L’operatore scolastico è il nuovo profilo ATA introdotto dal CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021, ma la sua attivazione operativa è stata rinviata al 1° settembre 2027. Il collaboratore scolastico, figura storica del comparto, resta nel frattempo l’unico profilo ausiliario in servizio. Ecco cosa cambia con l’ultimo decreto PNRR, quali sono le differenze tra le due figure e quali titoli servono per candidarsi.
Operatore scolastico: cos’è il nuovo profilo ATA
L’operatore scolastico nasce con il CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021, firmato in via definitiva il 18 gennaio 2024 presso l’ARAN. Si tratta di una figura intermedia tra il collaboratore scolastico e l’assistente, con competenze socio-assistenziali specifiche che il vecchio ordinamento non formalizzava.
Il profilo si colloca in un’area professionale superiore rispetto al collaboratore scolastico. Le sue mansioni più qualificanti riguardano l’assistenza non specialistica agli alunni con disabilità, il monitoraggio delle esigenze igienico-sanitarie e il supporto strutturato all’inclusione, oltre alle attività generali condivise con il collaboratore.
Il piano di reclutamento prevede 42.112 posti su scala nazionale, uno per plesso scolastico. Il dato va letto correttamente: non sono assunzioni aggiuntive nette, ma la progressiva riconversione di posti oggi coperti dai collaboratori scolastici.
Rinvio operatore scolastico al 2027: cosa prevede il decreto PNRR
L’attivazione dell’operatore scolastico era inizialmente fissata al 1° maggio 2024, poi spostata a settembre 2025 e successivamente a settembre 2026. Il Decreto-Legge n. 19 del 19 febbraio 2026 in materia di PNRR, convertito in Legge n. 50 del 20 aprile 2026, ha disposto un terzo rinvio: l’avvio slitta al 1° settembre 2027, con decorrenza dall’anno scolastico 2027/2028.
Sul piano normativo, l’articolo 18, comma 7 del D.L. 19/2026 interviene sull’articolo 3, comma 1 del D.L. 9 settembre 2025 n. 127, e differisce la decorrenza dei nuovi profili dall’a.s. 2026/2027 al 2027/2028. Il rinvio riguarda anche il funzionario ad elevata qualificazione (EQ), per circa 900 unità.
Fino al 1° settembre 2027 le scuole continueranno a impiegare il collaboratore scolastico anche per le mansioni destinate a transitare all’operatore. Sul fronte critico, l’Autorità Garante dei diritti delle persone con disabilità, con la Raccomandazione n. 02 del 5 marzo 2026, ha ribadito il diritto degli alunni non autosufficienti all’assistenza igienico-personale durante l’orario scolastico.
Collaboratore scolastico e operatore scolastico: le differenze
Il collaboratore scolastico, comunemente noto come “bidello”, segue le istruzioni operative definite dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e svolge attività generali che non richiedono una formazione specialistica. È la figura più diffusa del comparto, con oltre 131.000 posti in organico nelle scuole statali italiane.
L’operatore scolastico condivide le mansioni generali del collaboratore, ma aggiunge un livello di responsabilità più alto sull’assistenza agli alunni con disabilità e sul supporto ai servizi amministrativi e tecnici. La differenza non è solo organizzativa: il nuovo profilo richiede titoli di accesso più articolati e si colloca in un’area contrattuale superiore.
La nuova classificazione del personale ATA, introdotta dal CCNL 2019-2021, è organizzata in quattro aree:
| Area professionale | Profili professionali |
| Area dei collaboratori | Collaboratore scolastico |
| Area degli operatori | Operatore scolastico; Operatore dei servizi agrari |
| Area degli assistenti | Assistente amministrativo; Assistente tecnico; Cuoco; Infermiere; Guardarobiere |
| Area dei funzionari e dell’elevata qualificazione | Funzionario nei servizi amministrativi; Funzionario nei servizi tecnici |
Mansioni del collaboratore scolastico e dell’operatore scolastico
Il collaboratore scolastico applica procedure definite e si concentra sulle attività generali dell’istituto. I compiti principali comprendono:
- accoglienza e sorveglianza di alunni e pubblico, nei periodi precedenti e successivi alle attività didattiche, nel cambio dell’ora, nelle uscite dalla classe e durante la ricreazione;
- pulizia di locali, spazi scolastici, arredi e pertinenze;
- vigilanza sugli alunni, inclusa l’assistenza durante il pasto nelle mense e, nelle scuole dell’infanzia e primaria, nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale;
- custodia e sorveglianza generica dei locali scolastici;
- collaborazione con i docenti.
L’operatore scolastico svolge le stesse attività generali e aggiunge due funzioni qualificanti che lo distinguono dal collaboratore:
- attività qualificata non specialistica di assistenza e di monitoraggio delle esigenze igienico-sanitarie degli alunni con disabilità;
- supporto ai servizi amministrativi e tecnici della scuola.
Il valore aggiunto del nuovo profilo sta proprio in queste due voci: una presenza formalizzata a supporto dell’inclusione, che il collaboratore scolastico oggi copre senza un riconoscimento contrattuale dedicato.
Titoli di accesso: cosa serve per collaboratore e operatore scolastico
I requisiti di accesso ai due profili sono fissati dal D.M. n. 89 del 21 maggio 2024 e precisati dalle FAQ MIM n. 32 e 33 del 5 giugno 2024. La differenza determinante riguarda la Certificazione Internazionale di Alfabetizzazione Digitale (CIAD): obbligatoria per l’operatore scolastico, non richiesta per il collaboratore.
| Profilo | Titoli di accesso |
| Collaboratore scolastico | Diploma di qualifica triennale di istituto professionale, oppure “Certificato di competenze” del primo triennio del percorso di studi di cui al D.Lgs. n. 61/2017 (con promozione alla classe IV). La CIAD non è requisito di accesso. |
| Operatore scolastico | Attestato di qualifica professionale di operatore dei servizi sociali (qualifica OSA) e CIAD. In alternativa: diploma di qualifica triennale di istituto professionale o “Certificato di competenze” del primo triennio (D.Lgs. n. 61/2017, con promozione alla classe IV) + CIAD + certificazione di competenze socio-assistenziali. In ulteriore alternativa: diploma di maestro d’arte, diploma di scuola magistrale per l’infanzia, qualsiasi diploma di maturità, attestati o diplomi di qualifica professionale triennali rilasciati o riconosciuti dalle Regioni + CIAD + certificazione di competenze socio-assistenziali. |
Un punto spesso frainteso: per l’operatore scolastico la CIAD è un requisito di accesso e, in quanto tale, non produce punteggio in graduatoria. Per il solo collaboratore scolastico, al contrario, la CIAD può essere dichiarata come certificazione informatica aggiuntiva e vale 0,25 punti.
Graduatorie ATA: quando candidarsi al profilo di operatore scolastico
Le graduatorie di terza fascia per il triennio 2024-2027, disciplinate dal DM 89/2024, hanno già previsto il profilo di operatore scolastico in vista della futura attivazione. Chi è già inserito mantiene la posizione, ma le prime convocazioni effettive nelle scuole partiranno solo dall’a.s. 2027/2028, in coerenza con lo slittamento al 1° settembre 2027.
La prima vera finestra utile per candidarsi sarà l’aggiornamento delle graduatorie di terza fascia atteso per la primavera 2027, relativo al triennio 2027/2030.
Per costruire un punteggio competitivo, le qualifiche socio-assistenziali sono la leva più efficace tra i titoli valutabili.
Per l’operatore scolastico e il collaboratore vale il corso ASACOM, mentre l’OPI e l’OSA sono valutabili solo per il profilo di collaboratore scolastico. Se una qualifica viene usata come titolo di accesso non può poi essere ricontata anche come titolo valutabile. Tutte e tre le qualifiche valgono 1 punto ciascuna.



