L’articolo 14, commi 11 e 12, dell’OM n. 27 del 16 febbraio 2026, firmata dal Ministro Giuseppe Valditara, disciplina proroga e conferma delle supplenze temporanee, e il comma 22 estende i vincoli dell’ordinanza ai contratti stipulati tramite interpello. La proroga supplenza interpello segue quindi le stesse regole delle nomine da graduatoria, con effetti precisi in caso di rinuncia.
Ecco tutto quello che occorre sapere.
SOMMARIO
Toggle- Proroga supplenza interpello: cosa prevede l’OM 27/2026
- La proroga: quando il contratto prosegue senza interruzioni
- La conferma dopo le vacanze di Natale
- Rinuncia alla proroga o alla conferma: cosa rischia chi è nominato da interpello
- Proroga e nuove proposte: quando si può lasciare la supplenza
- Infanzia e primaria: le supplenze fino a 10 giorni
- Domande frequenti sulla proroga supplenza interpello (FAQ)
- La supplenza ottenuta da interpello si può prorogare?
- Cosa succede alla supplenza da interpello durante le vacanze di Natale?
- Si può rifiutare la proroga di una supplenza da interpello?
- Si può lasciare una supplenza prorogata per un incarico fino al 30 giugno?
- Cosa succede se lascio il servizio dopo la proroga?
Proroga supplenza interpello: cosa prevede l’OM 27/2026
L’interpello è l’avviso che la scuola pubblica quando ha esaurito le proprie graduatorie di istituto e quelle delle scuole viciniori. L’articolo 14, comma 22, dell’OM 27/2026 stabilisce che i contratti stipulati con tale procedura sono soggetti ai vincoli dell’ordinanza, comprese le disposizioni dell’articolo 15 su rinuncia e abbandono.
La circolare MIM n. 11814 del 6 maggio 2026, al punto 3.2, ribadisce lo stesso principio. Impone inoltre a ogni avviso di contenere il richiamo alle sanzioni dell’articolo 15, ragion per cui chi risponde a un interpello accetta un contratto con i vincoli previsti dall’ordinanza.
Va precisato che proroga e conferma riguardano le supplenze brevi e temporanee disciplinate dall’articolo 14, cioè gli incarichi dell’articolo 2, comma 6, lettera c), che terminano l’ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio. Un interpello per una supplenza fino al 30 giugno, invece, ha già una scadenza fissa e non pone il problema della proroga.
Ai fini della proroga supplenza interpello, quindi, il primo dato da controllare è la durata indicata nell’avviso e nel contratto. Per la procedura di candidatura è disponibile la guida su come rispondere a un interpello scuola.
La proroga: quando il contratto prosegue senza interruzioni
Secondo l’articolo 14, comma 11, dell’OM 27/2026, la supplenza temporanea è prorogata allo stesso supplente già in servizio quando al primo periodo di assenza del titolare ne segue un altro, o più di uno. I periodi devono susseguirsi «senza soluzione di continuità o interrotti solo da giorno festivo o da giorno libero dall’insegnamento, ovvero da entrambi».
La proroga decorre dal giorno successivo alla scadenza del contratto precedente. Ragion per cui la scuola non scorre di nuovo le graduatorie né pubblica un nuovo avviso: il contratto prosegue con il docente individuato tramite interpello.
Un esempio aiuta a chiarire il meccanismo. Se il contratto scade il venerdì e il titolare presenta un nuovo certificato dal lunedì successivo, il fine settimana non interrompe la continuità e la proroga decorre dal sabato.
La conferma dopo le vacanze di Natale
Il caso più frequente nei prossimi mesi riguarda le assenze del titolare a ridosso delle festività. In tale ipotesi l’ordinanza e il contratto collettivo prevedono due regole distinte, che portano a risultati diversi sul piano economico.
Due assenze separate dalla sospensione: la conferma
L’articolo 14, comma 12, dell’OM 27/2026 disciplina il caso in cui a un primo periodo di assenza del titolare ne segue un altro, intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni. In tale situazione si procede alla conferma del supplente già in servizio.
Un esempio tipico è l’assenza che termina con l’ultimo giorno di lezione prima delle vacanze, seguita da una nuova assenza dalla ripresa. Il nuovo contratto decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni, quindi i giorni di sospensione restano fuori dal rapporto di lavoro.
Assenza unica a cavallo delle vacanze: la regola dei sette giorni
Diverso è il caso di un’assenza continuativa che comprende il periodo di sospensione. La circolare 11814/2026, al punto 5, richiama l’articolo 40, comma 3, e l’articolo 60, commi 1 e 2, del CCNL del 29 novembre 2007.
Se il titolare si assenta in un’unica soluzione da almeno sette giorni prima dell’inizio della sospensione e fino ad almeno sette giorni dopo la ripresa, il contratto del supplente copre l’intera durata dell’assenza. Rileva soltanto l’assenza oggettiva e continuativa del titolare, indipendentemente dal motivo che la giustifica.
In tale ipotesi domeniche, festività infrasettimanali e giorno libero ricadenti nel periodo sono retribuiti e utili ai fini dell’anzianità di servizio. Le date delle vacanze variano in base al calendario scolastico regionale, quindi il conteggio va fatto sul calendario della propria regione.
Va precisato che la regola vale anche per i contratti da interpello. L’articolo 18, comma 5, dell’OM 27/2026 rinvia infatti, per quanto non previsto dall’ordinanza, alle disposizioni legislative e contrattuali sui rapporti a tempo determinato.
| Situazione del titolare | Regola applicata | Effetto sul contratto del supplente |
| Nuova assenza senza interruzioni, o interrotta solo da festivi o giorno libero | Proroga (art. 14, c. 11, OM 27/2026) | Prosegue dal giorno dopo la scadenza |
| Due assenze intervallate da un periodo di sospensione delle lezioni | Conferma (art. 14, c. 12, OM 27/2026) | Nuovo contratto dal primo giorno di servizio dopo la ripresa |
| Assenza unica da almeno 7 giorni prima della sospensione ad almeno 7 giorni dopo la ripresa | Regola CCNL richiamata dalla circolare 11814/2026 | Contratto per l’intera assenza, vacanze comprese |
Rinuncia alla proroga o alla conferma: cosa rischia chi è nominato da interpello
Per le supplenze assegnate sulla base delle graduatorie di istituto, l’articolo 15, comma 2, lettera a), dell’OM 27/2026 disciplina la rinuncia a una proposta di contratto, alla sua proroga o conferma, anche a titolo di completamento. Su posto comune la rinuncia comporta la perdita delle supplenze, per l’anno scolastico in corso, dalla specifica graduatoria di istituto, sia per il medesimo insegnamento sia per il relativo posto di sostegno dello stesso grado.
Nella proroga supplenza interpello, la sanzione riguarda la graduatoria di istituto della scuola che ha pubblicato l’avviso, per il medesimo insegnamento e solo per l’anno scolastico in corso. Le supplenze da GPS e quelle offerte da altre scuole non sono toccate.
Sul posto di sostegno la norma colpisce i docenti specializzati: la perdita delle supplenze dalla graduatoria di istituto riguarda il medesimo posto di sostegno e tutte le tipologie di posto e classi di concorso dello stesso grado. Va precisato che la sanzione si applica soltanto a chi non ha già accettato un’altra supplenza.
Attenzione anche ai tempi di risposta. Secondo lo stesso comma, la mancata risposta nei termini a una proposta ricevuta, così come la mancata presa di servizio dopo l’accettazione, equivale a una rinuncia esplicita.
Il testo non prevede deroghe per giustificato motivo. Nelle premesse dell’ordinanza, il Ministero ha respinto la richiesta del CSPI di non applicare le sanzioni dei commi 1 e 2 dell’articolo 15 nei casi di giustificato motivo documentato.
Ben più pesante è l’abbandono del servizio dopo la proroga. In base all’articolo 15, comma 2, lettera b), chi lascia l’incarico perde la possibilità di ottenere qualsiasi supplenza (annuale, fino al 30 giugno e temporanea) per tutte le classi di concorso e tipologie di posto, per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie 2026/2027-2027/2028.
Il quadro completo delle sanzioni prima della presa di servizio è nella guida alla rinuncia all’interpello.
Proroga e nuove proposte: quando si può lasciare la supplenza
L’articolo 15, comma 3, dell’OM 27/2026 consente a chi è in servizio su una supplenza dell’articolo 2, comma 6, lettera c), di lasciarla per accettare una supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche. Il contratto prorogato resta una supplenza temporanea, quindi la facoltà si applica anche dopo la proroga.
La circolare 11814/2026 conferma la stessa possibilità anche quando l’incarico più lungo arriva da un altro interpello: chi è in servizio su una supplenza breve può rispondere a un avviso fino al 30 giugno o al 31 agosto. Per il resto, chi ha già un contratto a tempo determinato non può partecipare alla procedura.
La facoltà non vale nel senso opposto. Nelle premesse dell’ordinanza, il Ministero ha respinto la proposta di consentire il passaggio da una supplenza fino al 30 giugno o al 31 agosto a un’altra della medesima durata, a tutela della continuità didattica.
Diverso è il caso in cui il posto del titolare diventa vacante, o disponibile fino al termine dell’anno, entro il 31 dicembre. Tali disponibilità rientrano tra le supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche, che l’articolo 2, commi 6 e 7, e l’articolo 12, comma 3, dell’ordinanza assegnano tramite GAE e GPS e, in caso di esaurimento, con le graduatorie di istituto.
Il Servizio Interpelli 2026-2028 di Scuola Moscati
Gli avvisi di interpello escono sui siti delle singole scuole e degli uffici scolastici, senza un calendario nazionale. Il Servizio Interpelli 2026-2028 di Scuola Moscati presidia ogni giorno gli avvisi delle province scelte e, quando ne esce uno compatibile, invia la risposta per conto del docente.
Dopo l’attivazione un tutor imposta la pratica su tutte le classi di concorso per cui si hanno i titoli, nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado. Nell’area riservata e nell’app è disponibile lo storico delle candidature, con data e destinatario di ogni risposta.
Il servizio resta attivo fino ad agosto 2027, quindi copre anche gli interpelli di giugno e luglio per i recuperi estivi. Sono previsti due pacchetti a pagamento unico: una provincia a 32 € oppure tre province a 67 €.
Entrambi i pacchetti includono in omaggio la Consulenza GPSX900, il Piano Cattedra 2028: una sessione individuale con un tutor per costruire il piano personale verso il prossimo aggiornamento, con fino a 18 punti GPS in più entro il 2028. Va precisato che il servizio riguarda solo il personale docente e non garantisce una cattedra.
Infanzia e primaria: le supplenze fino a 10 giorni
Nella scuola dell’infanzia e primaria esiste un canale dedicato alle supplenze fino a 10 giorni. La circolare 11814/2026 precisa che alle supplenze assegnate con le procedure dell’articolo 11, comma 5, si applicano anche i commi 11 e 12 dell’articolo 14.
Le scuole possono inoltre pubblicare un interpello preventivo, senza indicare in anticipo data di inizio, durata, orario e sede. I contratti stipulati tramite tale avviso restano soggetti ai vincoli dell’ordinanza: per i dettagli è disponibile la guida all’interpello infanzia e primaria.
Domande frequenti sulla proroga supplenza interpello (FAQ)
La supplenza ottenuta da interpello si può prorogare?
Sì. L’articolo 14, comma 22, dell’OM 27/2026 sottopone i contratti da interpello ai vincoli dell’ordinanza, e il comma 11 prevede la proroga al medesimo supplente quando l’assenza del titolare prosegue senza interruzioni. I criteri con cui la scuola sceglie il candidato sono spiegati nella guida ai criteri di scelta dell’interpello.
Cosa succede alla supplenza da interpello durante le vacanze di Natale?
Se le due assenze del titolare sono intervallate dal periodo di sospensione delle lezioni, il supplente viene confermato dal primo giorno di servizio dopo la ripresa. Se invece l’assenza è unica e va da almeno sette giorni prima della sospensione ad almeno sette giorni dopo la ripresa, il contratto copre l’intero periodo, vacanze comprese.
Si può rifiutare la proroga di una supplenza da interpello?
Sì, ma per chi non ha già accettato un’altra supplenza la rinuncia comporta la perdita delle supplenze, per l’anno in corso, dalla graduatoria di istituto della scuola che ha pubblicato l’avviso, per il medesimo insegnamento. L’ordinanza non prevede deroghe per giustificato motivo e la mancata risposta nei termini equivale a una rinuncia.
Si può lasciare una supplenza prorogata per un incarico fino al 30 giugno?
Sì. L’articolo 15, comma 3, dell’OM 27/2026 consente di lasciare una supplenza temporanea per una supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche, anche se proposta tramite un altro interpello.
Cosa succede se lascio il servizio dopo la proroga?
Si tratta di abbandono del servizio. In base all’articolo 15, comma 2, lettera b), si perde la possibilità di ottenere qualsiasi supplenza, per tutte le classi di concorso e tipologie di posto, per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie 2026/2027-2027/2028.

