Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, sono state chiarite sin dal 6 aprile. Momento in cui il Ministro annunciò per la prima volta l’organizzazione di questo rilevante processo di selezione:

 

  • anni di servizio negli ultimi 5 anni nelle scuole statali (di cui almeno uno specifico nella classe di concorso per cui si partecipa);

 

  • oppure 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre 2022.

 

 

In aggiunta ai due criteri principali, che tendono a privilegiare i docenti con esperienza precaria e coloro che sono in possesso dei 24 CFU – requisito valido per l’accesso ai concorsi scolastici fino al 31 dicembre 2024 – i partecipanti al concorso devono anche soddisfare uno dei seguenti requisiti di formazione:

 

Scuola dell’Infanzia e Primaria:

 

  • laurea abilitante in Scienze della formazione primaria;

 

  • diploma di abilitazione magistrale o diploma sperimentale a indirizzo linguistico (conseguito entro il 2001/2002).

 

  • titolo di specializzazione sul sostegno (anche con riserva in attesa di riconoscimento).

 

 

Scuola Secondaria di primo e secondo grado:

 

  • laurea di accesso alla classe di concorso;

 

 

  • oppure il titolo di specializzazione per i posti di sostegno (anche con riserva in attesa di riconoscimento). 

 

 

Come sono strutturate le prove d’esame del Concorso straordinario 2023?

Una volta chiusa la fase di presentazione delle domande di partecipazione al Concorso straordinario 2023 (ore 23:59 del 9 gennaio 2024), i candidati dovranno affrontare le due sole prove d’esame previste: 

 

  • prova scritta;
  • prova orale

 

 

Contrariamente alle precedenti procedure concorsuali, così come per tutti i concorsi scuola nel periodo di attuazione del PNRR, non è prevista alcuna prova preselettiva

 

La prova scritta

Durante la prova scritta (computer based), della durata complessiva di 100 minuti, ai candidati verranno proposti 50 quesiti così suddivisi:

 

  • 10 quesiti di natura pedagogica;

 

  • 15 quesiti di ambito psicopedagogico, compresi gli aspetti legati all’inclusione;

 

  • 15 quesiti di natura didattica-metodologica, con particolare attenzione alla valutazione.

 

  • 5 quesiti riguardanti la competenza linguistica (inglese di livello B2);

 

  • 5 quesiti sulle competenze digitali.

 

 

Ciascun quesito sarà presentato in modo casuale ai candidati e sarà seguito da quattro possibili risposte, di cui soltanto una sarà corretta.

 

La prova orale

Per quanto concerne, invece, la prova orale la stessa è strutturata in maniera diversa a seconda che si partecipi alla procedura concorsuale per i posti comuni o per i posti di sostegno.

 

Posti comuni:

Per i posti comuni, la valutazione sarà focalizzata sulle competenze e le conoscenze specifiche del candidato relative alla materia della classe di concorso.

 

Questo esame rappresenterà anche un momento per valutare le abilità didattiche generali del candidato. Inclusa la capacità di pianificare attività educative efficaci, facendo uso di tecnologie e dispositivi elettronici multimediali.

 

Inoltre, durante la prova orale sarà prevista anche la conduzione di una lezione simulata.

 

Posti di sostegno:

Nell’ambito dei posti di sostegno, la prova orale mira a valutare l’efficacia del candidato nelle attività di assistenza agli studenti con disabilità. Questa parte del concorso si concentra sull’abilità di creare ambienti educativi che favoriscano l’inclusione e sulla capacità di progettare didattica e programmi studi adattati alle diverse esigenze e tipologie di disabilità.

 

Come per i posti comuni, anche in questo caso la prova orale includerà un test didattico specifico, che consisterà nella realizzazione di una lezione simulata.

 

Concorso straordinario 2023: cosa prevede il programma della prova scritta?

Prima ancora dell’annuncio dei bandi relativi al Concorso straordinario ter 2023, il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) ha reso noti i contenuti sui quali sarà incentrata la prova scritta.

 

Programma scuola dell’Infanzia e Primaria

Come previsto dall’Allegato A del decreto ministeriale n. 206 del 26 ottobre 2023, i candidati ai concorsi per posti di insegnamento nella scuola dell’Infanzia e nella scuola Primaria, nonché per i posti di sostegno agli alunni con disabilità, devono essere in possesso dei seguenti requisiti culturali e professionali correlati al posto specifico: 

 

  • sicuro dominio dei contenuti dei sistemi simbolico-culturali, con riferimento ai campi di esperienza e alle discipline di insegnamento, e ai loro fondamenti epistemologici, come individuati dalle Indicazioni nazionali per il curricolo, al fine di realizzare una efficace mediazione metodologico-didattica e una sicura progettazione curricolare e interdisciplinare e di adottare opportuni strumenti di osservazione, documentazione, verifica e valutazione degli alunni, nonché idonee strategie per il miglioramento continuo dei percorsi messi in atto; 

 

  • conoscenza dei fondamenti della psicologia dello sviluppo tipico e atipico dell’età evolutiva, della psicologia dell’apprendimento scolastico e della psicologia dell’educazione, conoscenze pedagogico-didattiche e competenze sociali finalizzate all’attivazione di una positiva relazione educativa, in stretto coordinamento con gli altri docenti che operano nella classe, nella sezione, nel plesso scolastico e con l’intera comunità professionale della scuola, anche realizzando esperienze di continuità orizzontale e verticale. In particolare, ai candidati si richiede la conoscenza, in linea generale, delle principali teorie sull’apprendimento e lo sviluppo in età evolutiva quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, comportamentismo, cognitivismo, strutturalismo, costruttivismo, socio-costruttivismo, psicologia della forma o Gestalt, teorie della personalità, teoria dell’apprendimento sociale, ai fini di una scelta e di un impiego consapevoli in ambito didattico; 

 

  • conoscenza dei modi e degli strumenti idonei all’attuazione di una didattica individualizzata e personalizzata, coerente con i bisogni formativi dei singoli alunni, con particolare attenzione all’obiettivo dell’inclusione scolastica, all’orientamento e alla valorizzazione dei talenti; 

 

  • competenze digitali inerenti all’uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali per potenziare la qualità dell’apprendimento; 

 

  • conoscenza dei principi dell’autovalutazione di istituto, con particolare riguardo all’area del miglioramento del sistema scolastico; 

 

  • conoscenza della legislazione e della normativa scolastica, con riguardo a: 

 

  1. Costituzione della Repubblica italiana; 

 

  1. Legge 107/2015; 

 

  1. autonomia scolastica, con riferimento, in particolare, al D.P.R 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59”; 

 

  1. ordinamenti didattici del sistema integrato di educazione e istruzione da zero a sei anni e del primo ciclo di istruzione: 

 

– D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89, “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione”; 

 

– D.lgs. 13 aprile 2017, n. 65, “Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino ai sei anni”; 

 

– D.M. 22 novembre 2021, n. 334, “Linee pedagogiche per il sistema integrato zerosei”; 

 

– D.M. 16 novembre 2012, n. 254, “Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione” e “Nuovi scenari”, 2018; 

 

– D.lgs. 13 aprile 2017, n. 62, “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato”; 

 

– O.M. 4 dicembre 2020, n. 172, “Valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria” e allegate Linee guida; 

 

– D.M 8 febbraio 2021, n. 5, “Esami integrativi ed esami di idoneità nei percorsi del sistemanazionale di istruzione”; 

 

– Legge 20 agosto 2019, n. 92, “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica”; 

 

– D.M. 22 giugno 2020, n. 35, “Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica”; 

 

– D.M. 3 ottobre 2017, n. 742, “Certificazione delle competenze al termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione”; 

 

  1. governance delle istituzioni scolastiche (Testo Unico, Titolo I capo I); 

 

  1. stato giuridico del docente, contratto di lavoro, disciplina del periodo di formazione e di prova (CCNL vigente; D.M. 16 agosto 2022, n. 226, relativo all’anno di formazione e prova per docenti neoassunti); 

 

  1. compiti e finalità di INVALSI e INDIRE; 

 

  1. il sistema nazionale di valutazione (D.P.R. 28 marzo 2013, n. 80, “Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione”); 

 

  1. normativa generale per l’inclusione degli alunni con disabilità, con disturbi specifici di apprendimento (DSA) e con altri bisogni educativi speciali (BES): 

 

– Legge 5 febbraio 1992, n. 104, “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” (articoli di interesse); 

 

– D.lgs. 13 aprile 2017, n. 66, “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità” e D.lgs. 7 agosto 2019, n. 96, “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66”; 

 

– Decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182, “Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità”; 

 

– Legge 8 ottobre 20l0, n. 170, “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”; 

 

– “Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento” allegate al D.M. 12 luglio 2011, n. 5669; 

 

– Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica (D.M. 27 dicembre 2012); 

 

– Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri (nota MIUR prot. n. 4233 del 19 febbraio 2014), Orientamenti interculturali idee e proposte per l’integrazione di alunni e alunne provenienti da contesti migratori (nota Ministero dell’istruzione marzo 2022); 

 

– Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio delle alunne e degli alunni che sono stati adottati (nota prot. n. 5 del 28 marzo 2023); 

 

– Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo, prot. Gab. n. 18 del 13 gennaio 2021; 

 

  • conoscenza dei seguenti documenti europei in materia educativa

 

– Organizzazione delle Nazioni Unite; 

 

– Risoluzione adottata dall’Assemblea Generale il 25 settembre 2015 Trasformare il nostro mondo: l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile; 

 

– Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea, relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente del 22 maggio 2018;

 

– Risoluzione del Consiglio su un quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell’istruzione e della formazione verso uno spazio europeo dell’istruzione e oltre (2021-2030); 

 

– Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea relativa ai sistemi di educazione e cura di alta qualità della prima infanzia del 22 maggio 2019. 

 

Programma scuola Secondaria di primo e secondo grado

Come previsto dall’Allegato A del decreto ministeriale n. 205 del 26 ottobre 2023, i candidati ai concorsi per posti di insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune o di sostegno, devono dimostrare il possesso dei seguenti requisiti culturali e professionali correlati al posto specifico: 

 

  • sicuro dominio dei contenuti delle discipline di insegnamento e dei loro fondamenti epistemologici, come individuati dalle Indicazioni nazionali e dalle Linee guida vigenti, al fine di realizzare un’efficace mediazione metodologico-didattica e una solida progettazione curricolare e interdisciplinare e di adottare opportuni strumenti di osservazione, verifica e valutazione degli alunni, nonché idonee strategie per il miglioramento continuo dei percorsi messi in atto; 

 

  • conoscenza dei fondamenti della psicologia dello sviluppo tipico e atipico, della psicologia dell’apprendimento scolastico e della psicologia dell’educazione, conoscenze pedagogico-didattiche e competenze sociali finalizzate all’attivazione di una positiva relazione educativa, in stretto coordinamento con gli altri docenti che operano nella classe, nel plesso scolastico e con l’intera comunità professionale della scuola, anche realizzando esperienze di continuità orizzontale e verticale. In particolare, ai candidati si richiede la conoscenza, in linea generale, delle principali teorie sullo sviluppo in età evolutiva, con particolare riferimento all’età preadolescenziale e adolescenziale, e sull’apprendimento quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, comportamentismo, cognitivismo, strutturalismo, costruttivismo, socio-costruttivismo, psicologia della forma o Gestalt, teorie della personalità, teoria dell’apprendimento sociale, ai fini di una scelta e di un impiego consapevoli in ambito didattico; 

 

  • conoscenza dei modi e degli strumenti idonei all’attuazione di una didattica individualizzata e personalizzata, coerente con i bisogni formativi dei singoli studenti, con particolare attenzione all’inclusione scolastica, all’orientamento e alla valorizzazione dei talenti; 

 

  • padronanza delle competenze digitali inerenti all’uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali per potenziare la qualità dell’apprendimento; 

 

  • conoscenza dei principi dell’autovalutazione di istituto, con particolare riguardo all’area del miglioramento del sistema scolastico; 

 

  • conoscenza della legislazione e della normativa scolastica, con riguardo a:

 

  1. Costituzione della Repubblica italiana; 

 

  1. Legge 13 luglio 2015, n. 107; 

 

  1. autonomia scolastica, con riferimento, in particolare, al D.P.R 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59”; 

 

  1. ordinamenti didattici del primo e del secondo ciclo di istruzione: 

 

  • D.lgs. 15 aprile 2005, n. 76, “Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, a norma dell’articolo 2, comma 1, lettera c), della L. 28 marzo 2003, n. 53”; 

 

  • D.M. 22 agosto 2007, n. 139, “Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione, ai sensi dell’articolo 1, comma 622, della L. 27 dicembre 2006, n. 296”; 

 

  • D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89, “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”; 

 

  • D.M. 16 novembre 2012, n. 254, “Regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, a norma dell’articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89” e “Nuovi scenari”, 2018; D.lgs. 13 aprile 2017, n. 61, “Revisione dei percorsi dell’istruzione professionale nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107” e le relative Linee Guida; 

 

  • D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88, “Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133” e le relative Linee Guida; 

 

  • D.P.R.15 marzo 2010, n. 89, “Regolamento recante revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133” e le relative Indicazioni Nazionali; 

 

  • D.P.R. 5 marzo 2013, n. 52 “Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei, a norma dell’articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89”; 

 

  • D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, “Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169”; 

 

  • D.lgs. 13 aprile 2017, n. 62, “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107”; o D.M. 3 ottobre 2017, n. 741, “Esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione”; o D.M. 3 ottobre 2017, n. 742, “Certificazione delle competenze al termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione”; 

 

  • D.M. 8 febbraio 2021, n. 5, “Esami integrativi ed esami di idoneità nei percorsi del sistema nazionale di istruzione”; 

 

  • Legge 20 agosto 2019, n. 92, “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica”; o D.M. 22 giugno 2020, n. 35, Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica; 

 

  • D.M. 22 dicembre 2022, n. 328, “Linee guida per l’orientamento” e. governance delle istituzioni scolastiche (D.lgs. n. 297 del 1994, Titolo I, capo I); f. stato giuridico del docente, contratto di lavoro, disciplina del periodo di formazione e di prova (CCNL vigente; D.M. 16 agosto 2022, n. 226, relativo all’anno di formazione e prova per docenti neoassunti); 

 

  1. compiti e finalità di INVALSI e INDIRE; 

 

  1. sistema nazionale di valutazione (D.P.R. 28 marzo 2013, n. 80, “Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione”); 

 

  1. normativa generale per l’inclusione degli alunni con disabilità, con disturbi specifici di apprendimento (DSA) e con altri bisogni educativi speciali (BES): 

 

  • Legge 5 febbraio 1992, n. 104, “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” (articoli di interesse); 

 

  • D.lgs. 13 aprile 2017, n. 66, “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità” e D.lgs. 7 agosto 2019, n. 96, “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66”; 

 

  • Decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182, “Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità”; 

 

  • Legge 8 ottobre 2010, n. 170, “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”; 

 

  • “Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con Disturbi Specifici di Apprendimento” allegate al D.M. 12 luglio 2011, n. 5669; 

 

  • Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica (D.M. 27 dicembre 2012); 

 

  • Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri (nota MIUR prot. n. 4233 del 19 febbraio 2014), Orientamenti interculturali idee e proposte per l’integrazione di alunni e alunne provenienti da contesti migratori (nota Ministero dell’istruzione marzo 2022); 

 

  • Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio delle alunne e degli alunni che sono stati adottati (nota prot. n. 5 del 28 marzo 2023); 

 

  • Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo, prot.Gab. n. 18 del 13 gennaio 2021; 

 

  • conoscenza dei seguenti documenti in materia educativa

 

  • Organizzazione delle Nazioni Unite – Risoluzione adottata dall’Assemblea Generale il 25 settembre 2015 Trasformare il nostro mondo: l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile; 

 

  • Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea, relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente del 22 maggio 2018; 

 

  • Risoluzione del Consiglio su un quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell’istruzione e della formazione verso uno spazio europeo dell’istruzione e oltre (2021- 2030).

 

 

Quali scuole e classi di concorso riguarderà il Concorso straordinario ter?

Il Concorso straordinario ter 2023, così come anticipato in netto anticipo rispetto alla pubblicazione dei rispettivi bandi, coprirà le scuole di ogni ordine e grado: Infanzia, Primaria, e Secondaria di primo e secondo grado. Sia per i posti comuni che per quelli di sostegno.

 

Ci sembra, invece, utile riportare le classi di concorso della scuola Secondaria di primo e secondo grado per le quali è stata indetta la procedura concorsuale:

 

  • A-01 Arte e immagine nella scuola secondaria di primo grado;
  • A-02 Design dei metalli, dell’oreficeria, delle pietre dure e delle gemme;
  • A-03 Design della ceramica;
  • A-04 Design del libro;
  • A-05 Design del tessuto e della moda;
  • A-06 Design del vetro;
  • A-07 Discipline audiovisive;
  • A-08 Discipline geometriche, architettura, design d’arredamento e dell’industria, scenotecnica;
  • A-09 Discipline grafiche, pittoriche e scenografiche;
  • A-10 Discipline grafico-pubblicitarie;
  • A-11 Discipline letterarie e latino;
  • A-12 Discipline letterarie nella secondaria di secondo grado;
  • A-13 Discipline letterarie, latino e greco;
  • A-14 Discipline plastiche, scultoree e di scenoplastica;
  • A-15 Discipline sanitarie;
  • A-16 Disegno artistico e modellazione odontotecnica;
  • A-17 Disegno e storia dell’arte, nella secondaria di secondo grado;
  • A-18 Filosofia e scienze umane;
  • A-19 Filosofia e storia;
  • A-20 Fisica;
  • A-21 Geografia;
  • A-22 Italiano, storia, geografia nella secondaria di primo grado;
  • A-23 Lingua italiana per discenti di lingua straniera;
  • A-24 Lingue e culture straniere nella secondaria di secondo grado (Arabo, Cinese, Francese, Giapponese, Inglese, Spagnolo, Portoghese, Russo e Tedesco);
  • A-25 Seconda lingua comunitaria nella secondaria di primo grado (Francese);
  • A-25 Inglese nella scuola secondaria di primo grado;
  • A-25 Seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado (Spagnolo e Tedesco);
  • A-26 Matematica;
  • A-27 Matematica e fisica;
  • A-28 Matematica e scienze;
  • A-30 Musica nella scuola secondaria di primo grado;
  • A-31 Scienze degli alimenti;
  • A-32 Scienze della geologia e della mineralogia;
  • A-33 Scienze e tecnologie aeronautiche;
  • A-34 Scienze e tecnologie chimiche;
  • A-35 Scienze e tecnologie della calzatura e della moda;
  • A-36 Scienze e tecnologie della logistica;
  • A-37 Scienze e tecnologie delle costruzioni, tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica;
  • A-38 Scienze e tecnologie delle costruzioni aeronautiche;
  • A-39 Scienze e tecnologie delle costruzioni navali;
  • A-40 Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche;
  • A-41 Scienze e tecnologie informatiche;
  • A-42 Scienze e tecnologie meccaniche;
  • A-43 Scienze e tecnologie nautiche;
  • A-44 Scienze e tecnologie tessili, dell’abbigliamento e della moda;
  • A-45 Scienze economico-aziendali;
  • A-46 Scienze giuridico-economiche;
  • A-47 Scienze matematiche applicate;
  • A-48 Scienze motorie e sportive nella secondaria di secondo grado;
  • A-49 Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di primo grado;
  • A-50 Scienze naturali, chimiche e biologiche;
  • A-51 Scienze, tecnologie e tecniche agrarie;
  • A-52 Scienze, tecnologie e tecniche di produzioni animali;
  • A-53 Storia della musica nella secondaria di secondo grado;
  • A-54 Storia dell’arte;
  • A-55 Strumento musicale nella secondaria di secondo grado;
  • A-56 Strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado;
  • A-57 Tecnica della danza classica;
  • A-58 Tecnica della danza contemporanea;
  • A-59 Tecniche di accompagnamento alla danza e teoria e pratica musicale per la danza;
  • A-60 Tecnologia nella scuola secondaria di primo grado;
  • A-61 Tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali;
  • A-62 Tecnologie e tecniche per la grafica;
  • A-63 Tecnologie musicali;
  • A-64 Teoria analisi e composizione;
  • A-65 Teorie e tecniche della comunicazione;
  • B-02 Conversazione in lingua straniera;
  • B-03 Laboratori di fisica;
  • B-04 Laboratori di liuteria;
  • B-05 Laboratorio di logistica;
  • B-06 Laboratorio di odontotecnica;
  • B-07 Laboratori di esercitazioni pratiche di ottica;
  • B-08 Laboratori di produzioni industriali ed artigianali della ceramica;
  • B-09 Laboratori di scienze e tecnologie aeronautiche;
  • B-10 Laboratori di scienze e tecnologie delle costruzioni aeronautiche;
  • B-11 Laboratorio di scienze e tecnologie agrarie;
  • B-12 Laboratorio di scienze e tecnologie chimiche e microbiologiche;
  • B-13 Laboratori di scienze e tecnologie della calzatura e della moda;
  • B-14 Laboratori di scienze e tecnologie delle costruzioni;
  • B-15 Laboratori di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche;
  • B-16 Laboratorio di scienze e tecnologie informatiche;
  • B-17 Laboratori di scienze e tecnologie meccaniche;
  • B-18 Laboratori di scienze e tecnologie tessili, dell’abbigliamento e della moda;
  • B-19 Laboratori di servizi di ricettività alberghiera;
  • B-20 Laboratori di servizi enogastronomici, settore cucina;
  • B-21 Laboratori di servizi enogastronomici, settore sala e vendita;
  • B-22 Laboratori di tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali;
  • B-23 Laboratorio per i servizi socio-sanitari;
  • B-24 Laboratorio di scienze e tecnologie nautiche;
  • B-25 Laboratorio di scienze e tecnologie delle costruzioni navali;
  • B-26 Laboratorio di tecnologie del legno;
  • B-27 Laboratorio di tecnologie del marmo;
  • B-28 Laboratorio di tecnologie orafe;
  • Sostegno.

 

Decreti n. 205 e n. 206: il Regolamento del Concorso Straordinario 2023

Il decreto n. 206 del 26.10.2023 e il decreto n. 205 del 26.10.2023 fungeranno da Regolamento per il Concorso Straordinario ter 2023 rispettivamente per la scuola dell’Infanzia e Primaria e per la scuola Secondaria di primo e secondo grado.

 

Inoltre, l’Allegato B di ciascun decreto fornisce dettagli fondamentali sulle modalità di valutazione dei titoli dei candidati:

 

Tabelle di valutazione dei titoli: Scuola dell’Infanzia e Primaria

Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell’infanzia e primaria su posto comune e di sostegno.

La valutazione complessiva dei titoli previsti dalla presente tabella non può eccedere i cinquanta punti e, qualora superiore, è ricondotta a tale limite massimo.

 

 TIPOLOGIAPUNTEGGIO
APunteggio per il titolo di accesso alla procedura concorsuale 
A.1Punteggio per il titolo di accesso alla procedura concorsuale a posto comune per la scuola dell’infanzia o primaria 
A.1.1Abilitazione specifica, diploma di istituto magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 o titolo di abilitazione conseguito all’estero riconosciuto ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante attuazione della direttiva 2013/55/UE e dell’articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, sulla base del punteggio conseguito Le abilitazioni il cui voto non è espresso in centesimi sono rapportate a 100. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50. Qualora nel titolo non sia indicato il punteggio ovvero il giudizio finale non sia quantificabile in termini numerici, sono attribuiti Punti 3,75.

Punti se p ≤ 75: 0 punti 

se p > 75: 

p−75 punti,   

2

arrotondati al secondo decimale dopo la virgola, ove p è il voto del titolo di abilitazione espresso in centesimi

A.1.2In aggiunta al punteggio di cui al punto A.1.1, l’abilitazione specifica conseguita attraverso la laurea in Scienze della Formazione primaria ovvero attraverso altra laurea magistrale conseguita all’estero, riconosciuta ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante attuazione della direttiva 2013/55/UE e dell’articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, comporta l’attribuzione di ulteriori Nel caso di abilitazioni per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e primaria conseguite attraverso un unico percorso, il punteggio aggiuntivo di cui al presente punto è attribuito a ciascuna delle relative procedure concorsuali.Punti 18,75
A.2Punteggio per il titolo di accesso alla procedura concorsuale a posti di sostegno alle classi con alunne ed alunni con disabilità, per la scuola dell’infanzia o primaria 
A.2.1Diploma di specializzazione sul sostegno per lo specifico grado di istruzione o titolo di specializzazione estero riconosciuto valido ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante attuazione della direttiva 2013/55/UE e dell’articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, sulla base del punteggio conseguito. Le specializzazioni il cui punteggio non è espresso in centesimi sono rapportate a 100. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50. Qualora nel titolo non sia indicato il punteggio ovvero il giudizio finale non sia quantificabile in termini numerici, sono attribuiti Punti 3,75.

Punti se p ≤ 75: 0 punti 

se p > 75: 

p−75 punti,   

2

arrotondati al secondo decimale dopo la virgola, ove p è il voto del titolo di specializzazione espresso in centesimi

A.2.2In aggiunta al punteggio di cui al punto A.2.1, la specializzazione specifica conseguita attraverso la frequenza di percorsi di specializzazione cui si è avuto accesso tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed esami, anche qualora conseguita all’estero e riconosciuta ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante attuazione della direttiva 2013/55/UE e dell’articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, comporta l’attribuzione di ulteriori Nel caso di specializzazioni conseguite attraverso un unico percorso per più gradi, il punteggio aggiuntivo di cui al presente punto è attribuito a ciascuna delle relative procedure concorsuali.Punti 12,50

 

 TIPOLOGIAPUNTEGGIO
BPunteggio per i titoli professionali e culturali ulteriori rispetto al titolo di accesso 
B.1Inserimento nella graduatoria di merito ovvero superamento di tutte le prove di un precedente concorso ordinario per titoli ed esami per lo specifico posto (per ciascun titolo).Punti 12,50
B.2Diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale costituente titolo di accesso alle classi di concorso A-24 e A-25 per la lingua inglese (si valuta un solo titolo). Punti 7,50
B.3Diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale o diploma ISEF costituente titolo di accesso alle classi di concorso A-48 e A49 per scienze motorie (si valuta un solo titolo).Punti 7,50
B.4Diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale; diploma accademico di II livello o diploma di conservatorio costituente titolo di accesso alle classi di concorso A-29, A-30, A-55 e A-56 di ambito musicale (si valuta un solo titolo)Punti 7,50
B.5Diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio ordinamento e diploma accademico di II livello, non altrimenti valutati (per ciascun titolo).Punti 5
B.6Laurea triennale nelle classi di laurea L-11 e L-12, purché il piano di studi abbia ricompreso 24 crediti nei settori scientifico disciplinari L-LIN 01 ovvero L-LIN 02 e 36 crediti nei settori scientifico disciplinari L-LIN 11 ovvero L-LIN 12, non cumulabile con il punteggio di cui al punto B.2 (si valuta un solo titolo).Punti 5
B.7Laurea triennale nelle classi di laurea L-22, non cumulabile con il punteggio di cui al punto B.3 (si valuta un solo titolo).Punti 5
B.8Diploma accademico di I livello conseguito nei conservatori di musica di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 30 settembre 2009 n. 124 ovvero presso gli istituti superiori di studi musicali ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 28 marzo 2013, n. 243, non cumulabile con il punteggio di cui al punto B.4 (si valuta un solo titolo).Punti 5
B.9Laurea triennale o diploma accademico di I livello, non altrimenti valutati e che non abbiano costituito titolo di accesso ai titoli di cui ai punti B.2, B.3, B.4, B.5 (per ciascun titolo).Punti 3,75
B.10Abilitazione all’insegnamento con metodo didattico Montessori, Pizzigoni o Agazzi (per ciascun titolo).Punti 3,75
B.11Ulteriore abilitazione sullo specifico posto (per ciascun titolo).Punti 5
B.12Dottorato di ricerca; diploma di perfezionamento equiparato per legge o per statuto e ricompreso nell’allegato 4 nel Decreto del Direttore Generale per il personale della scuola 31 marzo 2005(per ciascun titolo).Punti 12,50
B.13Abilitazione scientifica nazionale a professore di I o II fascia (per ciascun titolo).Punti 12,50
B.14Attività di ricerca scientifica sulla base di assegni ai sensi dell’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, ovvero dell’articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005 n. 230, ovvero dell’articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (per ciascun titolo).Punti 12,50
B.15Inserimento nelle graduatorie nazionali preposte alla stipula di contratti di docenza a tempo indeterminato per i docenti AFAM (per ciascun titolo)Punti 12,50
B.16Diploma di specializzazione universitario, non altrimenti valutato di durata pluriennale (si valuta al massimo un titolo).Punti 2,5 
B.17Titolo di specializzazione sul sostegno alle alunne ed alunni con disabilità, per ciascun titolo Il predetto titolo non è valutabile nelle procedure concorsuali sul sostegno se costituisce titolo di accesso. Viene valutato invece qualora si tratti di un ulteriore titolo di specializzazione.Punti 5
B.18Titolo di perfezionamento all’insegnamento in CLIL conseguito ai sensi dell’articolo 14 del DM 249/2010 ovvero titolo abilitante all’insegnamento in CLIL in un Paese UE (per ciascun titolo).Punti 3,75
B.19Certificazione CeClil o certificazione ottenuta a seguito di positiva frequenza dei percorsi di perfezionamento in CLIL di cui al Decreto Dipartimentale 23 giugno 2022, n. 1511, o per la positiva frequenza di Corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL della durata pari a 60 CFU, purché congiunti alla certificazione nella relativa lingua straniera di livello almeno B2 (per ciascun titolo).Punti 2,5
B.20Certificazioni linguistiche di livello almeno C1 in lingua straniera conseguite ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 marzo 2012, prot. 3889, pubblicato sulla G.U. n. 79 del 3 marzo 2012 ed esclusivamente presso gli Enti ricompresi nell’elenco degli Enti certificatori riconosciuti dal Miur ai sensi del predetto decreto, (per ciascun titolo e viene valutato un solo titolo per ciascuna lingua straniera).

C1 Punti 3,75 

C2 Punti 5

B.21Diploma di perfezionamento post diploma o post-laurea, master universitario di I o II livello, corrispondenti a 60 CFU con esame finale (per un massimo di tre titoli, conseguiti in tre differenti anni accademici).Punti 1,25
B.22Titolo di specializzazione in italiano L2 di cui all’articolo 3, comma 2, e all’allegato A al DM 23 febbraio 2016, n. 92.Punti 3,75

 

 TIPOLOGIAPUNTEGGIO
CTitoli di servizio 
C.1Servizio di insegnamento prestato sullo specifico posto per cui si procede alla valutazione, nelle scuole del sistema nazionale di istruzione. L’insegnamento prestato su posti di sostegno agli alunni con disabilità è valutato solo nella specifica procedura concorsuale. Il servizio prestato nei percorsi di istruzione dei Paesi UE è valutato ove riconducibile alla specificità del posto. Il servizio a tempo determinato è valutato ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.Punti 2 per ciascun anno di servizio

 

Tabelle di valutazione dei titoli: Scuola secondaria di primo e secondo grado

Tabella dei titoli valutabili nei concorsi per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, e ripartizione dei relativi punteggi La valutazione complessiva dei titoli previsti dalla presente tabella non può eccedere i cinquanta punti e, qualora superiore, è ricondotta a tale limite massimo.

 TIPOLOGIAPUNTEGGIO
 Titoli accademici, scientifici e professionali  
APunteggio per il titolo di accesso alla procedura concorsuale 
A.1Punteggio per il titolo di accesso alla procedura concorsuale a cattedre per la scuola secondaria di I e II grado per i posti comuni 
A.1.1Diploma di laurea di vecchio ordinamento, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio ordinamento o diploma accademico di secondo livello che costituisce titolo di accesso alla specifica classe di concorso (valido come titolo di accesso purché integrato dai 24 CFU/CFA ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera c); abilitazione specifica o titolo di abilitazione specifico conseguito all’estero riconosciuto ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (sulla base del punteggio conseguito) I titoli di accesso il cui voto non è espresso in centesimi sono riportati a 100. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50. Qualora nel titolo non sia indicato il punteggio ovvero il giudizio finale non sia quantificabile in termini numerici, sono attribuiti punti 3,75.

Punti se p ≤ 75: 0 punti 

se p > 75: 

p−75 punti,   

2

arrotondati al secondo decimale dopo la virgola, ove p è il voto del titolo di accesso espresso in centesimi

A.1.2In aggiunta al punteggio di cui al punto A.1.1, il possesso di abilitazione specifica conseguita attraverso percorsi selettivi di accesso, anche qualora conseguita all’estero e riconosciuta ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, comporta l’attribuzione di ulteriori Nel caso di abilitazioni conseguite attraverso un unico percorso, il punteggio aggiuntivo di cui al presente punto è attribuito a ciascuna delle relative procedure concorsuali.Punti 12,50
A.1.3In aggiunta al punteggio di cui al punto A.1.1, l’abilitazione specifica conseguita attraverso la frequenza di percorsi di abilitazione diversi dai percorsi di cui al punto A.1.2, anche qualora conseguita all’estero e riconosciuta ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 comporta l’attribuzione di ulteriori Nel caso di abilitazioni conseguite attraverso un unico percorso, il punteggio aggiuntivo di cui al presente punto è attribuito a ciascuna delle relative procedure concorsuali.Punti 5
A.2Punteggio per il titolo di accesso alla procedura concorsuale a posti di sostegno alle classi con alunni con disabilità 
A.2.1Diploma di specializzazione sul sostegno per lo specifico grado di istruzione o titolo di specializzazione estero riconosciuto valido ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sulla base del punteggio conseguito. I titoli di specializzazione il cui voto non è espresso in centesimi sono riportati a 100. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50. Qualora nel titolo non sia indicato il punteggio ovvero il giudizio finale non sia quantificabile in termini numerici, sono attribuiti Punti 3,75.

Punti se p ≤ 75: 0 punti 

se p > 75: 

p−75 punti,   

2

arrotondati al secondo decimale dopo la virgola, ove p è il voto del titolo di specializzazione espresso in centesimi

A.2.2In aggiunta al punteggio di cui al punto A.2.1, la specializzazione specifica conseguita attraverso la frequenza di percorsi selettivi di accesso, anche qualora conseguita all’estero e riconosciuta ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, comporta l’attribuzione di ulteriori.Punti 12,50
A.3Punteggio per il titolo di accesso alla procedura concorsuale a insegnante tecnico pratico 
A.3.1Titolo di studio che costituisce titolo di accesso alla specifica classe di concorso secondo la normativa vigente o titolo di studio estero riconosciuto valido ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (sulla base del punteggio conseguito) Per i posti relativi a “Conversazione in lingua straniera, B-02” è altresì considerato quale titolo di accesso valutabile la laurea, la laurea magistrale o il diploma accademico di I o II livello conseguiti nel Paese ove la lingua straniera per cui si concorre è lingua ufficiale. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50 Qualora nel titolo non sia indicato il punteggio ovvero il giudizio finale non sia quantificabile in termini numerici, sono attribuiti Punti 3,75.

Punti se p ≤ 75: 0 punti 

se p > 75: 

p−75 punti,   

2

arrotondati al secondo decimale dopo la virgola, ove p è il voto del titolo di accesso espresso in centesimi

A.3.2In aggiunta al punteggio di cui al punto A.3.1, l’abilitazione specifica conseguita attraverso la frequenza di percorsi di abilitazione, anche qualora conseguita all’estero e riconosciuta ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 e successive modificazioni, comporta l’attribuzione di ulteriori. Nel caso di abilitazioni conseguite attraverso un unico percorso, il punteggio aggiuntivo di cui al presente punto è attribuito a ciascuna delle relative procedure concorsualiPunti 5

 

 TIPOLOGIAPUNTEGGIO
BPunteggio per i titoli accademici e scientifici 
B.1Punteggio per i titoli specificamente valutabili per le procedure concorsuali a insegnante tecnico pratico 
B.1.1Ulteriore abilitazione per la specifica classe di concorso, per ciascun titolo.Punti 6,25
B.1.2Diploma di Istituto tecnico superiore, dal contenuto strettamente inerente agli insegnamenti impartiti per la classe di concorso a insegnante tecnico pratico.Punti 3,75
B.2Punteggio per i titoli specificamente valutabili per le procedure concorsuali relative alle classi di concorso A-55, A-56, A-59 e A-63 
B.2.1

Diploma di perfezionamento conseguito presso l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia (per ciascun titolo): 

a) relativo allo strumento cui si riferisce la graduatoria o relativo alla musica da camera; 

b) relativo ad altro strumento.

a) Punti 5 

b) Punti 3,75

B.2.2

Premi in concorsi nazionali od internazionali relativi allo specifico strumento (per ciascun premio e fino a un massimo di punti 7,5): 

a) primo premio; 

b) secondo premio; 

c) terzo premio.

a) Punti 3,75 

b) Punti 2,5 

c) Punti 1,25

B.2.3Idoneità in concorsi per orchestre sinfoniche di Fondazioni Lirico Sinfoniche o Orchestre riconosciute ai sensi dell’art. 28 della legge 14 agosto 1967 n. 800 e successivi provvedimenti (per ciascun titolo e sino a un massimo complessivo di punti 7,5).Punti 2,5
B.3Punteggio per i titoli specificamente valutabili per le procedure concorsuali relative alla classe di concorso A57 – Tecnica della danza classica A 58 – Tecnica della danza contemporanea 
B.3.1

Premi in qualità di interprete in concorsi nazionali od internazionali relativi alla specifica classe di concorso -danza classica o danza contemporanea-. (per ciascun premio e fino a un massimo di punti 7,5): 

a) primo premio;

b) secondo premio, 

c) terzo premio.

a) Punti 3,75 

b) Punti 2,5 

c) Punti 1,25

B.4Titoli valutabili in ciascuna procedura concorsualePunti 12,50
B.4.1Inserimento nella graduatoria di merito ovvero superamento di tutte le prove di un precedente concorso ordinario per titoli ed esami per lo specifico posto (per ciascun titolo).Punti 12,50
B.4.2Dottorato di ricerca; diploma di perfezionamento equiparato per legge o per statuto e ricompreso nel Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca 8 aprile 2009, n. 42 (per ciascun titolo).Punti 12,50
B.4.3Abilitazione scientifica nazionale a professore di I o II fascia di cui all’articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (per ciascun titolo).Punti 12,50
B.4.4Attività di ricerca scientifica sulla base di assegni ai sensi dell’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, ovvero dell’articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005 n. 230, ovvero dell’articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, (per ciascun titolo).Punti 12,50
B.4.5Inserimento nelle graduatorie nazionali preposte alla stipula di contratti di docenza a tempo indeterminato per i docenti AFAM, (per ciascun titolo).Punti 12,50
B.4.6Diploma di laurea di vecchio ordinamento, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio ordinamento e diploma accademico di II livello, ulteriori rispetto al titolo di accesso all’abilitazione o al titolo di accesso alla procedura concorsuale.Punti 7,50
B.4.7Laurea triennale, diploma accademico di I livello, qualora non costituisca titolo di accesso alla laurea specialistica o magistrale o al diploma accademico di II livello di cui ai punti A.1.1 o B.4.6.Punti 3,75
B.4.8Diploma di specializzazione universitario di durata pluriennale, non altrimenti valutato (si valuta al massimo un titolo).Punti 3,75
B.4.9Titolo di specializzazione sul sostegno alle alunne ed alunni con disabilità (per ciascun titolo) Il predetto titolo non è valutabile nelle procedure concorsuali per i posti di sostegno se costituisce titolo di accesso. Viene tuttavia valutato, anche nelle procedure per posti di sostegno, qualora si tratti di ulteriore titolo di specializzazione rispetto a quello che costituisce titolo di accesso.Punti 5
B.4.10Titolo di perfezionamento all’insegnamento in CLIL conseguito ai sensi dell’articolo 14 del DM 249/2010 ovvero titolo abilitante all’insegnamento in CLIL in un paese UE.Punti 3,75
B.4.11Certificazione CeClil o certificazione ottenuta a seguito di positiva frequenza dei percorsi di perfezionamento in CLIL di cui al Decreto Dipartimentale 23 giugno 2022, n. 1511, o per la positiva frequenza di Corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL della durata pari a 60 CFU, purché congiunti alla certificazione nella relativa lingua straniera di cui al punto B.4.12.Punti 2,5
B.4.12Certificazioni linguistiche di livello almeno C1 in lingua straniera conseguite ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 marzo 2012, prot. 3889, pubblicato sulla G.U. n. 79 del 3 marzo 2012 esclusivamente presso gli Enti ricompresi nell’elenco degli Enti certificatori riconosciuti dal MIUR ai sensi del predetto decreto (viene valutato un solo titolo per ciascuna lingua straniera).

a. C1 Punti 3,75 

b. C2 Punti 5

B.4.13Diploma di perfezionamento post diploma o post-laurea, master universitario di I o II livello, corrispondenti a 60 CFU e con esame finale, per un massimo di tre titoli, conseguiti in tre differenti anni accademici (per ogni titolo)Punti 1,25
B.4.14Titolo di specializzazione in italiano L2 di cui all’articolo 3, comma 2, e all’allegato A al DM 25 febbraio 2016, n. 92.Punti 3,75

 

 TIPOLOGIAPUNTEGGIO
CTitoli di servizio 
C.1Servizio di insegnamento prestato sullo specifico posto o sulla specifica classe di concorso per cui si concorre, nelle scuole del sistema nazionale di istruzione nonché nell’ambito dei percorsi di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, relativi al sistema di istruzione e formazione professionale, purché, nel caso dei predetti percorsi, il relativo servizio sia stato svolto per la tipologia di posto o gli insegnamenti riconducibili alla specifica classe di concorso. È altresì valutato il servizio prestato nelle forme di cui al comma 3 dell’articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, nonché di cui al comma 4-bis dell’articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.L’insegnamento prestato su posti di sostegno agli alunni con disabilità è valutato solo nella specifica procedura concorsuale e sullo specifico grado. Il servizio prestato su posto comune non vale per la procedura sul sostegno. Quello prestato nei percorsi di istruzione dei Paesi UE è valutato ove riconducibile alla specificità del posto o della classe di concorso. Mentre il servizio a tempo determinato è valutato ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.Punti 2 per ciascun anno di servizio

 

Il Concorso straordinario 2023 e la riserva di posti 

Il Concorso straordinario ter 2023 include una clausola che destina il 30% dei posti in ogni regione, classe di concorso e tipologia di posto ai candidati che abbiano maturato almeno 3 anni di esperienza lavorativa, anche non consecutivi, in istituti statali negli ultimi 10 anni.

 

Questa riserva di posti è applicabile per ciascun candidato in un’unica regione e si limita alle discipline o specializzazioni in cui hanno prestato servizio per almeno un anno scolastico.

 

La distribuzione dei posti riservati viene effettuata con arrotondamento all’unità inferiore.

 

La regola si attua solo in presenza di almeno 4 posti posti disponibili per ogni regione, materia o specializzazione.

 

 

 

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Bando Concorso Straordinario ter 2023 scuola primaria

Bando Concorso Straordinario ter 2023 scuola secondaria

CORSO DI PREPARAZIONE CONCORSO STRAORDINARIO TER 2023

DECRETO 3 agosto 2023 Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N. 211 del 09.09.2023

PROGRAMMA CONCORSO STRAORDINARIO TER 2023 – SCUOLE SECONDARIE

TABELLE POSTI E CLASSI DI CONCORSO

Allegato A del decreto ministeriale n. 205 del 26 ottobre 2023

Allegato A del decreto ministeriale n. 206 del 26 ottobre 2023

Avviso Pubblico MIM per la fornitura dei quesiti della prova scritta

GUIDA COMPILAZIONE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

FAQ MINISTERO SECONDARIA

FAQ MINISTERO INFANZIA E PRIMARIA

 

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